Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders costs against withdrawing party under CPC Art. 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently ordered the judgment's extinction following the plaintiff's withdrawal. The appellant, AIR Italy, had filed a cassation request against a lower court decision, while the respondent, PAti 6 IN UE, maintained its position. The court ruled that upon withdrawal, the proceedings terminate and the withdrawing party bears the costs, including professional fees and general expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, co. 1, c.p.c.; Art. 391, co. 2, c.p.c.; Upon withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished and the withdrawing party is condemned to pay the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti PAti 6 IN ue contro , con domicilio eletto in ROMA, VIA FLAMINIA 109, rappr. e dif. dall'avvocato SERGIO GALLEANO; con troricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di liquidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti, ma in processi introdotti (come avvenuto nel caso di specie) separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (cfr.
Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e condanna la società ricorrente alle spese, liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Sergio Galleano, dichiaratosi antistatario. Roma, 30 maggio 2022 Il Presidente Dott. Antonio Manna •\ IL FUNZION Il Funzionario Giudiziario DeposCitn °nfibrinteria o