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Decreto — n. 19249/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders defendants to pay legal fees and costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 19249/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by ANNOPiti against AIR Italy entities was dismissed because the plaintiffs formally withdrew their request. The court noted that since the appeal was withdrawn before a hearing, the proceedings extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the opposing parties were ordered to pay the legal fees and costs incurred by the withdrawn appeal.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 4 D.M. 55/2014: When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings extinguish immediately, and the opposing party is liable for the costs, including legal fees, without the application of the unified contribution rule for losing parties.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings legal fees allocation unified contribution rule costs of litigation liquidazione degli onorari difensivi identità dei crediti ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.
dall'avvocato SERGIO GALLEANO; contro ricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co.
Art. 391, co. 2, c.p.c.
1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di liquidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art.
Art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014
previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 31030/2019
Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art.
Cass. n. 23175/15
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Testo completo

ECRETO sul ricorso iscritto al n. ZOO R.G. proposto da: AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY SPA IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti ANNOPiti contro , con domicilio eletto in ROMA, VIA FLAMINIA 109, rappr. e dif. dall'avvocato SERGIO GALLEANO; contro ricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di liquidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti, ma in processi introdotti (come avvenuto nel caso di specie) separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (cfr.

Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e condanna le società ricorrenti alle spese, liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Sergio Galleano, dichiaratosi antistatario. Roma, 30 maggio 2022 Il Presidente Dott. Antonio Manna IL CANCELLTERE ESPERTO D lrico Deposi ato in Cancelleria 1