Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders costs against withdrawing parties under CPC Art. 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the plaintiff companies formally renounced their legal recourse. The court noted that since the appeal was withdrawn before the hearing date, the procedural rules for extinguishing the case and awarding costs applied. Consequently, the judgment ordered the withdrawing companies to pay the opposing party's legal fees and general expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; Art. 391, co. 2, c.p.c.; When a party renounces a cassation appeal before the hearing, the judgment is extinguished and the renouncing party bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n.ji Z 5- / 2-e lo R.G. proposto da: AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY SPA IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti eit.Estíg FtfivIg contro ., con domicilio eletto in ROMA, VIA FLAMINIA 109, rappr. e dif. dagli avv.ti ANDREA BORDONE E MARIO LOTTI; controricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di liquidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti, ma in processi introdotti (come avvenuto nel caso di specie) separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (cfr.
Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e condanna le società ricorrenti alle spese, liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti, dichiaratisi antistatari. Roma, 30 maggio 2022 Il Presidente IL FUNZIO GIUDIZIARIO Dott. Antonio Manna Ma Giacoia Il Funzionario Giudiziario Deposlailoggyorelleria • ...................... .................. • oggi, ..... 11 Funzionari() Giudiziario f