Court dismisses appeal after parties withdraw case, ordering them to pay opponent's legal fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiffs' formal withdrawal of the case. Although the appellants were Air Italy entities and the respondent was VPICL, the procedural outcome was driven by the voluntary abandonment of the litigation. Consequently, the court ordered the withdrawing parties to bear the respondent's legal costs and general expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, co. 1 secondo periodo c.p.c.; Art. 4, co. 2 d.m. n. 55/2014; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws an appeal, the judgment of extinction applies, and the withdrawing party bears the costs without the additional uniform contribution obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
l ricorso iscritto al n. 9vbri R.G. proposto da: AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY SPA IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti VPICL i () 0 contro , con domicilio eletto in ROMA, VIA FLAMINIA 109, rappr. e dif. dall'avvocato SERGIO GALLEANO; contro ricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di liquidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti, ma in processi introdotti (come avvenuto nel caso di specie) separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (cfr.
Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e condanna le società ricorrenti alle spese, liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Sergio Galleano, dichiaratosi antistatario. Roma, 30 maggio 2022 Il Presidente oGiudivarte Dott. Antonio Manna Giovarmi R ,0t420(.4 O TE EMA D! CA SAZION IV Sezione Civile DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ogg