Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and merit review in contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Paola Suppo's appeal against the Court of Appeal's judgment inadmissible. The lower court had rejected claims for variable compensation and awarded damages for unfair competition based on specific factual findings regarding client poaching. The Court of Cassation rejected the appeal because the first ground lacked precise legal arguments and the second ground sought a re-evaluation of facts, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 365, para. 1, lett. b) c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the exact legal grounds violated or if it requests a re-evaluation of facts and evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 21466-2018 proposto da: SUPPO PAOLA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO MANGINO; - ricorrente - contro ASSINEVE S.N.C. DI CATTILINO NICOLA, GIULIO & C., 2022 in persona del legale rappresentante pro tempore, 474 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINO BIN, SARA VISCA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 34/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/03/2018 R.G.N. 446/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 34/2018 aveva respinto la domanda originaria proposta da Suppo Paola nei confronti di Assineve di Cattilino Nicola , Giulio & C., relativa al pagamento del compenso aggiuntivo variabile ( CAV), aveva ridotto la somma già liquidata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ( E. 13.382,30) ed aveva infine condannato la stessa Suppo a pagare ad Assineve SNC di Cattilino Nicola ,Giulio & C., a titolo di risarcimento del danno, l'importo di E.24.192,00. La Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse applicabile al subagente il CAV in quanto non presente alcun richiamo o disposizione riferita allo stesso nell'accordo contrattuale intercorso tra le parti.
La Corte riteneva altresì fondata la domanda riconvenzionale della Assineve relativa al risarcimento del danno per concorrenza sleale e sviamento di clientela operata dalla Suppo, avendo la stessa, subito dopo la cessazione del rapporto con la Assineve, inviato una lettera ai propri clienti per informarli di proseguire la propria attività in altra sede. In prosieguo erano intervenute disdette e mancati rinnovi da parte dei clienti curati dalla Suppo, a riprova del comportamento sleale assunto da quest'ultima per sviare la clientela. Avverso detta decisione proponeva ricorso Suppo Paola cui resisteva con controricorso la società Assineve, anche con successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1333,1366,1370 c.c. in relazione all'interpretazione di documento contrattuale denominato "allegato 8", al conferimento dell'incarico al sub agente" in data 26.6.2012 e alla allegata "distinta delle provvigioni rami danni- sezione provvigione di ramo" allegato 8 bis. Parte ricorrente lamentata la interpretazione del documento di conferimento di incarico e delle ulteriori previsioni contrattuali. Il motivo è inammissibile poiché non contiene l'indicazione precisa dei profili di violazione delle norme codicistiche richiamate.
Non viene infatti rappresentato in che modo siano state contraddette le disposizioni ritenute violate, in sostanza risolvendosi, la censura, in una critica diretta all'interpretazione di merito adottata dalla corte territoriale. Questa Corte ha chiarito che " È inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di legge, con il richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano trascritte né le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, né quella che - alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione o della dottrina - si assume essere la corretta interpretazione di quelle stesse disposizioni di legge. (Cass.n. 8106/2006).
2) La seconda censura ha ad oggetto la violazione di norme di diritto, quale l'art. 2697 c.c., artt.1751 e 2598 c.c., in relazione all'onere della prova gravante su Assineve in punto di "an" e "quantum" della domanda riconvenzionale proposta ed accolta dal giudice di appello. La ricorrente lamenta la carenza di prova sullo sviamento della clientela, assunto dal giudice di appello quale ragione attestativa del comportamento sleale della Suppo e del danno subito dalla società. Anche tale motivo è inammissibile poiché, a fronte della valutazione della corte territoriale circa la esistenza del comportamento sleale assunto dalla Suppo e del danno patrimoniale a ciò conseguito alla società, valutazione basata su elementi di fatto specificamente individuati e considerati dal giudice d'appello, è in esso proposta una differente e contrastante prospettazione che sostanzialmente invita ad una ri-valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, i sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stess