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Ordinanza — n. 18348/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal and subsequent settlement agreement with the University of Salento.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18348/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal and a subsequent settlement agreement with the University of Salento. Although the lower court had rejected the employee's claims regarding retroactive permanent status and equal pay, the parties resolved the dispute before the cassation judgment could be rendered. Consequently, the Court ruled that no further proceedings were necessary, and the legal costs were waived due to the compensatory nature of the settlement.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 115/2002, art. 13; When a cassation appeal is extinguished by the parties' mutual agreement or withdrawal, the declaration of extinction precludes the application of the rule regarding the non-recovery of costs for unfounded appeals.

Parole chiave

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extinction of proceedings settlement agreement withdrawal of appeal costs waiver labor law dispute Cassation procedure transazione compenso per diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
3.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.
articolo 36 Cost
4.Il rapporto degli originari collaboratori ed esperti linguistici era stato invece regolato dalla contrattazione collettiva, che costituiva garanzia di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione ex articolo 36 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19560 del 30/09/2015
13, comma 1-quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015) PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.
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Testo completo

o la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 11609-2016 proposto da: VINCENT SHIRLEY ANN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MATTEO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO GALLUCCI; - ricorrente - contro UNIVERSITÀ DEL SALENTO, in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 834 ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOF i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11609/2016 presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA Numero sezionale 834/2022 Numero di raccolta generale 18348/2022 DEI PORTOGHESI n. 12; Data pubblicazione 07/06/2022 - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2345/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/11/2015 R.G.N. 2820/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11609/2016 Numero sezionale 834/2022 Numero di raccolta generale 18348/2022 RILEVATO CHE Data pubblicazione 07/06/2022 1. La Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che, pur accogliendo la domanda proposta da VINCENT SHIRLEY ― dipendente dell’UNIVERSITA’ DEL SALENTO come collaboratrice ed esperta linguistica― per la retrodatazione della assunzione a tempo indeterminato alla data di stipula del primo contratto a termine ( 3 giugno 2003), aveva respinto la domanda diretta a percepire una retribuzione parametrata a quella del ricercatore confermato ed al risarcimento del danno. 2.La Corte territoriale, quanto alla domanda volta al riconoscimento del trattamento economico, rilevava che la SHIRLEY non aveva mai rivestito la posizione di lettrice di madrelingua, poiché il primo contratto con l’Università risaliva ad epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 236 del 1995, istitutiva della figura professionale del collaboratore ed esperto linguistico.

3. Osservava che il diritto al trattamento economico parametrato alla retribuzione dei ricercatori confermati era stato previsto unicamente in favore degli ex-lettori di lingua madre, anche se successivamente assunti come collaboratori esperti linguistici, in virtù del D.L. n. 2 del 2004, poi convertito con modificazioni nella L. n. 63/2004, perché destinati da tale norma a conservare i diritti maturati nel precedente rapporto. 4.Il rapporto degli originari collaboratori ed esperti linguistici era stato invece regolato dalla contrattazione collettiva, che costituiva garanzia di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione ex articolo 36 Cost.

5. Il giudice dell’appello aggiungeva che non sussisteva un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento economico e che comunque, pur a volerne ipotizzare la esistenza, la sua applicazione avrebbe presupposto la identità delle situazioni in comparazione; il dato temporale delle diversa decorrenza del rapporto di lavoro costituiva, invece, elemento sufficiente a giustificare la disparità di trattamento. 6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza VINCENT SHIRLEY, affidato ad otto motivi di censura. L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO ha resistito con controricorso; l'I.N.P.S. ha depositato procura alle liti.F i r m a t o D a :

R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11609/2016 Numero sezionale 834/2022 Numero di raccolta generale 18348/2022 7. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e copia dell’atto Data pubblicazione 07/06/2022 di transazione intervenuto con l’UNIVERSITA’ DEL SALENTO.

CONSIDERATO CHE 1.In via pregiudiziale deve darsi atto dell’estinzione del giudizio, giusta atto di rinuncia sottoscritto dalla parte ricorrente e dal difensore. 2.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, che sono state oggetto di espressa previsione di compensazione nell’accordo transattivo concluso tra le parti di causa, allegato all’atto di rinuncia. 3.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015) PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, alla udienza camerale del 9 marzo 2022 IL PRESIDENTEF i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .