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Ordinanza — n. 19034/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of proceedings under Italian Civil Procedure Code Article 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19034/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal proceedings extinguished following a mutual withdrawal of the case by both parties. The Municipality of Sora filed an appeal against a lower court ruling, while Antonietta Mora filed a counter-appeal, but both legal representatives subsequently renounced the pending litigation. The court ruled that the formal acceptance of this withdrawal by the opposing party legally terminated the case without needing to address the merits or procedural sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The judgment of the Court of Cassation is extinguished when both parties formally renounce the proceedings and the opposing party accepts the withdrawal, thereby releasing the collegium from ruling on costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of proceedings extinguishment of cassation appeal Civil Procedure Code Article 391 acceptance of withdrawal termination of litigation rapporto di lavoro durata regolamentare del lavoro controversie di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
civ., l’estinzione del giudizio di cassazione perché la rinuncia è stata formulata dal legale rappresentante del Comune di Sora nelle forme prescritte dall’art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
deve essere dichiarata, ex art. 391 cod.
Art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c.
art. 2126 cod. civ
art. 391 cod. proc. civ
deve essere dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione perché la rinuncia è stata formulata dal legale rappresentante del Comune di Sora nelle forme prescritte dall’art.
art. 390 cod. proc. civ
civ., l’estinzione del giudizio di cassazione perché la rinuncia è stata formulata dal legale rappresentante del Comune di Sora nelle forme prescritte dall’art. 390 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
115 del 2002, perché la disposizione si applica nei soli casi, tipici, del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 6888 del 2015).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7478-2016 proposto da: COMUNE DI SORA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TORRENOVA N. 220/A, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DI CENSO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARGHERITA QUADRINI; - ricorrente - 2022 contro 1031 MORA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO N. 48, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MASTROIANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato LETIZIA CIUFFARELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7853/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2015 R.G.N. 647/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma ha accolto parzialmente l’appello di Antonietta Mora avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Comune di Sora, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 volto ad ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto Numero registro generale 7478/2016 intercorso fra le parti dal 12 aprile 1999 al 31 marzo 2003 e la Numero sezionale 1031/2022 Numero di raccolta generale 19034/2022 conseguente condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento Data pubblicazione 13/06/2022 delle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Sora sulla base di un unico motivo, al quale Antonietta Mora ha opposto difese con controricorso;

3. con atto del 9 marzo 2022 entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio pendente. CONSIDERATO CHE 1. deve essere dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione perché la rinuncia è stata formulata dal legale rappresentante del Comune di Sora nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., è stata accettata da Antonietta Mora, ed i rispettivi difensori hanno sottoscritto l’atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale;

2. l’avvenuta accettazione esime il Collegio dal provvedere sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, perché la disposizione si applica nei soli casi, tipici, del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 6888 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio Così deciso nella Adunanza camerale del 30 marzo 2022 Il Presidente Antonio Manna F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a