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Decreto — n. 19631/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; no further costs apply under Article 391 CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 19631/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff, Air Italy SpA in Liquidation, formally withdrew the request. The court noted that since the withdrawal occurred, the procedural rule regarding additional costs for the losing party under Article 13 of the Unified Contribution Decree does not apply. Consequently, the judgment of last resort was terminated without a substantive ruling on the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings are extinguished and the rule imposing additional costs on the losing party does not apply.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation procedure unified contribution costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.
dall'avvocato GIOMMARIA UGGIAS; controricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23175/15

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Testo completo

l ricorso iscritto al n. 29512/2020 R.G. proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti contro SANNA GIANLUCA, con domicilio eletto in ROMA, v.le P. Orlando n. 58 presso lo studio dell'avv. MARCO PETRUCCI, rappr. e dif. dall'avvocato GIOMMARIA UGGIAS; controricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità. Roma, 14 giugno 2022 Il Presidente Dott. Antonio Manna IL FUNZION. Maria Pi tacoia Il funzi.i Deposi ao oggi, 7 G I U 202Z ['Luiz io Giudiziario IL FUNZIO