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Ordinanza — n. 17321/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses worker's appeal on fixed coordination allowance under health collective agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17321/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Lombardi Silvana's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying her fixed coordination allowance. The lower court held that for Category C staff, the right to this allowance depends on a specific company assessment of organizational needs rather than an automatic link to performing coordination duties. Consequently, the court affirmed that without a prior company evaluation, the worker cannot claim the benefit solely based on her functional role.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 7 del CCNL Comparto sanità; Art. 19, comma 1, lett. b) del CCNL 19 aprile 2004: For Category C personnel, the entitlement to the fixed coordination allowance is not automatic upon performing coordination functions but requires a specific company assessment based on organizational needs.

Parole chiave

Generato dall'IA
coordination allowance Category C staff company assessment health collective agreement organizational needs dismissed appeal salary classification indennizzo per invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 7 del CCNL Comparto sanità
118 del 14 febbraio 2008, di indizione dell’avviso di selezione per l’attribuzione dell’indennità di coordinamento -parte fissa anche al personale di categoria C, la AUSL avesse manifestato la volontà di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 10, comma 7, del F i r m a t o D a :
Art. 19, comma 1, lettera b) del CCNL 19 aprile 2004
Era fondata anche la domanda di inquadramento in DS, in ragione dello svolgimento delle funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, ex art. 19, comma 1, lett.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 97 Cost
52 TU prevede che la progressione in carriera del personale possa realizzarsi anche per effetto di sviluppo professionale, in conformità con l’art. 97 Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27353-2016 proposto da: LOMBARDI SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO ROMANO n. 33, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE TOMASSO; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona 2022 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 980 domiciliata in ROMA, VIA BELLUNO n.16, presso lo studio F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 dell'avvocato ANTONIO FERIOZZI, rappresentata e difesa Numero sezionale 980/2022 Numero di raccolta generale 17321/2022 dall'avvocato NICOLA DI TOMASSI; Data pubblicazione 27/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 2657/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2016 R.G.N. 6161/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere Dott.

IRENE TRICOMI.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2657 del 2016, rigettava l’appello principale proposto da Lombardi Silvana nei confronti dell’Azienda sanitaria locale di Frosinone, e in accoglimento dell’appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, che confermava nel resto, respingeva la domanda diretta al riconoscimento dell’indennità di coordinamento parte fissa proposta con il ricorso di primo grado.

2. Il Tribunale aveva in parte accolto la domanda della Lombardi, condannando la AUSL al pagamento dell’indennità di coordinamento “parte fissa” di cui all’art. 10, comma 7, del CCNL di Comparto sanità e al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante per mansioni rientranti nella categoria DS CCNL Comparto sanità e quanto invece in concreto corrisposto F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 dal 4 ottobre 2005 al 19 maggio 2011, rigettava l’ulteriore Numero sezionale 980/2022 Numero di raccolta generale 17321/2022 capo della domanda diretto al conseguimento ex art. 19, Data pubblicazione 27/05/2022 comma 1, lettera b), del CNNL 19 aprile 204, del superiore inquadramento nella categoria DS. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando una censura, articolata in tre motivi trattati unitariamente.

3. Resiste con controricorso, assistito da memoria, l’Azienda sanitaria di Frosinone, deducendo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in ragione della genericità delle censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che la Corte d’Appello, nell’accogliere l’appello incidentale, ha affermato che l’eventuale attribuzione di funzioni di coordinamento per il personale di categoria C, non è sufficiente ai fini della indennità di coordinamento perché il riconoscimento della stessa dipende dalla potestà organizzativa della AUSL. Diversamente, il Tribunale aveva ritenuto che con la delibera n. 118 del 14 febbraio 2008, di indizione dell’avviso di selezione per l’attribuzione dell’indennità di coordinamento -parte fissa anche al personale di categoria C, la AUSL avesse manifestato la volontà di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 10, comma 7, del F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 CCNL, in tal guisa esprimendo la volontà di estendere Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 l’applicazione del comma 1 anche al personale suddetto.

Inoltre, i requisiti per la ricorrente erano costituiti ad avviso del Tribunale dalla documentazione attestante lo svolgimento di effettive funzioni di coordinamento. La Corte d’Appello ha precisato che dalla lettura dell’art.10 CCNL, Comparto sanità 2000-2001, si evinceva il diverso trattamento del personale inquadrato nella categoria D (per il quale l’indennità è corrisposta in presenza di reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 201) e del personale inquadrato in categoria C (per il quale è rimessa alla valutazione aziendale, in base ala propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 e quindi riconoscere l’indennità in parola).

