Ordinanza — n. 15596/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7099/2015, respingeva l'impugnazione principale proposta dal Guido Palumbo e da altri dipendenti del Comune di Castelnuovo di Porto e quella incidentale proposta dallo stesso Comune, confermando la decisione del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti nei confronti dell'ente per non aver percepito il compenso variabile previsto, nell'ambito del progetto di R.G. n. 10926/2016 produttività per l'accertamento ed il recupero del gettito ICI, dalla delibera di G.M. n. 55 del 2000 (con la quale si era stabilita, per il periodo 2.5.2000 - 30.4.2001, la spesa di lire 40.000.000 come base fissa del compenso spettante ai partecipanti al progetto di accertamento e recupero ICI oltre ad una percentuale del 30% delle somme effettivamente riscosse dal Comune) ed altresì rigettato la domanda riconvenzionale del Comune;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 36 Cost, art. 2077 cod. civ; Ordinanza — n. 15596/2022 — snciv · Corte di Cassazione: «i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'articolo 15, per le finalità previste dall'articolo 17» (comma 2, lett. a); R.G. n. 10926/2016 tale conclusione è stata ribadita dal c.c.n.l. 5 ottobre 2001, per il biennio economico 2000-2001, che all'art. 4, comma 3, ha chiarito che: «la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett.
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ORDINANZA Rep. sul ricorso 10926-2016 proposto da: PALUMBO GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO ud. OB/02/2022 n. 106, presso lo studio dell'avvocato CIRO CASTALDO, che lo rappresenta e difende; CC - ricorrente - contro COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA n. 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - 2022 avverso la sentenza n. 7099/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 7079/2012 + R.G.N. 7379/2012; 459 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Ritenuto che:
1. la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7099/2015, respingeva l'impugnazione principale proposta dal Guido Palumbo e da altri dipendenti del Comune di Castelnuovo di Porto e quella incidentale proposta dallo stesso Comune, confermando la decisione del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti nei confronti dell'ente per non aver percepito il compenso variabile previsto, nell'ambito del progetto di R.G. n. 10926/2016 produttività per l'accertamento ed il recupero del gettito ICI, dalla delibera di G.M. n. 55 del 2000 (con la quale si era stabilita, per il periodo 2.5.2000 - 30.4.2001, la spesa di lire 40.000.000 come base fissa del compenso spettante ai partecipanti al progetto di accertamento e recupero ICI oltre ad una percentuale del 30% delle somme effettivamente riscosse dal Comune) ed altresì rigettato la domanda riconvenzionale del Comune;
2. i dipendenti, dopo che il progetto era stato portato a termine ed il Comune aveva autorizzato la liquidazione della somma di lire 40.000.000 (euro 20.658,28) quale base fissa per i lavoratori coinvolti, avevano agito per ottenere, secondo la ripartizione e le percentuali indicate nel progetto, gli importi sulle somme riscosse dal Comune a seguito degli avvisi di liquidazione notificati che, solo per i debiti del Comune di Roma (proprietario di numerosi immobili siti in Castelnuovo di Porto ed assoggettati ad ICI), ammontavano ad euro 1.343.2012,43; il Comune aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione degli importi già corrisposti a titolo di pagamento parziale dei compensi pattuiti;
3. la Corte territoriale evidenziava che il titolo in base al quale i ricorrenti rivendicavano il compenso variabile era venuto meno in quanto la suddetta delibera n. 55 del 2000 era stata annullata dal Comune con successiva delibera n. 108 del 2004 perché la previsione di un compenso incentivante da riconoscere al personale avrebbe dovuto formare oggetto di specifica regolamentazione da parte dell'Ente, come previsto dal d.lgs. n. 446/1997 mentre il Regolamento in materia di ICI nulla prevedeva al riguardo; riteneva non rilevante la richiesta di disapplicazione della delibera n. 108 del 2004 sul presupposto di profili di illegittimità della stessa; quanto alla prospettata violazione dell'art. 36 Cost., rilevava che i dipendenti erano stati retribuiti per l'attività svolta oltre l'orario di lavoro ordinario tramite un compenso aggiuntivo a base fissa; rigettava la domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte proposta dal Comune con appello incidentale, ritenendo che l'ente con l'effettiva erogazione delle somme avesse effettuato un atto di riconoscimento del proprio debito e non potesse invocare eventuali vizi della procedura interna di pagamento; evidenziava, inoltre, che la delibera n. 108 del 2004 aveva confermato la precedente erogazione del compenso a base fissa ed aveva annullato la delibera n. 55 del 2000 solo parzialmente ossia in riferimento alla parte relativa alla corresponsione del compenso variabile; riteneva che la contrattazione collettiva non fosse stata violata perché il progetto allegato alla delibera n. 55 del 2000 prevedeva la copertura finanziaria della somma di lire 40.000.000 tramite fondi appositamente istituititi dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
R.G. n. 10926/2016 4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Guido Palumbo sulla base di un unico motivo, a cui il Comune di Castelnuovo ha opposto difese con controricorso;
5. il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:
1. con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.409 cod. proc. civ., dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2077 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il suo diritto alla corresponsione dei compensi in misura percentuale, pattuiti e spettanti sulla base del lavoro svolto e portato a termine, dopo che il Comune aveva ricevuto tutti i benefici della prestazione lavorativa svolta; richiama l'istituto della retribuzione di risultato, strutturato come forma di incentivazione della produttività ossia per aver compiuto l'attività richiesta con risultati positivi ed a vantaggio dell'Ente, anche nel rispetto del principio di corrispettività tra retribuzione e attività svolta ex art. 36 Cost.; sostiene che non possa trovare applicazione la delibera del Comune n. 108 del 2004 disposta unilateralmente e solo a lavori ultimati e che, in ogni caso, trova applicazione l'art. 2077 cod. civ. che prevede un favor per il contratto individuale, laddove ha un contenuto più vantaggioso per il dipendente rispetto alla contrattazione collettiva;
2. il ricorso è infondato; 2.1. il motivo, invero, non si confronta con la decisione di secondo grado ma ripropone la tesi esposta in fase di merito senza considerare che la Corte ha escluso la spettanza delle somme pretese per essere venuto meno il titolo in base al quale le stesse erano state rivendicate ed ha considerato comunque rispettato l'art. 36 Cost. in ragione dei compensi corrisposti in percentuale sulla somma prevista come base fissa, compensi non travolti dalla delibera di (parziale) annullamento; sotto questo profilo il motivo non coglie appieno la ratio decidendi; 2.2. del tutto inconferente è il richiamo all'art. 2077 cod. civ. atteso che nel pubblico impiego le amministrazioni sono tenute, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a garantire ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (v.
