Italian Supreme Court dismisses labor dispute appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the labor dispute between Gemini Maurizio and Axitea S.p.A. extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the lower court had ruled the dismissal illegal and awarded damages for breach of the repêchage obligation, the plaintiff voluntarily abandoned the case with the defendant's consent. Consequently, the court applied procedural statutes to terminate the proceedings without addressing the merits or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal by the plaintiff, accepted by the defendant, results in the extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19969-2019 proposto da: GEMINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 135, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO COPPARI; - ricorrente - contro AXITEA S.P.A. in persona del legale rappresentante 2022 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA 1574 VIALE CARSO N. 71, presso lo studio dell'Avvocato NICOLA PAGNOTTA che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato CLAUDIO MORPURGO; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 19969/2019 - controricorrente - Numero sezionale 1574/2022 Numero di raccolta generale 16974/2022 avverso la sentenza n. 172/2019 della CORTE Data pubblicazione 25/05/2022 D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/04/2019 R.G.N. 498/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 172 del 2019 la Corte di appello di Ancona, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso tra Maurizio Gemini e Axitea s.p.a. alla data del licenziamento (del 19.4.2017), licenziamento da ritenersi illegittimo con conseguente condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avendo accertato la sussistenza di una situazione di crisi aziendale ma l’inottemperanza all’obbligo di repêchage nella diversa sede di Milano o nelle sedi viciniori in posti compatibili con la situazione sanitaria presentata dal lavoratore.
Avverso questa decisione il lavoratore propone ricorso in Cassazione affidato a tre motivi. La società resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., Maurizio Gemini ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :
D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 19969/2019 Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso Numero sezionale 1574/2022 comporta l'estinzione del processo ai sensi degli Numero di raccolta generale 16974/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore munito di procura generale.
Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla spese. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 magio 2022. Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A