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Ordinanza — n. 19620/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19620/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19620/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., «la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 c.c.» e si assume che il lavoratore non avrebbe «assolto all'onere probatorio che incombeva su di lui, giacché il suo presunto licenziamento verbale, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte Fiorentina, non è stato comprovato», in quanto «il tenore della conversazione intervenuta il 12 ottobre 2016 tra Kazheli e Pistolesi, socio di La Repubblica S.r.l. e già titolare di parte di quote del capitale sociale di GR S.r.l., non è certamente quello di un colloquio inequivocabilmente espulsivo ...., bensì meramente informativo circa il nuovo assetto occupazionale del lavoratore, conseguente al mutato assetto di GR S.r.l.»;

Regesto Legislator

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art. 2697 c.c, art. 2745-bis c.c; Ordinanza — n. 19620/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul merito, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014); che il Collegio ritiene comunque di confermare il principio di diritto di cui a Cass. n. 13395/2018 («La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni»; conf.

Parole chiave

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licenziamento del pubblico dipendente abbandono del posto di lavoro soppressione di posti di lavoro disdetta perdita dell'impiego causata rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 2697 c.c
13395/2018 («La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.
art. 2745-bis c.c
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2745-bis c.c.; nonché, in riferimento all'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 32858-2018 proposto da: LA REPUBBLICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO ROMEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CORUZZO; - ricorrente - contro 2021 KAZHELI JULIAN, elettivamente domiciliato in ROMA, 655 VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO PUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANO GIORGINI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 718/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 392/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPINA LEO. R.G. n. 32858/2018 RILEVATO che Julian Kazheli proponeva ricorso, dinanzi al Tribunale di Firenze, nei confronti della S.r.l. La Repubblica - sul presupposto della effettiva imputazione del rapporto di lavoro alla predetta società -, diretto all'accertamento della nullità del licenziamento verbale allo stesso intimato, «di fatto, dall'effettivo datore di lavoro in data 12 ottobre 2016»; che, a sostegno dei propri assunti, rappresentava che la società datoriale «gestiva un ristorante in Piazza della Repubblica chiamato "Pesce Rosso", mentre la diversa società "GR S.r.l.", composta dagli stessi soci (Ermes Pistolesi, Claudio Catalani, Fabrizio Catalani), gestiva il bar-ristorante adiacente, il "Giubbe Rosse"», presso il quale ultimo il ricorrente aveva prestato la propria opera dal gennaio al giugno 2011; che, successivamente, dal giugno 2011 all'ottobre 2016, «aveva lavorato ininterrottamente come cameriere per "La Repubblica S.r.l." presso il locale "Pesce Rosso", con contratti a chiamata o a tempo determinato anche stipulati con la "GR S.r.l.", come, in particolare, l'ultimo in ordine temporale»; che, inoltre, nell'ottobre 2016, «il "Giubbe Rosse" era stato ceduto dalla "GR S.r.l." ad un'altra società ("Nuova GR S.r.l.", nata dalla cessione delle quote sociali dei tre soci di GR, come documenta il confronto tra le visure camerali allegate dalle parti...)»; i che, il 12.10.2016, Ermes Pistolesi, uno dei soci della S.r.l.

La Repubblica, «aveva comunicato al lavoratore che non avrebbe più potuto prestare la sua attività lavorativa presso "Pesce Rosso" perché il suo contratto di lavoro intercorreva con "GR S.r.l." e, stante la dismissione delle quote sociali in favore della diversa società "Nuova GR", non vi era più titolo per Kazheli per prestare servizio presso il ristorante di proprietà della società "La Repubblica"»; che il Tribunale adito, all'esito della fase sommaria, accoglieva il ricorso, riconoscendo la sussistenza, alla data del recesso, di un rapporto di lavoro full-time, di fatto, con la convenuta e ritenendo provato il licenziamento verbale, che dichiarava inefficace; condannava, quindi, La Repubblica S.r.l. a riassumere il Kazheli, illegittimamente licenziato, ed a corrispondere al medesimo un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, quantificata in Euro 1.745,03, dalla data del recesso a quella dell'effettiva riassunzione; pronunzia poi confermata, nella sostanza, dal giudice dell'opposizione, il quale riduceva soltanto l'importo della retribuzione globale di fatto e dell'indennità, in considerazione del fatto che il lavoratore, medio tempore, aveva trovato una nuova occupazione; che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 5.9.2018, ha respinto il reclamo proposto dalla S.r.l.

La Repubblica, sottolineando, tra l'altro, che «... deve ritenersi dimostrato che Kazheli abbia prestato servizio esclusivamente nel locale "Pesce Rosso", pacificamente gestito dalla società "La Repubblica S.r.l.". In tal senso depongono, quanto all'ultimo periodo, gli scontrini emessi dal 22/9/2016 da "Pesce Rosso", dove risulta sempre il nominativo di Kazheli. ... Si deve allora concludere, a conferma di quanto già ritenuto dai giudici del primo grado, che Kazheli, chiamato a effettuare la propria prestazione lavorativa presso "Pesce Rosso", sotto la direzione della società "La Repubblica S.r.l.", aveva in essere - a prescindere dalla apparente formalizzazione - un rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze della medesima società reclamante: il rapporto lavorativo deve cioè ritenersi di fatto costituito in capo all'effettivo utilizzatore (art. 30, comma 4 bis, d.lgs. n. 276/2003); che per la cassazione della sentenza "La Repubblica S.r.l." ha proposto ricorso articolando tre motivi; che Julian Kazheli ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si deduce:

