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Ordinanza — n. 15800/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against school suspension, ruling competence depends on maximum statutory penalty, not actual sanction applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15800/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Education's appeal regarding a ten-day teaching suspension imposed on a public school employee. The Ministry argued that the school director lacked jurisdiction because the actual penalty was below the maximum threshold for disciplinary proceedings. The court rejected this, affirming that jurisdiction must be determined by the maximum possible sanction defined in the law for the specific offense, ensuring legal certainty before the case occurs.

Regesto Legislator

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Art. 55-bis d.lgs. 165/2001; Art. 494 d. Igs. 297/1994: In disciplinary proceedings for privatized public employment, the competent organ is determined by the maximum statutory penalty applicable to the legal fact, not the specific sanction actually imposed.

Parole chiave

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disciplinary jurisdiction public employment statutory maximum penalty legal certainty school administration procedural competence disciplinary sanction sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 55-bis d.lgs. 165/2001
297/1994 con la sospensione fino ad un mese, sicché la competenza, ai sensi dell'art. 55-bis, del d.
Art. 492 d. Igs. 297/1994
Art. 494 d. Igs. 297/1994
Art. 495 d. Igs. 297/1994
Art. 498 d. Igs. 297/1994
Art. 360 n. 3 c.p.c.
art. 55-bis d.lgs. 165/2001
297/1994 con la sospensione fino ad un mese, sicché la competenza, ai sensi dell'art. 55-bis, del d.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31 ottobre 2019, n. 28111
Cass. 20 novembre 2019, n. 30226
Cass. 9 novembre 2021, n. 32938
55 -bis, cit., si è attenuta a tale principio e quindi il ricorso va rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, da porre a carico del Ministero, quale unico soggetto effettivamente legittimato in quanto titolare del rapporto di lavoro (Cass. 9 novembre 2021, n. 32938);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18407/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VERONICA GAMBARA DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 sono elettivamente domiciliati; - ricorrente - contro FILIPPELLI TOMMASO, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIORGIO DANESI e FRANCESCO SAULLE e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via delle Medaglie d'Oro 157; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 42/2016 della Corte d'Appello di Brescia, zo z- depositata il 11.2.2016, N.R.G. 319/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; RILEVATO CHE la Corte d'Appello di Brescia, rigettando il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato l'annullamento della sanzione di dieci giorni di sospensione irrogata dal dirigente scolastico dell'Istituto Statale Veronica Gambara nei riguardi di Tommaso Filippelli, docente, in quanto l'infrazione addebitata era punita dall'art. 494, co. 1, d. Igs. 297/1994 con la sospensione fino ad un mese, sicché la competenza, ai sensi dell'art. 55-bis, del d.

Igs. 165/2001, era sottratta al responsabile della struttura, che l'aveva applicata e spettava invece all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e l'Istituto Veronica Gambara hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso del Filippelli, che ha poi anche depositato memoria; CONSIDERATO CHE l'unico motivo di ricorso sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, degli artt. 492, 494, 495, 498 d. Igs. 297/1994 (art. 360 n. 3 c.p.c.) sul presupposto che dovrebbe aversi riguardo alla sanzione in concreto irrogata ed alla valutazione della competenza svolta ex ante dal Dirigente in ragione dell'entità della sanzione presumibilmente da applicare; il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all'orientamento costante di questa S.C. secondo cui «in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare» (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28111 e, poi, Cass., 20 novembre 2019, n. 30226); la Corte territoriale, correttamente applicando l'art. 55 -bis, cit., si è attenuta a tale principio e quindi il ricorso va rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, da porre a carico del Ministero, quale unico soggetto effettivamente legittimato in quanto titolare del rapporto di lavoro (Cass. 9 novembre 2021, n. 32938);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 27.1.2022. Il Presidente dott. Giuseppe Bronzini A -1,2) IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi Depositato in Cance