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Ordinanza — n. 18524/2022 — snciv Generato dall'IA

University dismissed appeal on INPS contributions timing, ruling payment obligation arises from wage arrears date, not judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18524/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The University of Salento appealed a lower court ruling that ordered it to pay INPS contributions regarding wage differences. The university argued the contributions were due only after the judicial confirmation of the wage difference, while the opposing party contended the obligation arose immediately upon the wage arrears. The court rejected this, establishing that the timing of contribution payment is tied to the date the right to the wage difference matured, not the date of the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 23 L. 218/1952; Cass. 22379/2015: The employer's obligation to pay social security contributions for wage differences arises at the moment the wage difference is due, not at the date of the judicial decision confirming it.

Parole chiave

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INPS contributions timing wage difference arrears employer social security judicial confirmation date labor law obligations arretrati di salario prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 23 L. 218/1952
N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27868/2016 Numero sezionale 838/2022 Numero di raccolta generale 18524/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass.
Art. 1 co. 17 L. 228/2012
23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass.19790/2011).
Art. 13 co. 1-quater DPR 115/2002
228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18044/2015
23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass.19790/2011).
Cass. 19790/2011
Cass. 15 luglio 2019 nr. 18897
Cass. nr. 22379/2015
18897; Cass. nr. 22379/2015) sicchè prive di rilievo sono le deduzioni della parte ricorrente circa la non imputabilità del ritardo nel pagamento dei contributi.
Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315
13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27868-2016 proposto da: UNIVERSITÀ DEL SALENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - contro 2022 RICCIARDO TRACI MICHELLE, ROWE PHILIP ERNEST, 838 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell'avvocato LUIGIF i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27868/2016 MATTEO, rappresentati e difesi dall'avvocato Numero sezionale 838/2022 Numero di raccolta generale 18524/2022 STEFANO GALLUCCI; Data pubblicazione 08/06/2022 - controricorrenti - nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 1392/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/05/2016 R.G.N. 456/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27868/2016 Numero sezionale 838/2022 Numero di raccolta generale 18524/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 RILEVATO CHE 1.Con sentenza del 25 maggio 2016 la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava non dovute da parte di MICHELLE RICCIARDO TRACI e di PHILIP ERNEST ROWE― dipendenti a tempo indeterminato della UNIVERSITA’ DEL SALENTO come collaboratori ed esperti linguistici, già lettori ― la quota parte dei contributi INPS a carico del lavoratore sulle differenze retributive riconosciute nel primo grado; condannava l’UNIVERSITA’ DEL SALENTO a restituire quanto eventualmente trattenuto a tale titolo.

2. La Corte territoriale, premesso che con la sentenza di primo grado l’ UNIVERSITÀ era stata condannata a pagare le differenze di retribuzione tra quanto corrisposto ai lavoratori ed il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, maggiorato del 10%, osservava che l’appello proposto dai lavoratori riguardava la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto legittima la ritenuta della quota parte dei contributi previdenziali gravante sul dipendente.

3. Accoglieva l’appello, sul rilievo che sulle differenze di retribuzione dovute per effetto della condanna giudiziale il datore di lavoro non può effettuare la detrazione della quota parte dei contributi che nella fisiologia del rapporto sarebbero stati a carico del prestatore di lavoro. 4.Il giudice dell’appello osservava che ai sensi dell’articolo 23 L.nr. 218/1952 il diritto del datore di lavoro a trattenere la contribuzione a carico del lavoratore sulla retribuzione liquidata è limitato al caso di tempestivo pagamento della contribuzione. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’UNIVERSITA’ DEL SALENTO, articolato in un unico motivo di censura, cui MICHELLE TRACI RICCIARDO e PHILIP ERNEST ROWE hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria CONSIDERATO CHE 1.

Con l’unico motivo di ricorso l’UNIVERSITA’ DEL SALENTO ha denunciato― F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27868/2016 Numero sezionale 838/2022 Numero di raccolta generale 18524/2022 ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione e falsa applicazione Data pubblicazione 08/06/2022 degli articoli 19 e 23 L. nr. 218/1952, assumendo la inapplicabilità delle anzidette disposizioni nella fattispecie di causa, in quanto relative alla diversa ipotesi di omissione contributiva dolosa― o quanto meno colposa― del datore di lavoro.

2. Su tale presupposto, la ricorrente ha sostenuto che nella fattispecie di causa non vi era alcun ritardo colpevole nel pagamento dei contributi, dovuti solo a seguito del riconoscimento in sede giudiziaria del diritto alle differenze di retribuzione; ha sostenuto che, a voler ragionare diversamente, il datore di lavoro pubblico si troverebbe esposto, per avere esercitato il proprio diritto di difesa, al rischio del pagamento a proprio esclusivo carico dei contributi o alla necessità di esercitare azioni di rivalsa, con ulteriore aggravio di spese.

3. Si richiama anche, assumendone la efficacia ultrattiva, il precedente giudicato intervenuto tra le parti per il periodo di lavoro precedente al febbraio 1994 (sentenza della Corte d’Appello di Bari nr. 371/2008, in sede di rinvio da Cass. nr. 4051/2003), esponendo che nell’ eseguire la condanna al pagamento delle differenze di retribuzione fissate dal giudicato l’UNIVERSITA’ DEL SALENTO aveva operato la rivalsa contributiva e che la rivalsa era stata ritenuta corretta in sede di giudizio di ottemperanza.

4. Il ricorso è infondato.

5. La sentenza impugnata― nell’escludere il diritto del datore di lavoro a rivalersi della quota di contribuzione a carico del lavoratore in sede di pagamento delle differenze retributive dovute a seguito di condanna giudiziaria ― si è conformata alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, che ha da tempo enunciato il principio secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta soltanto se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore; la ritenuta non è consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (così in motivazione Cass.4 F i r m a t o D a :

R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27868/2016 Numero sezionale 838/2022 Numero di raccolta generale 18524/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass.19790/2011).

6. In particolare, è stato precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass.15 luglio 2019 nr. 18897; Cass. nr. 22379/2015) sicchè prive di rilievo sono le deduzioni della parte ricorrente circa la non imputabilità del ritardo nel pagamento dei contributi.

7. Nel citato precedente di questa Corte nr. 22379/2015 si è osservato che qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione l’inadempimento nasce al momento stesso del mancato pagamento della dovuta misura della retribuzione maturata e che il ritardo nel pagamento dei contributi trae origine da tale inadempimento; il datore di lavoro non può infatti procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga ai fini della trattenuta di cui all’articolo 23 L. nr. 218/1952.

8. Nel resto il motivo invoca l’ultrattività di un giudicato neppure trascritto nei suoi contenuti e che la parte non allega specificamente di aver sottoposto all’esame del giudice dell’appello ( pur essendo intervenuto anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata) . Sul punto la censura è per tali ragioni inammissibile.

9. Il ricorso va dunque respinto. 10.Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle F i r m a t o D a :

R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27868/2016 Numero sezionale 838/2022 Numero di raccolta generale 18524/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 spese di giudizio di legittimità, che liquida in € 200 per esborsi ed € 500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 9 marzo 2022 IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O