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Decreto — n. 19438/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, applying Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 19438/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinct because the plaintiff formally withdrew the request. The court noted that since the withdrawal occurred, the procedural rule regarding additional costs for the losing party did not apply. Consequently, the judgment of last resort was dismissed without a merits analysis.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; When a party withdraws an appeal to the Supreme Court, the proceedings are extinguished and the rule imposing additional unified contribution costs on the losing party does not apply.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure unified contribution costs Supreme Court jurisdiction procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia a pretese di salario abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.
dall'avvocato GIOMMARIA UGGIAS; controricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175/15
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Testo completo

ECRETO sul ricorso iscritto al n. 29503/2020 R.G. proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti contro CARLINI CINZIA, con domicilio eletto in ROMA, v.le P. Orlando n. 58 presso lo studio dell'avv. MARCO PETRUCCI, rappr. e dif. dall'avvocato GIOMMARIA UGGIAS; controricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità. Roma, 14 giugno 2022 Il Presidente Dott. Antonio Manna IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi Depositato in Cancelleria ,,=,'Aí