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Sentenza — n. 18335/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of revocatory error and improper legal criticism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18335/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Belgames S.R.L. inadmissible, ruling it was merely a disguised attempt to re-evaluate the merits of a previously rejected case. The appellant argued the lower court erred on the law regarding employment relationships and burden of proof, but the Court found no actual error of perception or material mistake. Consequently, the Court determined the appeal violated procedural rules by attacking the legal assessment rather than citing a specific revocatory error.

Regesto Legislator

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Art. 391bis, n. 4 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it does not demonstrate a revocatory error characterized by an error of perception or material mistake, but instead constitutes a mere criticism of the legal evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal revocatory error error of perception legal evaluation burden of proof CPC 391bis procedural admissibility comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.
Art. 2094 c.c.
Essa ha ciò ritenuto per la sostanziale Numero di raccolta generale 18335/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 sollecitazione della ricorrente alla rivalutazione del merito, soltanto mascherata dalla denunciata violazione dell’art. 2094 c.c.
Art. 2697 c.c.
(in ordine all’erroneo accertamento di un rapporto di lavoro dei nuovi dipendenti) e dell’art. 2697 c.c.
Artt. 391bis e 395, n. 4 c.p.c.
Inoltre, esso non può consistere, ai sensi del Numero di raccolta generale 18335/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 combinato disposto degli artt. 391bis e 395, n. 4 c.p.c., in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass.
Art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri
art. 2094 c.c
Essa ha ciò ritenuto per la sostanziale Numero di raccolta generale 18335/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 sollecitazione della ricorrente alla rivalutazione del merito, soltanto mascherata dalla denunciata violazione dell’art. 2094 c.c.
art. 2697 c.c
(in ordine all’erroneo accertamento di un rapporto di lavoro dei nuovi dipendenti) e dell’art. 2697 c.c.
art. 391bis c.p
Con atto notificato il 27 settembre 2021, la società ha proposto ricorso per revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820
Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643
3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643).
Cass. 11 aprile 2018, n. 8984
Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171
Cass. 11 gennaio 2018, n. 442
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 25686-2021 proposto da: BELGAMES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIO LICARI; 2022 - ricorrente - 1055 contro ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI ENNA; - intimato - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :

R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : P A T T I A D R I A N O P I E R G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e e 3 8 1 3 b a 3 d 5 3 9 4 1 a 5 7 e 1 4 2 6 c 8 8 f 9 4 0 7 Numero registro generale 25686/2021 avverso l'ordinanza n. 5144/2021 della CORTE Numero sezionale 1055/2022 Numero di raccolta generale 18335/2022 SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il Data pubblicazione 07/06/2022 25/02/2021 R.G.N. 20414/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2021 n. 5144, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Belgames s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 18 giugno 2018, che ne aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza con la quale l’Ispettorato del Lavoro di Enna le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 178,81, a titolo di sanzione per omessa comunicazione all’Inail dei codici fiscali di tre nuovi dipendenti.

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : P A T T I A D R I A N O P I E R G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e e 3 8 1 3 b a 3 d 5 3 9 4 1 a 5 7 e 1 4 2 6 c 8 8 f 9 4 0 7 Numero registro generale 25686/2021 Numero sezionale 1055/2022 2.

Essa ha ciò ritenuto per la sostanziale Numero di raccolta generale 18335/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 sollecitazione della ricorrente alla rivalutazione del merito, soltanto mascherata dalla denunciata violazione dell’art. 2094 c.c. (in ordine all’erroneo accertamento di un rapporto di lavoro dei nuovi dipendenti) e dell’art. 2697 c.c. (di inversione dell’onere della prova), nel mero dissenso della ricostruzione con essa operata dalla Corte di merito, in esito alla valutazione critica dello svolgimento della vicenda, sulla base delle dichiarazioni degli interessati verbalizzate dagli ispettori, fermo il loro valore nel libero apprezzamento del giudice.

3. Con atto notificato il 27 settembre 2021, la società ha proposto ricorso per revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c. con unico motivo, illustrato da memoria; l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Enna intimato non ha svolto difese.

5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : P A T T I A D R I A N O P I E R G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e e 3 8 1 3 b a 3 d 5 3 9 4 1 a 5 7 e 1 4 2 6 c 8 8 f 9 4 0 7 Numero registro generale 25686/2021 Numero sezionale 1055/2022 1.

Con unico motivo, la ricorrente deduce Numero di raccolta generale 18335/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., per erronea reiezione del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello, non essendo “dato sapere a quale accertamento di fatto si riferisca l’intestata Suprema Corte , atteso che non ne fu mai svolto alcuno”, né a quale “completa e dettagliata indagine circa le modalità di svolgimento della prestazione sulla base degli indici sintomatici comunemente adoperati dagli interpreti”, a fronte della risultanza delle dichiarazioni rese dagli interessati nei verbali ispettivi, riportate.

2. Esso è palesemente inammissibile.

3. Questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo: Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700) che l'errore che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, dovendo quindi avere carattere autonomo (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643). F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : P A T T I A D R I A N O P I E R G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e e 3 8 1 3 b a 3 d 5 3 9 4 1 a 5 7 e 1 4 2 6 c 8 8 f 9 4 0 7 Numero registro generale 25686/2021 Numero sezionale 1055/2022 3.1.

Inoltre, esso non può consistere, ai sensi del Numero di raccolta generale 18335/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 combinato disposto degli artt. 391bis e 395, n. 4 c.p.c., in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171;

Cass.11 gennaio 2018, n. 442).

4. Nel caso di specie, è assolutamente evidente la mancanza di un errore revocatorio, che abbia le caratteristiche suindicate, neppure individuato, risultando piuttosto il rimedio impugnatorio orientato ad una critica della valutazione giuridica operata dalla Corte di legittimità.

5. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora l’inammissibilità del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio non avendo l’Ispettorato Provinciale vittorioso svolto alcuna F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : P A T T I A D R I A N O P I E R G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e e 3 8 1 3 b a 3 d 5 3 9 4 1 a 5 7 e 1 4 2 6 c 8 8 f 9 4 0 7 Numero registro generale 25686/2021 difesa e raddoppio del contributo unificato, ove Numero sezionale 1055/2022 Numero di raccolta generale 18335/2022 spettante nella ricorrenza dei presupposti Data pubblicazione 07/06/2022 processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri