Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts proven by witnesses in labor dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the employer's attempt to overturn a lower court's finding of just cause for dismissal. The employer argued that negative evaluations made by the employee during meetings were proven by witnesses and constituted grounds for termination, but the court ruled this constituted a re-evaluation of facts rather than a legal error. Consequently, the court held that such arguments fall outside the scope of admissible cassation grounds under Article 360, n. 5 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it merely proposes an alternative reading of proven facts or requests a complete revision of the reasoning, as this exceeds the scope of reviewing legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25493-2019 proposto da: "QUETZAL" LA BOTTEGA SOLIDALE DI MODICA SOC. COOP. SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NINO CORTESE; - ricorrente - contro 2022 SABAINI SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, 1021 VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO MAGALINI; F i r m a t o D a :
D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 25493/2019 - controricorrente - Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 18873/2022 avverso la sentenza n. 718/2019 della CORTE Data pubblicazione 10/06/2022 D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 129/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere Dott.
CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Simone Sabaini, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimatogli il 15.10.2010 ed ha condannato la società datoriale, Quetzal – La Bottega Solidale soc. coop. sociale, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla reintegra, oltre accessori di legge e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto non provati i fatti contestati e posti a base della decisione di recesso, cioè l’avere il Sabaini, nel corso di due riunioni col personale della cooperativa, espresso valutazioni negative F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 25493/2019 Numero sezionale 1021/2022 particolarmente offensive nei confronti del Numero di raccolta generale 18873/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 presidente.
3. Avverso tale sentenza la società Quetzal – La Bottega Solidale soc. coop. sociale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Simone Sabaini ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che:
4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 12 delle preleggi.
5. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto non provati i fatti contestati al dipendente. Si assume che la Corte di merito abbia “inadeguatamente valutato le condotte poste in essere dal lavoratore”, che le stesse erano state pienamente provate in giudizio attraverso i testimoni e che integravano una giusta causa di recesso in quanto idonee a mettere in dubbio la futura correttezza della prestazione lavorativa.
6. Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento poiché, sotto l’apparente censura F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 25493/2019 della violazione di norme di legge, prospetta una Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 18873/2022 lettura alternativa delle risultanze istruttorie e Data pubblicazione 10/06/2022 sollecita la completa revisione del ragionamento decisorio seguito in sede di merito. Una simile critica, estranea al perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e relativo all’omesso esame di un fatto storico determinato e decisivo (v. Cass., SU n. 8053 del 2014), non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
7. Per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile.
8. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.
9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000 per compensi F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 25493/2019 Numero sezionale 1021/2022 professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese Numero di raccolta generale 18873/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 30.3.2022 Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m