Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17285/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; INPS withdrew appeal, court declared proceedings extinct per art. 391 c.p.c. and ordered cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17285/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the withdrawal of the INPS's request on March 1, 2022. The underlying dispute involved a credit assignment regarding social tax exemptions where the INPS had previously opposed enforcement actions. Since the appeal was withdrawn, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal, the judgment is declared extinct and costs are compensated.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Article 391 c.p.c. cost compensation cassation appeal restituzione dei sussidi statali rimborso dei contributi compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
art. 617 c.p
art. 391 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18370-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2022 rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, 771 ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI n.34, presso lo STUDIO LEGALE PAOLETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROMUALDO PECORELLA, ROBERTO PELLEGRINO, STEFANO PELLEGRINO, GRAZIANA AUGUSTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2713/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 2308/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE. r.g. 18370/2016 Rilevato che: l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Miulli, adito il Tribunale di Bari, aveva ottenuto sentenza del 28 dicembre 2007, confermata in appello, di riconoscimento del diritto agli sgravi degli oneri sociali con condanna dell'INPS al pagamento di una somma pari ad euro 32.214.102,96 a titolo di capitale per il periodo 2.5.1990 - 31.12.1999; il medesimo Ente, con contratto stipulato in data 9/18 agosto 2010, stipulò con la Banca Popolare di Bari s.c.p.a. una cessione di credito pro so/vendo avente ad oggetto tale credito, ritenuto litigioso, e per questo notificato all'INPS, posto che la sentenza d'appello poteva ancora essere impugnata dall'Istituto con ricorso in cassazione (ipotesi avveratasi in data 4 dicembre 2010); in data 2 aprile 2011 entrambe le parti del negozio di cessione del credito notificarono all'INPS precetto di pagamento in forza delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello di Bari e, rispetto a tale precetto, l'INPS propose opposizione; ancora, respinte le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello e chiesto il pignoramento su depositi bancari dell'INPS, il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione di Euro 38.405.388,78 per capitale oltre interessi e compensi; con la sentenza n. 5964 del 2012, venne accolto il ricorso dell'INPS avverso la sentenza del 13 maggio 2010 della Corte d'appello di Bari, con rigetto della domanda di sgravi contributivi ed, a seguito della pronuncia, in data 22 maggio 2012, l'INPS diffidò l'Ente e la Banca Popolare di Bari affinché restituissero le somme assegnate; il Tribunale di Bari, con sentenza del 13 maggio 2013, rigettò l'opposizione all'esecuzione proposta dall'INPS; successivamente, l'INPS ottenne decreto ingiuntivo del 15 ottobre 2013 (divenuto inefficace perché non notificato) e la Corte d'appello di Bari, con ' r.g. 18370/2016 sentenza del 27 ottobre 2015, qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'opposizione proposta dall'Istituto avverso il precetto del 2 aprile 2011, dichiara la stessa inammissibile per tardività ex art. 617 c.p.c.; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. ed, in particolare, si duole della qualificazione data all'opposizione proposta dall'INPS, come agli atti esecutivi e non all'esecuzione, come sarebbe stato corretto fare.

Dalla qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi, secondo la ricorrente, era stato erroneamente ricavato che essa era stata proposta tardivamente e non poteva, quindi, condurre all'accoglimento della richiesta di restituzione delle somme assegnate a seguito del pignoramento.; Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni ha resistito con controricorso; in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, l'INPS ha depositato atto di rinuncia al ricorso debitamente notificato alla controricorrente; Considerato che: risulta in atti la dichiarazione di rinuncia al ricorso, materialmente depositata dall'INPS il giorno 1 marzo 2022, proveniente dalla parte personalmente e dal difensore avv.

Matano; in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; quanto alle spese, tenuto conto della peculiare complessità del contenzioso sotteso alla presente controversia, devono ritenersi presenti i presupposti per disporne la compensazione; pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la r.g. 18370/2016 decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensate le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 marzo 20