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Decreto — n. 19633/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19633/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19633/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CRETO sul ricorso iscritto al n. 29525/2020 R.G. proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti contro DE MARIA GIUSEPPE, con domicilio eletto in ROMA, v.le P. Orlando n. 58 presso lo studio dell'avv. MARCO PETRUCCI, rappr. e dif. dall'avvocato GIOMMARIA UGGIAS; controricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

Regesto Legislator

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Decreto — n. 19633/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 29525/2020 R.G. proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti contro DE MARIA GIUSEPPE, con domicilio eletto in ROMA, v.le P. Orlando n. 58 presso lo studio dell'avv. MARCO PETRUCCI, rappr. e dif. dall'avvocato GIOMMARIA UGGIAS; controricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

Parole chiave

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rinuncia a pretese di salario protezione dalla disdetta ritiro delle conclusioni civili cessazione dell'attività lucrativa diritti di previdenza professionale indennità di disoccupazione dell'assicurato
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 29525/2020 R.G. proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti contro DE MARIA GIUSEPPE, con domicilio eletto in ROMA, v.le P. Orlando n. 58 presso lo studio dell'avv. MARCO PETRUCCI, rappr. e dif. dall'avvocato GIOMMARIA UGGIAS; controricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità. Roma, 14 giugno 2022 Il Presidente Dott. Antonio Manna gut- IN" Sezioce 4,tr,VAATOrej f-49'5