Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19770/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Region's appeal, upholding employee's right to 13th month in severance calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19770/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Calabria Region's appeal against a lower court ruling that awarded Salvatore Tassone the 13th month salary in his severance calculation. The Region argued the contract clause excluding this amount was valid, while the employee contended the law imperatively required its inclusion. The court held that the clause merely quantified a statutory right rather than creating one, rendering it void and the lower court's decision correct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7 I. reg. n. 8/2005; Art. 1418 cod. civ.: A contractual clause attempting to exclude a statutory severance component is void as it contradicts mandatory law, but its invalidity does not justify cassation if the judgment's operative part remains legally sound.

Parole chiave

Generato dall'IA
severance calculation 13th month salary mandatory statutory law contractual clause validity nullity partial contract judicial correction motivation severance incentive indennità di dislocazione e di espatrio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 I. reg. n. 8/2005
in quanto contraria alla norma imperativa di cui all'art. 7 I. reg. n. 8/2005.
Art. 44, comma 2, I. reg. n. 15/2008
La Corte di appello ha osservato a sostegno della propria decisione che la norma di cui all'art. 44, comma 2, I. reg. n. 15/2008, di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 6, della predetta I.
Art. 1418 cod. civ.
Ha osservato al riguardo che la clausola era nulla ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. in quanto contraria alla norma imperativa di cui all'art.
Art. 1384 cod. proc. civ.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Con il Quarto la ricorrente denuncia la violazione e falsa acolicazione dell'art. 1372 cod.
art. 1418 cod. civ
Ha osservato al riguardo che la clausola era nulla ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 271/2011 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 560/2016 della Corte di Appello di Catanzaro
Precedenti di questa Corte
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13068-2016 proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato ANNAPAOLA DE MASI; - ricorrente - contro 2021 TASSONE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, 3646 VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO CHIRIANO; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 560/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/05/2016 R.G.N. 635/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO NEGRI DELLA TORRE. / / R.G. 13068/2016 Premesso che 1. Con sentenza n. 560/2016, pubblicata il 13/5/2016, la Corte di appello di Catanzaro ha respinto il gravame della Regione Calabria e confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, in accoglimento della domanda di Salvatore Tassone, aveva accertato e dichiarato, con le conseguenti statuizioni di condanna, il diritto dello stesso all'inclusione della 13ma mensilità nella base di calcolo dell'incentivo all'esodo, di cui all'art. 7 I. reg. n. 8/2005.

2. La Corte di appello ha osservato a sostegno della propria decisione che la norma di cui all'art. 44, comma 2, I. reg. n. 15/2008, di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 6, della predetta I. reg. n. 8/2005, norma con la quale la tredicesima era stata espunta dal computo dell'indennità supplementare, era stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 271/2011 della Corte Costituzionale, per avere realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo in modo irragionevole sul leaittimo affidamento nella sicurezza aiuridica.

3. Tanto premesso, la Corte ha ritenuto infondata la tesi della Reaione, secondo la auale la clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di risoluzione del rapporto di lavoro conteneva a livello individuale la pattuizione di non includere nella base di calcolo dell'indennità il rateo della tredicesima mensilità. Ha osservato al riguardo che la clausola era nulla ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. in quanto contraria alla norma imperativa di cui all'art. 7 I. reg. n. 8/2005. Ha osservato inoltre che il carattere imperativo del suddetto art. 7, comrnrr I. reg. n. 8/2005 derivava dalla natura retributiva dell'incentivo all'esodo, con conseguente nullità parziale del contratto di risoluzione (nel punto in cui derogava alla inclusione nel computo dell'indennità del rateo di tredicesima mensilità) e sua rilevabilità d'ufficio.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Calabria, con sei motivi, cui ha resistito Salvatore Tassone con controricorso. Rilevato che 5. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 6, I. reg. n. 8/ZUU5, la Regione Laiaoria censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, sulla scorra aelia sentenza costituzionale n. 271/201A, cne ia rreaicesinna mensiiira rosse un elemento costitutivo della retribuzione lorda, da inserire di conseguenza nella base di calcolo dell'indennità supplementare, senza considerare che tale attribuzione patrimoniale aggiuntiva non era connessa causalmente alla permanenza del rapporto di lavoro ma alla sua cessazione incentivata e senza considerare che la definizione di retribuzione presa a fondamento del calcolo dell'indennità era stata esattamente mutuata dalla contrattazione collettiva nazionale (art.

52. c.