Pertanto, la circostanza che la AUSL avesse proceduto in via preventiva a una mera ricognizione del personale della categoria C in possesso di funzioni di coordinamento, senza però procedere alla definitiva deliberazione aziendale conclusiva, ovvero al riconoscimento della predetta indennità, e quindi senza esercitare la facoltà discrezionale ad essa conferita con tale disposizione, induceva a ritenere infondata la domanda attrice. Quanto all’appello principale il giudice di secondo grado nel rigettarlo, confermando la statuizione del Tribunale, F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 rilevava che l’art. 19, coma 1, lett., b), del CCNL, riferiva Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 il passaggio alla categoria DS al personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell’art. 10 del CCNL 20 settembre 2001.

L’art. 10 si riferisce esclusivamente alla categoria D, e in via di ulteriore specificazione, al personale di categoria C, al quale, ai sensi dell’art. 10, comma 7, fosse stato applicato l’art. 10, comma 1, a seguito di valutazione aziendale da parte dell’ASL, valutazione che non era intervenuta rispetto alla lavoratrice. Rilevava, inoltre, che benché fosse incontroverso che la lavoratrice aveva svolto mansioni superiori di fatto, occorreva tener conto che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori di fatto rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, non ha effetto ai fini dell’inquadramento contrattuale.

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Segnatamente omesso esame di un fatto storico, principale la cui esistenza risulti dagli atti processuale che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha carattere decisivo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 nazionali di lavoro (art. 10 CCNL Comparto sanità del 21 Numero sezionale 980/2022 Numero di raccolta generale 17321/2022 gennaio 2001 e regolamenti interni aziendali – delibera Data pubblicazione 27/05/2022 ASR Frosinone n. 118 del 2008). Violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., per motivazione apparente ed incoerente sotto il profilo della manifesta e irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta.

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contrati collettivi nazionali di lavoro (artt. 1362, 1363 e 10 del CCNL sanità). 2.1. La ricorrente dopo avere richiamato il contenuto dell’art. 10 CCNL sanità, ricorda quanto dedotto in appello. L’ASL con delibera n. 348 del 2007 aveva nominato una Commissione bilaterale per stabilire i criteri e i requisiti per il riconoscimento, a coloro che rivestivano la categoria C al 31 agosto 201, dell’indennità di coordinamento parte fissa ex art. 10, comma 7, CCNL, cui faceva seguito la relativa procedura.

I criteri concordati in tale sede venivano recepiti dalla deliberazione n. 118 del 2008 con cui contestualmente veniva disposto di indire la procedura di verifica del diritto in questione stabilendo che il dipendente doveva produrre attestazione della dirigenza sia precedente sia ex post dalla quale potersi evincere che alla data del 31 agosto F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 2001 il dipendente espletava concrete funzioni di Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 coordinamento. Essa ricorrente aveva presentato domanda corredata dalle attestazioni sullo svolgimento delle funzioni di coordinamento. La stessa ASL aveva versato in atti la scheda di valutazione della ricorrente da cui si evinceva da parte della Commissione valutativa il riconoscimento in capo ala lavoratrice dei requisiti per l’indennità di coordinamento parte fissa.

Prospetta, quindi, l’irrilevanza della sospensione della procedura (dedotta dalla ASL) perché ciò che assumeva rilievo nel giudizio di accertamento della corretta applicazione della norma contrattuale non era la conclusione della procedura ma il fatto che la ASL si era autodeterminata a seguito di concertazione sindacale con la indicazione dei criteri da applicare per riconoscere l’indennità di coordinamento. Ciò anche considerando che la sospensione della procedura (delibera 19/2009) interveniva non perché non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, ma perché nell’ambito della stessa si erano sollevate perplessità in merito alla veridicità di talune attestazioni, con conseguente denuncia-querela all’AG.F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 Alla delibera 19/2009, il giudice di appello aveva attribuito Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 una non corretta valenza giuridica.

Era fondata anche la domanda di inquadramento in DS, in ragione dello svolgimento delle funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, ex art. 19, comma 1, lett. b). Assume che entro certi limiti sono ammissibili forme di avanzamento automatiche, nella specie riconosciute in sede contrattuale, come nella specie, per rispondere alle sollecitazioni delle OO.SS. 2.2. Tanto premesso con riguardo alla statuizione assunta dalla Corte d’Appello osserva che la stessa ha attribuito alla delibera 19/2009 di sospensione della procedura una valenza giuridica estranea alla stessa, senza considerare che con la delibera 118 del 2008, la ASL aveva esplicitato i criteri relativi alla valutazione ambientale ai fini del riconoscimento del diritto, e che tali criteri non erano stati negati dal delibera 19/209, dando luogo ad una erronea applicazione delle norme di diritto e CCNL. 2.3.

