Sentenza — n. 17439/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte SENTENZA sul ricorso 28595-2019 proposto da: FRANCESCANI FULVIA IOLANDA, MARINO FELICIA VALENTINA, MARINO FEDERICO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato ANDREA BAVA; 2022 - ricorrenti - 415 contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legls dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 446/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/05/2019 R.G.N. 55/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 17439/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Nessun accertamento i giudici hanno invece compiuto in ordine alla circostanza che i ricorrenti pongono a base del motivo di censura, vale che il loro dante causa sarebbe stato investito perché, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, avrebbe cercato di frapporsi rispetto alla corsa incontrollata della motocarrozzetta; ed essendo consolidato il principio secondo cui, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (così da ult.
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te SENTENZA sul ricorso 28595-2019 proposto da: FRANCESCANI FULVIA IOLANDA, MARINO FELICIA VALENTINA, MARINO FEDERICO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato ANDREA BAVA; 2022 - ricorrenti - 415 contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legls dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 446/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/05/2019 R.G.N. 55/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato ANDREA BAVA; udite l'Avvocato MASSIMO GIANNUZZI. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata 1'8.5.2019, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato con diversa motivazione la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Fulvia Iolanda Francescani, Felicia Valentina Marino e Federico Marino volta a conseguire i benefici dovuti alle vittime del dovere quali coniuge e figli superstiti di Achille Marino, vigile urbano assegnato all'Annona e deceduto a seguito dell'investimento da parte di una motocarrozzetta guidata da un conducente in stato di ubriachezza mentre svolgeva servizio di vigilanza a piedi per la sorveglianza degli esercizi commerciali e accertare l'osservanza dell'orario di chiusura in occasione di una fiera cittadina in Lamezia Terme.
La Corte, in particolare, pur ritenendo - diversamente dal primo giudice - che, ai fini del riconoscimento dei benefici in questione, non occorra più ricercare alcun quid pluris in termini di condizioni operative e ambientali per coloro che siano deceduti o abbiano riportato un'invalidità permanente per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi durante lo svolgimento delle attività di cui alle lett. da a) a f) dell'art. 1, comma 563, I. n. 266/2005, ha nondimeno escluso che la sorveglianza degli esercizi commerciali cui era stato adibito il dante causa degli istanti potesse rientrare nella nozione di vigilanza di infrastrutture civili o di tutela della pubblica incolumità.
Per la cassazione di tali statuizioni ricorrono Fulvia Iolanda Francescani, Felicia Valentina Marino e Federico Marino, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, lett. d), I. n. 266/2005, per avere la Corte di merito ritenuto che la condotta del loro dante causa non si fosse posta a tutela della pubblica incolumità: ad avviso delle parti ricorrenti, infatti, i giudici territoriali avrebbero "ignorato l'evidenza per cui un veicolo che circoli nelle strade cittadine contromano in ora serale (per di più guidato da un ubriaco) ponesse a rischio la collettività dei cittadini che si trovavano a transitare sul suo folle percorso", di talché l'azione del de cuius, "evidentemente paratosi davanti a tale conducente [...] per una emergenza cui [...] doveva ovviare, non potendo certo disinteressarsi di una condotta di guida pericolosissima solo perché comandato di un servizio diverso da quello di controllo della viabilità" (così il ricorso per cassazione, pag. 6), doveva necessariamente rientrare nel novero delle "attività di tutela della pubblica incolumità" di cui alla lett.
d) dell'art. 1, comma 563, I. n. 266/2005, cit.- Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, lett. c), I. n. 266/2005, per avere la Corte territoriale escluso che l'attività di vigilanza di zone di attività commerciali rientrasse nel novero delle attività di "vigilanza di infrastrutture civili". Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile. Nel ricostruire la vicenda che condusse a morte il dante causa degli odierni ricorrenti, i giudici di merito hanno accertato che egli, mentre svolgeva "servizio straordinario [...] per la sorveglianza sugli esercizi commerciali e per il controllo della chiusura dei negozi", fu "investito violentemente dal motocarro APE condotto dal proprietario Buffone Pasquale", il quale - dopo essere stato fermato - si rivelò essere in "stato di ubriachezza" (così la sentenza impugnata, pagg. 8-9).
Nessun accertamento i giudici hanno invece compiuto in ordine alla circostanza che i ricorrenti pongono a base del motivo di censura, vale che il loro dante causa sarebbe stato investito perché, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, avrebbe cercato di frapporsi rispetto alla corsa incontrollata della motocarrozzetta; ed essendo consolidato il principio secondo cui, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (così da ult.
Cass. n. 32804 del 2019), la censura, in difetto di tali indicazioni, va considerata nuova e dunque inammissibile. Il secondo motivo è infondato. Come pure riconosce parte ricorrente, la nozione di "infrastrutture civili" è mutuata dal legislatore dal linguaggio economico, dove designa il complesso degli impianti e delle installazioni occorrenti all'espletamento dei servizi ferroviari, portuali, aeroportuali e urbani (questi ultimi specificamente individuabili nella rete dei servizi pubblici necessari allo sviluppo urbanistico: strade, acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie), ossia l'insieme di quelle opere pubbliche cui si dà anche il nome di "capitale fisso sociale".
E dovendo così circoscriversi il concetto cui il legislatore si è ispirato per individuare l'oggetto di quell'attività di vigilanza in occasione della quale possono manifestarsi i presupposti per accedere ai benefici per cui è causa, non reputa il Collegio che il "servizio straordinario [...] per la sorveglianza sugli esercizi commerciali e per il controllo della chiusura dei negozi", del quale il dante causa degli odierni ricorrenti era stato comandato, possa rientrarvi: e ciò non soltanto perché la sorveglianza che il de cuius doveva effettuare degli esercizi commerciali era preordinata alla mera verifica del rispetto dell'orario di chiusura, ma prima ancora perché gli esercizi commerciali non possono in alcun modo considerarsi "infrastrutture civili".
Difettando, pertanto, in radice i presupposti per l'applicabilità delle norme invocate, il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.2.2022. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Luigi Cavallaro Umberto Berrino LLAVAAA