Italian court dismisses appeal against agency contract termination, upholding lower court's rejection of justified cause claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Marketing Service S.R.L. inadmissible, upholding the lower court's decision that the termination of the agency contract lacked justified cause. The appellant argued that the principal company's failure to inform them of a corporate restructuring and the misclassification of commissions violated civil code principles of good faith. The court rejected these arguments, ruling that the appellate judge's discretionary evaluation of the facts and the lack of concrete proof regarding the impact of the alleged breach rendered the appeal's legal criticisms invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 1749 c.c.; The appeal against a judgment of fact is inadmissible if it merely re-evaluates the merits without challenging the specific factual findings or demonstrating a direct causal link between the alleged error and the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 25480-2018 proposto da: MARKETING SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI n. 11, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VALENZA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ANGELA COSTA; - ricorrente - 2022 contro 475 GRUPPO QUARTIGLIA S.N.C. DI ALESSANDRO QUARTIGLIA & C. (già Gruppo Quartiglia s.a.s. di Alessandro Quartiglia & c.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO SCARPANTONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 764/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/08/2018 R.G.N. 504/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Venezia con la sentenza n. 764/17, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'insussistenza della giusta causa nel recesso di Marketing Service dal contratto di agenzia stipulato con la mandante società Gruppo Quartiglia sas di Alessandro Quartiglia & C.; in conseguenza aveva condannato la Marketing Service al pagamento dell'indennità per mancato preavviso in favore del Gruppo Quartiglia ( E. 49.885,75), ed aveva rideterminato le differenze provvigionali dovute in restituzione da Marketing Service ( E. 33 403,90), ritenendo che per l'anno 2013 fosse da riconoscere una percentuale provvigionale del 5°/o ed anche ritenendo che le somme attribuite all'agente Marketing fossero da qualificarsi come "anticipi" sulle provvigioni che, non maturate, davano luogo alla restituzione di quanto in eccedenza anticipato.
Quanto alla giusta causa aveva infine valutato che non fosse qualificabile tale la mancata informazione all'agente della situazione di concordato con continuità aziendale cui la società aveva inteso accedere. La Corte valutava che tale situazione non poteva determinare una ragione di sfiducia nel preponente e di rischio di inadempimento nei confronti dell'agente. Avverso detta decisione era proposto ricorso Marketing Service srl cui resisteva con controricorso Gruppo Quartiglia sas, anche con memoria successiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione ( ai sensi del 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) degli articoli 1175,1375,1461,1749, e 2119 c. c.
Parte ricorrente si duole della valutazione circa l'irrilevanza dell'informazione, omessa dal Gruppo Quartiglia, sulla situazione di concordato in cui versava. In particolare rileva come non sia stata osservata la disposizione di cui all'articolo 1749 codice civile nella parte in cui il preponente è onerato della osservanza dei principi di lealtà e buona fede nei rapporti con l'agente. Il motivo è inammissibile poiché, pur invocando la violazione di legge, in realtà censura la valutazione operata il giudice di merito. La Corte d'appello aveva infatti rilevato, con apprezzamento di merito, che la mancata informazione all'agente non poteva determinare una situazione di sfiducia nel preponente in quanto non si erano prodotti effetti negativi nei confronti dell'agente.
Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( Cass.nn.8758/017- 18721/2018).
2) Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 co.1 n.4 c.p.c. in relazione agli articoli 115, 244 e 421 c.p.c, parte ricorrente si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova con riguardo all'accertamento della giusta causa di recesso, anche attestata dalla perdita di ordini e di clientela. Il motivo è inammissibile. Deve richiamarsi il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove" ( Cass.n. 23194/2017).
La sola denuncia della mancata ammissione dei mezzi di prova, (attività rientrante nella discrezionale valutazione del giudice), non può assumere rilievo se non in relazione alla concreta dimostrazione della diretta incidenza del fatto di cui si chiede la prova sulla diversa decisione che il giudice avrebbe sicuramente assunto. La censura in esame non contiene siffatte condizioni.
3) Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c„ per omesso esame di un fatto decisivo non considerato in quanto ritenuto non provato. La società Marketing allegava di aver esercitato il recesso per giusta causa in ragione del denunciato disservizio provocato dal Gruppo Quartiglia e della conseguente riduzione del fatturato nonché per la omessa comunicazione dello stato di grave dissesto in cui la società mandante si trovava. Il motivo è inammissibile poiché anche in questo caso la denuncia di omessa valutazione riguarda l'intera materia del contendere per la quale è richiesta una nuova valutazione degli elementi probatori di fatto già svolta dal giudice del merito.
Il vizio di omesso esame non puo' che riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" ( Cass.n.23238/2017); il vizio in questione non puo' pertanto essere diretto a mettere in discussione l'intera valutazione del giudice del merito.
4) Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 2729 c.c.; parte ricorrente si duole della valutazione svolta dalla corte di appello circa la natura di anticipi sulle provvigioni che non maturate, hanno dato luogo all'obbligo di restituzione statuito. La censura richiede, anche in questo caso, una ri-valutazione di quanto già giudicato dalla sentenza impugnata. Alle pagine 9-11 della decisione sono esaminate puntualmente le ragioni che hanno determinato il giudice d'appello a definire "anticipi" le somme di denaro erogate a fronte di provvigioni che avrebbero dovuto maturare sugli affari da concludere.
La condanna alla restituzione di dette somme è conseguenza della valutazione cosi' compiutamente svolta. Il motivo è pertanto inammissibile. Per le esposte ragioni, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a qu