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Decreto — n. 18617/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders defendants to pay litigation costs and professional fees.

Numero d'incarto Decreto — n. 18617/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the request. Although the appellants represented multiple liquidated companies, the procedural outcome was determined solely by their decision to abandon the case before a hearing date was set. Consequently, the court ordered the withdrawing parties to bear all litigation costs and professional fees, applying specific rules for separate proceedings where fee caps do not apply.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 secondo periodo c.p.c.; Art. 4, co. 2 d.m. n. 55/2014; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon withdrawal, triggering a judgment against the withdrawing party for costs and fees, even if multiple parties share the same position in separate proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal litigation costs allocation professional fees calculation separate proceedings rule judicial expense liability cassa di compensazione professionale suddivisione della previdenza professionale compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391, co. 1 secondo periodo c.p.c.
dall'avvocato SERGIO GALLEANO; contro ricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co.
Art. 4, co. 2 del d.m. n. 55 del 2014
previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 31030/2019
Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art.
Cass. n. 23175/15
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n.21 5.0h / 2el° R.G. proposto da: AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY SPA IN LIQUIDAZIONE, AIR rt-ALy SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti oe fàilisri ELENA contro , con domicilio eletto in ROMA, VIA FLAMINIA 109, rappr. e dif. dall'avvocato SERGIO GALLEANO; contro ricorrente Rilevato: che le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di liquidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti, ma in processi introdotti (come avvenuto nel caso di specie) separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (cfr.

Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e condanna le società ricorrenti alle spese, liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Sergio Galleano, dichiaratosi antistatario. Roma, 30 maggio 2022 Il Presidente Dott. Antonio Manna IL CANCELLIERE ESPERTO &LA. Depositato in Cancelleria ogni, _n_a_SILL2122__