In relazione al rigetto della domanda di inquadramento in DS, rileva che la norma contrattuale, art. 19, prevede una ipotesi di inquadramento automatico nella categoria superiore DS al verificarsi di una condizione e cioè che sia stato riconosciuto l’espletamento delle funzioni di coordinamento al 31 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 agosto 2001 e che tale espletamento sia perdurato sino al Numero sezionale 980/2022 Numero di raccolta generale 17321/2022 1 settembre 2003. La norma non fa cenno alo svolgimento Data pubblicazione 27/05/2022 di procedure selettive di sorta e d’altro canto l’art. 52 TU prevede che la progressione in carriera del personale possa realizzarsi anche per effetto di sviluppo professionale, in conformità con l’art. 97 Cost. laddove si garantisca a capacità effettiva e meritevolezza come nel caso in esame, così ponendo una differenza rispetto al reclutamento di personale dall’esterno.

3. Il motivo, che supera il vaglio di ammissibilità, non è fondato. 3.1. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare analoghe fattispecie (ex aliis, Cass. n. 14509 del 2019, n. 14689 del 2019 e n. 14691 del 2019, n.10560 del 2021, n. 41272 del 2021). Nella specie, si discute del riconoscimento dell'indennità di coordinamento, in sede di prima applicazione del c.c.n.l. del 2001, in favore del personale già appartenente alla categoria C. Come è noto il c.c.n.l. 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D.L’art. 9, comma 2, del c.c.n.l. ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal 10 settembre 2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di "collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di "collaboratore professionale assistente sociale".

La realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all'interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati sia di differenziare coloro che, al momento dell'accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento. Si è pervenuti così a prevedere l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, del c.c.n.l. la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 appunto quella di "favorire le modifiche Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni", in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C.

La disposizione prevede innanzitutto un sistema “a regime” (una volta superata la fase transitoria) disponendo, al comma 1, che l’indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile” (dunque, “a regime”, l’incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento - v. di recente Cass., n. 12339 del 2018).

Il secondo e il terzo comma disciplinano la situazione relativa alla `prima applicazione della norma contrattuale, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 chiarendo quali sono i presupposti per il riconoscimento Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 dell'indennità nei confronti di coloro che alla data del 10 settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento e prevedendo che "l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 10settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001 (…)” e che “l'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001".

Sempre in sede di “prima applicazione” del c.c.n.l., ai sensi del medesimo art. 10, comma 7, al fine di evitare duplicazione di benefici, è stato previsto che l'incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, e sia rimessa alla valutazione aziendale, in base F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 alla propria situazione organizzativa, la possibilità di Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 attribuire l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C (che è la situazione contrattuale che specificamente rileva nel caso in esame) cui sia stato riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5.

Nell’ipotesi di “prima applicazione” di cui al comma 2, l’indennità compete, poi, a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo sala, non essendo necessario un accertamento formale; nel caso di cui al comma 3, invece, l'indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D (…), ai quali l'azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 formale; eguale necessità di un riconoscimento formale è Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 prevista dal comma 7.

È stato altresì sottolineato che "in tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale" (v.

Cass. 27 aprile 2010, n. 10009; Cass.22 settembre 2015, n. 18679; Cass. 8 novembre 2013, n. 25198). Così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa espresso riferimento nell'art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell'indennità, come F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. n. 10009/2010 cit.) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014, n. 11199).

Sempre la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 24 novembre 2017, n. 28087; Cass. 2 agosto 2016, n. 16088; Cass. 26 luglio 2016, n. 15444; v. più di recente Cass. 4 giugno 2021, n. 15677) ha affermato che l'attribuzione al personale proveniente (come nel caso in questione) dalla categoria C dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del c.c.n.l. di settore, i suddetti requisiti, comunque necessari, non sono sufficienti alla luce della espressa previsione della norma ("è rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5"). 3.2.

È, dunque, richiesta una valutazione aziendale in ragione della propria situazione organizzativa, non sussistendo, in fase di prima applicazione del contratto F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 Numero sezionale 980/2022 collettivo, per il personale proveniente dalla categoria C, Numero di raccolta generale 17321/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 un automatismo tra indennità di coordinamento e svolgimento della funzione di coordinamento. 3.3.

Nella specie la Corte territoriale correttamente, in ragione dei principi sopra richiamati, non ha attribuito decisiva rilevanza al mero possesso delle funzioni di coordinamento, atteso per la categoria C, nel sistema di "prima applicazione", la possibilità di applicare l'art. 10, comma 1, era rimessa ad una valutazione aziendale in base alla situazione organizzativa, che nella specie non era intervenuta in ragione della sospensione della procedura. Di talché correttamente ha rigettato anche la domanda di inquadramento superiore.

4. La Corte rigetta il ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto. PQM F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27353/2016 La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al Numero sezionale 980/2022 Numero di raccolta generale 17321/2022 pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro Data pubblicazione 27/05/2022 5.000, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 marzo 2022. Il Pr