Cass. 6 marzo 2019, n. 6553 secondo cui il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva); in termini generali, dunque, deve escludersi in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all'assetto definito in sede di contrattazione collettiva (v. anche Cass., Sez. Un., 14 ottobre 2009, n. 21744); ,0 si tratta di uno dei princìpi cardine della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, espresso in numerose disposizioni del suo statuto (d.lgs. n. 165 del 2001): i R.G. n. 10926/2016 rapporti di lavoro sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato; i contratti individuali possono incidere sui trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente abilitati; persino il potere legislativo - salvo che non introduca esplicitamente una clausola di salvaguardia - deve cedere di fronte alle disposizioni dei contratti collettivi in ambito economico (art. 2); sul trattamento economico, interamente definito dai contratti collettivi, non può incidere il datore di lavoro in violazione del principio di parità di trattamento contrattuale (art. 45, commi 1 e 2); si veda poi il complesso di norme che regolano la stipulazione dei contratti collettivi e la verifica e il mantenimento dei costi (artt. 46-50); tale principio esclude che il Comune possa con propria determinazione introdurre compensi accessori non previsti dalla contrattazione collettiva; 2.3. sulla specifica questione di causa, peraltro, questa Corte si è già espressa (v.
Cass. 12 giugno 2020, n. 11361) osservando che: - l'art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 (Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili) al comma 1 lettera p) stabiliva che i Comuni, con proprio regolamento, potessero prevedere, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto; - in data 1.4.1999 veniva sottoscritto il c.c.n.l. del comparto enti locali per il quadriennio 1998-2001; - l'art. 15 del c.c.n.l. disponeva la destinazione di alcune risorse a sostenere iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi e tra esse:
«le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17» (comma uno, lettera k); - il richiamato art. 17 disponeva che le risorse dell'art. 15 venissero utilizzate per «incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 15, comma uno, lettera k» (comma due, lettera g); in sostanza, il c.c.n.l. 1998/2001 ha preso in esame gli incentivi previsti per legge (nella specie, in favore dei dipendenti degli uffici tributari comunali), disponendo che il loro utilizzo avvenisse secondo quanto disposto dall'art. 17 dello stesso contratto collettivo; vi è stata, dunque, la contrattualizzazione della materia, in conformità alle previsioni dell'articolo 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale; viene in rilievo, pertanto, l'art. 4 del c.c.n.l. n. 1998/2001, che demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa al livello di ente di stabilire, tra l'altro:
«i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'articolo 15, per le finalità previste dall'articolo 17» (comma 2, lett. a); R.G. n. 10926/2016 tale conclusione è stata ribadita dal c.c.n.l. 5 ottobre 2001, per il biennio economico 2000-2001, che all'art. 4, comma 3, ha chiarito che: «la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett.
k) del c.c.n.l. dell'1.4.1999, ricom prende le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett.
p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI)..»; a seguito della entrata in vigore del c.c.n.l. è, dunque, rimessa alla contrattazione integrativa di ente la definizione delle modalità di corresponsione e ripartizione degli incentivi economici per il recupero dell'ICI destinati al personale dell'ufficio tributi; nel caso in esame, in assenza della indicata contrattazione integrativa di ente (ed invero già in mancanza di regolamentazione come previsto dal d.lgs. n. 446/1997), non poteva l'Amministrazione (e in particolare la Giunta Comunale) distrarre parte delle entrate tributarie dell'Ente in favore dei propri dipendenti; del tutto corretta è, allora, la decisione impugnata che ha valorizzato, al fine di respingere l'appello principale, l'intervenuto annullamento ad opera della delibera n. 108 del 2000 (successiva alla sottoscrizione del c.c.n.l. n. 1998/2001) di quella n. 55 del 2000 posta dal ricorrente a fondamento della pretesa; né invero il ricorrente, nella memoria, fondatamente richiama (con riguardo alle somme non percepite) un legittimo affidamento nella legittimità della delibera n. 55 del 2000 atteso che, come detto, l'adozione da parte della pubblica Amministrazione, nella gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, di un atto negoziale di diritto privato, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente di per sé, a costituire un diritto soggettivo in capo al lavoratore medesimo, poiché la misura economica deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva, e si legittima in ragione della conformità a quest'ultima, diversamente incorrendo nel vizio di nullità per contrarietà a norme imperative (cfr., Cass., Sez.
Un., n. 21744/2009 cit.);
3. il ricorso va, quindi, respinto;
4. la regolazione delle spese segue la soccombenza;
5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma-1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. ro Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore R.G. n. 10926/2016 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 febbraio 2022. Il Presidente Dott. Giuseppe Bronzini IL FUNZION GIUDIZ