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Decreto — n. 18620/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal after parties withdraw case, ordering them to pay opponent's legal fees and court costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 18620/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant companies formally withdrew their request. The appellant argued that separate proceedings regarding identical issues should not trigger specific fee rules, while the opposing party requested cost allocation. The court ruled that the withdrawal itself mandated the dismissal of the case and the imposition of costs on the withdrawing parties.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; Art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014; When parties withdraw an appeal, the proceedings extinguish immediately, and the withdrawing party bears all costs regardless of fee calculation disputes.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings allocation of costs legal fees calculation Cassazione di Roma condono delle spese procedurali recupero dei costi domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.
dall'avvocato SERGIO GALLEANO; contro ricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co.
Art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014
previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 31030/2019
Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art.
Cass. n. 23175/15
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 295-44 /2o2o R.G. proposto da: AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY SPA IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; /144 ricorrenti (74V FU Re BERVA h' [irti A- contro , con domicilio eletto in ROMA, VIA FLAMINIA 109, rappr. e dif. dall'avvocato SERGIO GALLEANO; contro ricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di liquidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti, ma in processi introdotti (come avvenuto nel caso di specie) separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (cfr.

Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e condanna le società ricorrenti alle spese, liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Sergio Galleano, dichiaratosi antistatario. Roma, 30 maggio 2022 Il Presidente Dott. Antonio Manna IL CANCELLIERE ESPERTO Dott Enrico Secchi Depo alto in Cancelleria 96W. 2022 1 09