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Decreto — n. 18623/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders costs against withdrawing parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 18623/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff companies formally withdrew their request. The court noted that since the opposing party had already requested cost liquidation upon the withdrawal, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits. Consequently, the withdrawing parties were condemned to pay the legal costs and professional fees incurred by the opposing counsel.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.; Art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014; When a party withdraws a cassation appeal, the judgment of extinction applies, and the withdrawing party bears the costs unless specific fee-sharing rules for separate but related proceedings are invoked.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings legal costs allocation professional fees calculation separate proceedings rule recupero delle spese esecutive anticipi delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.
dagli avv.ti ANDREA BORDONE E MARIO LOTTI; controricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co.
Art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014
previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 31030/2019
Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art.
Cass. n. 23175/15
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Testo completo

ECRETO sul ricorso iscritto al n. /12- 8 Po2D R.G. proposto da: AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY SPA IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti (e „o ma rri contro , con domicilio eletto in ROMA, VIA FLAMINIA 109, rappr. e dif. dagli avv.ti ANDREA BORDONE E MARIO LOTTI; controricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di liquidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una soia parte contro più parti, ma in processi introdotti (come avvenuto nel caso di specie) separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (cfr.

Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e condanna le società ricorrenti alle spese, liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti, dichiaratisi antistatari. Roma, 30 maggio 2022 O GiUdàlarte, Il Presidente rd Dott. Antonio Manna ~P CORTE SUPREMA DI CASSAZiONE1 IV Sezione Civile DEPOSITATO IN CANCELLERiA -