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Decreto — n. 18810/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal after parties withdraw, ordering losing companies to pay legal fees.

Numero d'incarto Decreto — n. 18810/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but noted the parties subsequently withdrew their request, leading to the extinction of the proceedings. The losing companies, Air Italy Fleet Management and Air Italy, argued regarding fee allocation rules for separate but related cases, while the opposing party requested cost liquidation. The court ruled that the withdrawal extinguished the case of admissibility and ordered the withdrawing parties to bear the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.; Art. 391, co. 2, c.p.; Art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings of admissibility, and the withdrawing party bears the costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings legal costs allocation separate lawsuits attorney fees regulation condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.
dall'avvocato SERGIO GALLEANO ; controricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co.
Art. 391, co. 2, c.p.
1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di li quidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c.
Art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014
previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile ; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 31030/2019
Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile ; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art.
Cass. n. 23175/15
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n" 12 4 Z e Z o R.G. proposto da: AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY SPA IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; re/1u° ,(76 ra,12 ricorrenti n i r,i contro i fton domicilio eletto in ROMA, VIA FLAMINIA 109, rappr. e dif. dall'avvocato SERGIO GALLEANO ; controricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di li quidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti, ma in processi introdotti (come avvenuto nel caso di specie) separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (cfr.

Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile ; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo Unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e condanna le società ricorrenti alle spese, liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di leg ge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Sergio Galleano, dichiaratosi antistatario. Roma, 30 maggio 2022 Il Presidente IL FUNZION IZIARIO Dott. Antonio Manna Mari oia Il Funzionario Giudiziario Depositato in Cancelleria oggi, 1 6 i