Cassation court dismisses mobbing claim, ruling personal conflicts lack the unifying persecutory intent required for legal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Domenica Cavone's appeal against the Bari Court of Appeal's decision denying her damages for professional dequalification and mobbing. Cavone argued that the lower court ignored evidence of forced inactivity and unfairly weighted testimony, while the University contended the situation stemmed from mere interpersonal conflicts. The court upheld the lower court's finding that without proof of a unifying persecutory design, isolated conflicts and excessive tasks do not constitute mobbing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2087 c.c.; Art. 437, comma 2 c.p.c.: For mobbing liability, isolated dequalifications or illegitimate acts are insufficient without concrete proof of a unifying persecutory design preordained to override the employee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 13662-2016 proposto da: CAVONE DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CELLAMARE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO NICOLA VINCENZO FUSARO; - ricorrente - contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona 2022 del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAllA 994 CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO PRUDENTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3072/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/12/2015 R.G.N. 2026/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 10 dicembre 2015, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta da Domenica Cavone nei confronti dell'Università degli Studi di Bari, avente ad oggetto la condanna dell'Università al risarcimento del danno "da dequalificazione professionale, demansionamento e forzata inoperosità, perdita di chance, esistenziale e da mobbing"; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non essere emerso dal materiale istruttorio né un demansionamento, né un'emarginazione lavorativa determinata da comportamenti datoriali, né una situazione di forzata inoperatività, frutto di un disegno vessatorio, con riferimento alla situazione esistente alla data della domanda, né un intento datoriale persecutorio, evidenziandosi piuttosto solo un raffreddamento dei rapporti tra la ricorrente e la professoressa con cui più a lungo aveva fattivamente collaborato venendo coinvolta in attività ulteriori rispetto a quelle proprie della qualifica posseduta; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Cavone, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'Università di Bari; che la ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto dedotto circa le mansioni svolte dalla stessa da settembre 2010 ed il suo stato di inattività con conseguente travisamento delle risultanze istruttorie ed erroneità della ritenuta carenza di prova; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., 2697 e 2087 c.c. e 437, comma 2, e 257 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver fondato il proprio convincimento sulla sola, distorta e parziale, valutazione delle risultanze delle prove orali, conferendo veridicità assoluta alle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, comprimendo le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte ricorrente, amplificando quelle rese dalla professoressa Musti, escussa come teste, indicata come mobber, omettendo di valutare la copiosa documentazione agli atti del processo di primo grado, oltre che quella prodotta in sede di gravame, in quanto successiva alla conclusione del processo di primo grado e approdando all'accoglimento dell'appello interposto; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, risultando il libero apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale, insindacabile in questa sede, sfociare del tutto plausibilmente nel convincimento per cui i pregiudizi lamentati dalla ricorrente fossero solamente il frutto di screzi e conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro, in particolare con la persona che ne aveva promosso l'attività con il coinvolgimento in compiti eccedenti la qualifica rivestita, non caratterizzati, per la loro stessa natura, da volontà persecutoria, e come tali, idonei ad escludere il mobbing viceversa connotato da quella volontà (cfr., da ultimo, Cass. n. 28120/2021, Cass. n. 10992/2020, Cass. n. 12347/2018 e Cass. n. 26684/2017, secondo cui, ai fini della configurabilità di una condotta datoriale mobizzante, l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime non rappresenta condizione sufficiente, essendo necessario, a tal fine, che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali costituiscono il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione) cheVricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da L A parte delrricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 marzo 2022. Il Presid