1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., «la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 c.c.» e si assume che il lavoratore non avrebbe «assolto all'onere probatorio che incombeva su di lui, giacché il suo presunto licenziamento verbale, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte Fiorentina, non è stato comprovato», in quanto «il tenore della conversazione intervenuta il 12 ottobre 2016 tra Kazheli e Pistolesi, socio di La Repubblica S.r.l. e già titolare di parte di quote del capitale sociale di GR S.r.l., non è certamente quello di un colloquio inequivocabilmente espulsivo ...., bensì meramente informativo circa il nuovo assetto occupazionale del lavoratore, conseguente al mutato assetto di GR S.r.l.»;

2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2745-bis c.c.; nonché, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e si rappresenta che «è pacifico che il colloquio del 12.10.2016 sia intercorso solo tra il Kazheli ed Ermes Pistolesi, socio de La Repubblica S.r.l. e privo di cariche amministrative»: circostanza, quest'ultima, «evidenziata e comprovata per tabulas dalla Società nelle varie fasi del Giudizio con la produzione della visura camerale (doc. 4 del fascicolo di parte del Giudizio di opposizione): la stessa perciò aveva eccepito la totale assenza di un potere datoriale in capo al Pistolesi, che pertanto non poteva assumere, né tantomeno "licenziare" nessuno»;

3) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., <<la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 18 L. 300/1970», perché «la tutela prevista da questa norma in caso di licenziamento è applicabile in favore di un lavoratore che abbia effettivamente perso il posto di lavoro», mentre, «nel corso del Giudizio è emerso con sufficiente chiarezza che il socio de La Repubblica S.r.l., Pistolesi, aveva semplicemente rappresentato al lavoratore ... che la proprietà di GR S.r.l. era passata di mano e che egli avrebbe dovuto lavorare solo per tale società...»; che il primo motivo è inammissibile, poiché, in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (nella fattispecie, peraltro, congrua, condivisibile e scevra da vizi logici), alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l'omessa o errata valutazione di prove testimoniali (v. le pagg. 9 e 10 del ricorso), ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l'attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009); che, nel caso di specie, invero, la contestazione sulla pretesa errata valutazione del «tenore della conversazione intervenuta tra il Kazheli ed il Pistolesi» (v. pag. 10 del ricorso), oggetto di prova testimoniale, si risolve in una richiesta di riesame di elementi di fatto (cfr.

Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul merito, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014); che il Collegio ritiene comunque di confermare il principio di diritto di cui a Cass. n. 13395/2018 («La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni»; conf.

Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); che il secondo motivo è fondato: al riguardo, va osservato che i giudici di seconda istanza, in ordine alla «qualificabilità in termini di licenziamento verbale del colloquio intercorso il 12.10.2016 tra il Kazheli ed il socio de La Repubblica S.r.l. Pistolesi» hanno sbrigativamente concluso «nei termini cui è giunto il primo giudice», poiché, «data per accertata la riferibilità del rapporto di lavoro in capo a "La Repubblica S.r.l.", le dichiarazioni rese da uno dei soci (è irrilevante che nel colloquio del 12 ottobre 2016 fossero o meno presenti più soci) a Kazheli di non recarsi più sul luogo di lavoro dal giorno successivo sono idonee a configurare una fattispecie di licenziamento orale, con diritto del lavoratore alla tutela offerta dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori» (v. pag. 6 della sentenza impugnata); ma, a queste conclusioni, la Corte di merito è pervenuta senza verificare se il Pistolesi fosse un semplice socio o se avesse cariche amministrative, o almeno una delega di poteri, che gli conferissero una effettiva posizione gestionale (v. artt. 2475 e 2745-bis del codice di rito); che le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale non tengono neppure conto della circostanza che la S.r.l.

La Repubblica aveva sottolineato, nei gradi di merito, che il Pistolesi, unico socio presente al colloquio del 12.10.2016 (v. pure pag. 7 del ricorso), senza alcuna carica amministrativa fosse privo di poteri datoriali e che, dunque, non avesse alcun potere, né delega, in ordine all'assunzione o al licenziamento del personale; al proposito, a pag. 10 del ricorso, la società datrice ribadisce di avere provato per tabulas la detta circostanza attraverso la produzione della visura camerale (docc. 4 e 6 del fascicolo di parte del giudizio di opposizione), e che la stessa è altresì corroborata dalla registrazione della conversazione di cui si tratta, prodotta dal lavoratore, durante la quale il Pistolesi ha invitato il Kazheli a «parlarne con Claudio (Catalani, legale rappresentante della società)»; ma, di tutto ciò, non vi è riscontro nella sentenza oggetto del presente giudizio; che il terzo motivo è inammissibile, poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr.

Cass., SS.UU., 27.12.2019, n. 34476);che, dunque, per tutte le considerazioni innanzi svolte, la sentenza va cassata, in relazione al secondo motivo - dichiarati inammissibili il primo ed il terzo -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito, a quanto specificato in motivazione, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio