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Ordinanza — n. 19326/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against dismissal for unauthorized use of employer's name and image on social media.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19326/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to dismiss the employee's claim. The employee alleged an arbitrary use of his name and image by the Foundation, while the employer argued the conduct violated the duty of loyalty. The court rejected the appeal because the lower court correctly found no evidence of arbitrary use and confirmed the disciplinary sanction based on the duty of loyalty.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970; Art. 2105 cod. civ.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly finds no evidence of arbitrary use of the employer's name or image and upholds the sanction based on the duty of loyalty.

Parole chiave

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unauthorized use of name duty of loyalty disciplinary sanction inadmissible appeal employer image rights violazione dell'obbligo di fedeltà opera ufficiale violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970
Con l’unico motivo di ricorso si deduce omessa, Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 19326/2022 insufficiente e contraddittoria motivazione su un Data pubblicazione 15/06/2022 punto decisivo della controversia in relazione all’applicazione del comma 5 dell’art. 18, l.
Art. 2105 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27541-2019 proposto da: FICIUR FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TONIOLO n.6, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GRUSOVIN, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO MOSETTI, MAURIZIO PINTABONA, DANIELE COMPAGNONE; - ricorrente - contro 2022 FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE, 1023 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO n.24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27541/2019 la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 19326/2022 MAURIZIO CONSOLI; Data pubblicazione 15/06/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/07/2019 R.G.N. 14/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere Dott.

CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Trieste ha respinto il reclamo principale proposto da Fabrizio Ficiur e quello incidentale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, confermando la sentenza di primo grado che aveva giudicato illegittimo il licenziamento intimato al Ficiur con lettera del 16.11.2017 ed applicato la tutela di cui all’art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012.

2. La Corte territoriale ha premesso che al Maestro Fabrizio Ficiur era stato contestato, con lettera del 4.11.2017, “l’utilizzo arbitrario del nome e dell’immagine della Fondazione”. Ha accertato, conformemente alla decisione di primo grado, come mancasse la prova della imputabilità al Maestro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27541/2019 Numero sezionale 1023/2022 dell’utilizzo arbitrario del nome e dell’immagine Numero di raccolta generale 19326/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 della Fondazione sul sito internet dell’agenzia Art Classic Agency di Mosca. Ha esaminato il residuo addebito, consistente nella pubblicazione della fotografia del cartellone pubblicitario nella pagina facebook di Fabrizio Ficiur, ed ha ritenuto che tale condotta, pacificamente sussistente, fosse rilevante dal punto di vista disciplinare in quanto contraria all’obbligo di fedeltà previsto dall’art.2105 cod. civ.

Ciò sul rilievo che il Maestro Ficiur, dipendente della Fondazione come direttore dell'Orchestra da Camera del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, avrebbe dovuto usare particolare cautela ed accortezza nello svolgimento della seconda attività, di direttore della Camerata Strumentale Italiana, mentre aveva invece “utilizzato senza autorizzazione un nome chiaramente riconducibile al suo datore di lavoro”.

3. Avverso tale sentenza Fabrizio Ficiur ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ha resistito con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27541/2019 5. Con l’unico motivo di ricorso si deduce omessa, Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 19326/2022 insufficiente e contraddittoria motivazione su un Data pubblicazione 15/06/2022 punto decisivo della controversia in relazione all’applicazione del comma 5 dell’art. 18, l. n. 300 del 1970 e succ. mod. Insussistenza dell’utilizzo arbitrario del nome e del marchio registrato “Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi” e conseguente irrilevanza disciplinare del fatto contestato.

6. Si sostiene che il fatto addebitato al ricorrente e posto a base della decisione di recesso non abbia un rilievo disciplinare apprezzabile (con conseguente applicabilità dell’art. 18, comma 4, legge cit.) in quanto il cartellone pubblicitario, che compare nella foto pubblicata dal Maestro sul profilo facebook, reca una scritta in carattere cirillico che richiama l’attenzione del pubblico sul nome “Verdi” e non sulla “Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi”, oggetto del marchio tutelato; si osserva inoltre che tutti i post pubblicati su facebook rivelano, senza ombra di dubbio, come la tournée riguardasse la Camerata Strumentale Italiana e non una non identificata Orchestra Giuseppe Verdi.

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27541/2019 7. La parte ricorrente rileva come il marchio Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 19326/2022 “Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi”, in Data pubblicazione 15/06/2022 quanto comprensivo del nome di un personaggio illustre, costituisca un “marchio debole”, e che ciò comporti il rischio che il nome del personaggio possa essere utilizzato, con delle variazioni, in ambiti simili a quelli di pertinenza della Fondazione.

Critica l’assunto, ribadito nella sentenza d’appello, di consapevole confondibilità del riferimento nel cartellone pubblicato sul profilo facebook alla Orchestra Giuseppe Verdi, con il marchio registrato di “Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi”, sia perché la Fondazione era stata informata nei dettagli dell’evento concertistico a cui partecipava il Maestro Ficiur quale direttore della Camerata Strumentale Italiana e sia per le pubblicazioni sul profilo facebook, precedenti e successive a quella oggetto di causa, da cui si evinceva chiaramente come la tournée fosse della citata Camerata.

8. Il motivo di ricorso è inammissibile.

9. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno precisato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27541/2019 Numero sezionale 1023/2022 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. Numero di raccolta generale 19326/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

10. Come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27541/2019 argomentazioni obbiettivamente inidonee a far Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 19326/2022 conoscere il ragionamento seguito dal giudice per Data pubblicazione 15/06/2022 la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (v. anche Cass. n. 12351 del 2017).

11. Tali difetti non sono in alcun modo rinvenibili nella decisione impugnata che argomenta ampiamente sulla rilevanza disciplinare della condotta addebitata al lavoratore in ragione dell’utilizzo improprio, nella foto del cartellone pubblicata sul profilo facebook, della indicazione di Orchestra Giuseppe Verdi, non esistente, e della confondibilità di essa con la denominazione della “Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi”, di cui il Maestro era dipendente.

12. La motivazione non solo esiste dal punto di vista grafico, ma dà conto del rilievo disciplinare della condotta contestata in quanto idonea a creare confusione sulla identità del soggetto pubblicizzato sul cartellone riprodotto su facebook, là dove la delicata condizione del Maestro, dipendente della Fondazione e da questa autorizzato a svolgere tournée quale Direttore della Camerata Strumentale Italiana, avrebbe dovuto F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27541/2019 indurre ad estrema cautela al fine del rispetto del Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 19326/2022 marchio registrato. Data pubblicazione 15/06/2022 13. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

14. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

15. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27541/2019 Numero sezionale 1023/2022 presupposti processuali per il versamento, da parte Numero di raccolta generale 19326/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 30.3.2022 Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo F i r m a t o D a :

G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a