2. lett. cl del C.C.N.L. 14 settembre 20001. diversa da ne ignila di "rotrihe rrinnea t-dr-that° di fattn" noti- en 6. Con il secondo motivo la Regione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art.1322 cod. civ.. sul rilievo che. con l'accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro in cambio del pagamento di una somma di denaro determinata nell'ammontare, il lavoratore aveva consapevolmente rinunciato all'inclusione della 13ma mensilità nella base di calcolo, nell'ambito di diritti disponibili; ha inoltre rilevato che nel contratto e nella allegata scheda di calcolo era indicato l'importo dell'indennità e della retribuzione mensile lorda posta a base del computo e che tale importo era stato accettato dal dipendente senza riserve.

7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione- detrart. 101 cod. proc. civ., lamentando che li rilievo ufficioso della nullità parziale dei contratto avrebbe imposto al giudice di sollecitare Il contraddittorio delle parti suiia questione.

8. Con il Quarto la ricorrente denuncia la violazione e falsa acolicazione dell'art. 1372 cod. • or ›liort:›!! niudiro di ennelln dichiarato nPr contrarietà a norma imnerativA della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sebbene le parti avessero pattuito la somma concordata e tale accordo avesse per esse efficacia vincolante, non essendo loro impedito di escludere la 13ma mensilità nella base di calcolo, stante il carattere non inderogabile della normativa regionale.

9. Con il quinto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1339 e 1419, c. 2°, cod. civ., nonché dell'art. 4, comma 5, I. n. 297/192, contestando l'affermata natura di norma imperativa dell'art. 7, commi 1 e 6, I. reg. n. 8/2005, con la conseguenza che non poteva essere dichiarata la nullità dell'art. 5 del contratto individuale per avere derogato ad essa. lu. i motivi suesposti possono essere trattati congiuntamente per connessione. Le questioni, che vi sono prospettate, nsuirano gia affrontare aalia sentenza ai questa Corte n. 1748/2017 e da successive numerose ordinanze (cfr.. tra le altre: n. 10307/2018; n. 17157/7018: n. 14185/7018: n. 19748/2(118: n_ 19250/2018 P n. 6276/201 9). Alle cui motivazioni si rinvia, in quanto integralmente condivise.

12. Nei precedenti citati si è ritenuto che nel concetto di "retribuzione lorda" previsto dall'art. 7 I. reg. Calabria 2 marzo 2005, n. 8 deve essere inclusa la 13ma mensilità: dunque il dato normativo, nell'unica sua interpretazione possibile — come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nel dichiarare illegittima, con sentenza n. 271/2001, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 44 I. reg. 13 giugno 2008, n. 15, che disponeva in senso contrario — depone nel senso della fondatezza della pretesa del dipendente. - 13. Non rileva, invece, il fatto che il contratto individuale di risoluzione del rapporto di lavoro non prevedesse espressamente la inclusione nel calcolo dell'indennità del rateo della lima mensiiita, in quanto quesruitima e strettamente inerente alla nozione ai -stipenaio o salario ea e compresa nelia nozione ai stipenaio tapeiiare.14.

In Questa prosoettiva. la declaratoria di nullità dell'articolo 5 del contratto individuale pronunciata da! aiudice dell'appello è del tutto impropria. La clausola, come accertato in sentenza ed allegato in ricorso, si limitava ad effettuare il calcolo delle somme dovute.

15. Non vi è dunque alcuna questione di violazione dell'autonomia negoziale delle parti, che non hanno inteso disciplinare l'istituto in difformità dal modello legale ma effettuaré una mera quantificazione dell'importo dovuto, senza disporre del relativo diritto.

16. La declaratoria di nullità, comunque, non incide sulla correttezza dell'impianto- della motivazione né sul dispositivo della sentenza impugnata, che risulta conforme a diritto sicché non ne va disposta la cassazione ma la correzione della motivazione, ai sensi dell'art. I 384, ultimo comma, cod. proc. civ..

17. Rimane così assorbita la questione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio.

5. Con il sesto e ultimo motivo la Regione denuncia la violazione e taisa applicazione dell art. 1.1 dene Di.sposizionti preliminari ai codice civile e defl'art. 3u i. cosr. n. / 19b , censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto rilevante nella fattisoecie di causa la sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011 benché si trattasse di ra000rto esaurito.

19. Il motivo è infondato.

20. Anche in ordine tale motivo, vanno richiamati i precedenti di questa Corte sopra citati, nei quali si è ribadito che il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia di incostituzionalità, ipotesi non ricorrenti in causa, giacché il pagamento della indennità, in misura parziale, non determina alcun consolidamento del rapporto. Kerenuto cne 21. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

22. Le spese seauono la soccombenza e si liauidano come in dispositivo.

23. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.O.M. La corte rigetta li ricorso; condanna la ricorrente ai pagamento delle spese dei presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art.

13. comma 1 auater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Der il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c. 1 bis dello stesso articolo 13, se dov