Decreto — n. 19439/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAECRETO sul ricorso iscritto al n. 29507/2020 R.G. proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti contro PIERGIOVANNI GIADA, con domicilio eletto in ROMA, v.le P. Orlando n. 58 presso lo studio dell'avv. MARCO PETRUCCI, rappr. e dif. dall'avvocato GIOMMARIA UGGIAS; controricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15); P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità. Roma, 14 giugno 2022 Il Presidente Dott. Antonio Manna IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi Depositato in Cancelleria i 6 GW, 2022 NCELUE--------R-
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 19439/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 29507/2020 R.G. proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti contro PIERGIOVANNI GIADA, con domicilio eletto in ROMA, v.le P. Orlando n. 58 presso lo studio dell'avv. MARCO PETRUCCI, rappr. e dif. dall'avvocato GIOMMARIA UGGIAS; controricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15); P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità. Roma, 14 giugno 2022 Il Presidente Dott. Antonio Manna IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi Depositato in Cancelleria i 6 GW, 2022 NCELUE--------R-