Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific facts and merit review in contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a lower court ruling regarding contract termination and severance payments. The appellant argued for a re-evaluation of facts concerning the continuity of the relationship with a new company, but the court found the appeal inadmissible due to a lack of specific factual details required for legal review. The decision emphasized that the court of appeal had already thoroughly examined the evidence, and the Supreme Court cannot substitute its own assessment of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of substantive law is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of facts already determined by the court of appeal, thereby attempting to convert the review into a third instance of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 25833-2018 proposto da: NANNI FAINARDI VINCENZO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BANCHINI; - ricorrente - contro FERRARINI SERGIO, FERRARINI GABRIELE, domiciliati 2022 in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA 476 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO AMORETTI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1519/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/03/2018 R.G.N. 129/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1750,1751,2118,1362 e 2558 codice civile in relazione al disposto dell'articolo 360 co.1 numero 3 c.p.c.. Il ricorrente assume l'erroneità della decisione relativa al pagamento delle indennità di scioglimento del rapporto in assenza di recesso e nonostante il rapporto stesso fosse proseguito con altra società (la Sogeint srl). Il motivo è inammissibile perché la sentenza, a pagina 9-10 e 11 si occupa ampiamente di valutare l'intervenuta interruzione del rapporto esistito fra Ferrarini Sergio e Nanni Fainardi sulla base della documentazione in atti ( contratto, missive intercorse).
Si tratta di accertamento di merito che non può essere oggetto di nuova valutazione in questa sede di legittimità. Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( Cass.nn.8758/017- 18721/2018). 2)- il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione c'• c.
Ji• degli articoli 1750,1751,2118 e 2558 etT dell'articolo 1362 c.c. per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'interpretazione degli articoli 8 e 9 del contratto individuale di agenzia in relazione al disposto dell'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c. La censura presenta plurimi profili di inammissibilità. Preliminarmente si evidenzia la carenza di specificazione del motivo con riguardo al mancato inserimento in esso del contenuto delle disposizioni del contratto individuale richiamate; assente anche l'indicazione delle concrete ipotesi di violazione dei principi di correttezza e buona fede che, quali regole astratte, necessitano di un contenuto di specificazione dei comportamenti integrativi del dettato della norma.
Si tratta di carenze che non consentono le valutazioni richieste al Giudice di legittimità. 3)- Con il terzo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg.c.c. in relazione al disposto dell'articolo 360 co.1n.3 c.p.c., con riferimento a "I' accordo di riparametrazione" ai fini del "calcolo composto annualmente crescente degli incrementi di portafoglio". 4)- L'ultimo motivo ha riguardo alla violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg. c.c. in relazione al disposto dell'articolo 360 co.1,n. 3 c.p.c..
Parte ricorrente lamenta la violazione dei canoni ermeneutici dell'Accordo di riparametrazione con riguardo all'aumento del fatturato. Entrambe le censure, da trattare congiuntamente, sono affette dalla medesima carenza di specificazione, poiché, a fronte di vizi interpretativi sull'Accordo richiamato, non inseriscono il contenuto dello stesso. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15°h ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1