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Ordinanza — n. 19773/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling de facto superior duties justify full pay despite missing formal appointment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19773/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that awarded Gianfranco Menossi back pay for performing superior management duties. The INPS argued that formal appointment procedures were required to access these specific allowances, while Menossi contended that the de facto performance of the role entitled him to the full treatment. The court decided in favor of the employee, establishing that the lack of a formal appointment does not exclude the right to remuneration when superior duties are actually performed.

Regesto Legislator

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Art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; Art. 36 Cost.: The lack of a formal appointment does not exclude the right to receive the full economic treatment corresponding to de facto superior duties performed.

Parole chiave

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public employment de facto duties superior management remuneration entitlement formal appointment collective agreement indemnity position indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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Art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Con il motivo proposto l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs.
Art. 17, 18 e 32 del C.C.N.L. per il personale del comparto Enti Pubblici non economici 1998 - 2001
Art. 6 Accordo Quadro 22 ottobre 2001 in materia di mansioni superiori
per il personale del comparto Enti Pubblici non economici 1998 - 2001, dell'art. 6 Accordo Quadro 22 ottobre 2001 in materia di mansioni superiori e dell'art.
Art. 24 C.C.N.L. 1998 - 2001
6 Accordo Quadro 22 ottobre 2001 in materia di mansioni superiori e dell'art. 24 C.C.N.L. 1998 - 2001, nonché violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 1362 cod. civ.
1998 - 2001, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione agli artt.
Art. 17 e 18 del C.C.N.I. per l'anno 2000
Art. 36 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Con il motivo proposto l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt.
art. 24 C.C
6 Accordo Quadro 22 ottobre 2001 in materia di mansioni superiori e dell'art. 24 C.C.N.L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2102/2019
36 Cost." (Cass. n. 2102/2019; conformi, fra altre: n.
Cass. n. 18808/2013
Cass. n. 14115/201U
Cass. n. 8141/2018
Sez. U n. 3814/2011
Cass. n. 9878/2017
36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori" (conforme Cass. n. 9878/2017).
Sez. U n. 4315/2020
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 11989-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO; 2021 - ricorrente - 3856 contro MENOSSI GIANFRANCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO QUAGLIARO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/03/2016 R.G.N. 154/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO NEGRI DELLA TORRE. R.G. 11989/2016 Premesso che 1. Con sentenza n. 19/2016, depositata il 17 marzo 2016, la Corte di appello di Trieste, nel confermare la decisione di primo grado, ha accertato il diritto di Gianfranco Menossi, dipendente I.N.P.S., alle differenze retributive, comprensive dell'indennità di posizione e di responsabilità specifica, per avere svolto in via di fatto e ininterrottamente i compiti propri della posizione organizzativa di Responsabile del Processo Pianificazione e Controllo di Gestione, rilevando come il termine "trattamento" utilizzato dall'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dal contratto collettivo avesse portata omnicomprensiva e le indennità in questione, in quanto aventi natura retributiva, dovessero essere corrisposte in ogni caso di effettivo svolgimento - come nella specie - di mansioni superiori correlate alla posizione organizzativa che le prevede, senza che il diritto al loro riconoscimento potesse ritenersi condizionato alla sussistenza di presupposti di legittimità.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I.N.P.S. con unico motivo, cui ha resistito il Menossi con controricorso. Rilevato che 3. Con il motivo proposto l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 17, 18 e 32 del C.C.N.L. per il personale del comparto Enti Pubblici non economici 1998 - 2001, dell'art. 6 Accordo Quadro 22 ottobre 2001 in materia di mansioni superiori e dell'art. 24 C.C.N.L. 1998 - 2001, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione agli artt. 17 e 18 del C.C.N.I. per l'anno 2000: rileva che lo stesso personale inquadrato in C4 non percepisce in via automatica, cioè unicamente in ragione della posizione ordinamentale rivestita, l'indennità rivendicata; affinché tale emolumento possa essere corrisposto, si rende necessario il conferimento formale della posizione organizzativa, previa apposita procedura concorsuale; le indennità di posizione organizzativa e di responsabilità specifica, pur avendo natura retributiva, sono connesse a particolari responsabilità nell'espletamento dei compiti e al raggiungimento di obiettivi, tanto che il mancato conseguimento di questi ultimi o di determinati standard di efficienza ed efficacia comporta la revoca dell'incarico; pur in presenza dello svolgimento di compiti di responsabilità, non sussiste un diritto soggettivo del dipendente all'indennità di posizione, la cui attribuzione costituisce una mera facoltà degli Enti e non un loro obbligo; inoltre il relativo finanziamento avviene mediante un apposito fondo ed è, quindi, vincolato alla disponibilità del fondo medesimo.

Spetta in conseguenza al lavoratore la sola differenza delle voci retributive denominate "stipendio tabellare" e "indennità integrativa speciale", escluse le indennità rivendicate che configurano trattamenti economici accessori.Osservato che 4. Il ricorso e infondato.

5. Ouesta Corte ha aià chiarito, con orientamento del tutto consolidato, a cui si intende ora dare continuità. che "In materia di pubblico impiego contrattuali77ato r'nrYlnoner, per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.los. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività dei nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost." (Cass. n. 2102/2019; conformi, fra altre: n. 18808/2013; n. 14115/201U).

6. E' stato in particolare precisato che "Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dai profilo professionale e individua nell'ambito deWorganizzazione dewente funzioni strategiche e di alta responsabilita che giustificano il riconoscimento di un'indennità aaaiuntiva: ove il dioendente venga asseanato a svolaere le mansioni proprie di una posizione oraanizzativa, previamente istituita dall'ente. e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa" (Cass. n. 8141/2018).

7. Già Sez. U n. 3814/2011 aveva stabilito che "In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione deile responsabilita inerenti al perseguimento degli °Obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori" (conforme Cass. n. 9878/2017).

Ritenuto che 8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 9 Le CIIPCP GPflUnnn la cnrrnmhPn72 e s linr1anr rnmP in dicnncitivn Trattandosi di giudizio instaurato successivamente ai 30 gennaio 2013, sussistono le COPOZIOrli per dare atto - ai sensi deivari , r-nnirTh'I i, i. R. 228;2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuaii deii'obbiido di versamento da parte dei ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez.

U n. 4315/2020). P,Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma n