Court dismisses civil servants' claim for career advancement damages, ruling collective agreements lack immediate binding force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected a lawsuit by civil servants seeking damages for the non-completion of career advancement procedures mandated by collective agreements. The lower courts held that these collective norms were merely programmatic and did not create immediate subjective rights enforceable against the administration, especially given the administrative response to judicial reviews. Consequently, the Court affirmed that no subjective right existed to compel the conclusion of selection procedures, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001; Art. 16, 17, 18 C.C.N.I. 5 aprile 2000: Collective agreement provisions regarding career progression are programmatic in nature and do not generate immediate subjective rights enforceable against the administration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 13809-2015 proposto da: BIAZZO ODDO GABRIELLA, BILLITTERI GIUSEPPE, CALANDRA FRANCESCA, CARMICINO GIOVANNA, CASTRONOVO LIVIA GIUSEPPA MARIA, FOTI ROBERTA, GAMMINO MARIA, GIAMBERTONE ROSARIA, LA BARBERA GIUSEPPA, LA PAGLIA VINCENZA, LIGORI ROSA, LIO VITTORIA, LUBELLI GIUSEPPINA, MESSINE° LEONARDO, MICELI ROSALBA, PUGLISI CONCETTA, RIZZO MARIA CELESTE, SAMPERI ANNA VITA, SARACINO GRAZIA, TEDESCO FRANCESCA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 52, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO ZACCO, rappresentati e difesi dall'avvocato DANIELE ZUMMO; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 904/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/05/2014 R.G.N. 1269/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott.
PAOLO NEGRI DELLA TORRE. R.G. 13809/2015 Premesso che 1. Gabriella Biazzo Oddo e gli altri ricorrenti in epigrafe hanno agito in giudizio, avanti al Tribunale di Palermo, esponendo che il Ministero della Giustizia, del quale erano dipendenti, non aveva portato a termine i percorsi di riqualificazione e progressione di carriera del personale previsti dalla contrattazione collettiva, con violazione, in particolare, dell'art. 15 C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 e degli artt. 16, 17 e 18 del Contratto integrativo 5 aprile 2000, e chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali che da tale condotta inadempiente erano loro derivati.
2. Il Tribunale ha respinto le domande.
3. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 904/2014, depositata il 23 maggio 2014, ha confermato la decisione di primo grado, osservando che le disposizioni di fonte collettiva richiamate dagli appellanti avevano natura meramente programmatica, così da risultare prive di immediata efficacia vincolante per l'Amministrazione, e che di conseguenza essi non potevano essere ritenuti titolari di un diritto soggettivo perfetto alla riqualificazione professionale; inoltre osservando che l'interesse degli appellanti al regolare completamento delle procedure di riqualificazione e progressione era stato disatteso non a causa di atti o comportamenti illegittimi (anche omissivi) del Ministero della Giustizia ma in ragione dei numerosi interventi giudiziali, con i quali erano state ripetutamente censurate le modalità di gestione della carriera dei pubblici dipendenti dettate dalla contrattazione collettiva.
4. Avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso. Rilevato che 5. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 20 del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001, nonché degli artt. 16, 17 e 18 C.C.N.I. del 5 aprile 2000, e censurata la decisione della Corte di appello per avere erroneamente escluso la natura vincolante delle norme collettive, poiché con tali norme l'Amministrazione si era impegnata a definire le procedure, assumendosi conseguentemente l'obbligo contrattuale di provvedere alla riqualificazione dei propri dipendenti.
6. Con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. sul rilievo che la condotta del Ministero ed il comportamento inadempiente tenuto per non avere portato a termine le procedure di riqualificazione del personale aveva fatto sorgere il diritto dei dipendenti al risarcimento dei danni subiti, non soltanto economici ma anche per mancato accrescimento professionale e perdita di chance, danno, quest'ultimo, da liquidarsi eventualmente con valutazione equitativa 7. Con il terzo i ricorrenti propongono nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 247, della legge finanziaria del 2006 (nella parte in cui ha autorizzato le amministrazioni ivi richiamate ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore 7.000 unità di personale a tempo determinato), in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., questione già esaminata e disattesa dalla Corte di appello.
Ritenuto che 8. Deve rilevarsi preliminarmente che è inammissibile la denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ,, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo integrativo "posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Ne consegue che l'interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione" (Cass. n. 6748/2010; conformi, fra le molte: n. 6435/2007; n. 27062/2013; n. 14449/2017), violazione e carenze motivazionali nel caso di specie non dedotte dai ricorrenti.
9. Nei resto, il primo motivo, da esaminarsi unitamente al secondo per connessione, infondato.
10. Questa Corte si è già pronunciata, in fattispecie analoga alla presente, con la decisione n. 9808/2020, alla quale ritiene il Collegio di dare continuità.
11. in particolare, si è con tale decisione posto in evidenza come il CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, nel disciplinare i passaggi fra aree e all'interno dell'area, non avesse posto a carico delle Amministrazioni l'obbligo di indire le procedure perché, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare «in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali ... o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili» ( art. 15, lett. b), e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2).
12. E' indubbio, pertanto, il carattere meramente programmatico della disposizione, che non riconosce un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione professionale né obbliga l'amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppo della carriera.13. Neppure si può sostenere che la posizione giuridica soggettiva dei dipendenti sia mutata a seguito della pubblicazione degli avvisi di selezione, perché il principio secondo cui il bando, che costituisce un'offerta al pubblico, impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva (cfr. fra le tante, Cass. n. 14275/2014 e n. 18685/2015, nonché, fra le più recenti, Cass. n. 4436/2018), non può essere utilmente invocato nei casi in cui l'avviso sia affetto da vizi genetici che incidono alla radice sulla sua validità, posto che non è predicabile, all'evidenza, un diritto soggettivo alla conclusione di una procedura concorsuale o selettiva contra ius.
14. D'altro canto, neppure può essere ravvisata una responsabilità dell'Amministrazione, per la illegittimità degli atti adottati, svalutando la circostanza, correttamente valorizzata dalla Corte territoriale, che nella specie la pretesa illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del Ministero e da tecniche ingiustificatamente dilatorie, lesive della buona fede contrattuale, bensì dalla presa d'atto delle pronunce giudiziali che erano intervenute sulle procedure già avviate.
15. Il primo e il secondo motivo risultano, pertanto, infondati.
16. Quanto al terzo, deve essere ribadito che la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione o di violazione di legge, denunciabile con il ricorso per cassazione, trattandosi di questione deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione (Cass. n. 8777/2018).
17. Ciò premesso, la questione deve essere disattesa.
18. Si condividono infatti le considerazioni in proposito dei giudici di merito, che hanno esattamente rilevato come la legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 247) ponga un tema estraneo al presente giudizio, nel quale i ricorrenti agiscono per il risarcimento dei danni, che reputano essere loro derivati dal comportamento inadempiente del Ministero (per non avere condotto a termine le procedure di riqualificazione del personale previste dalle norme collettive), senza alcuna specifica deduzione circa il danno che l'assunzione di dipendenti a tempo determinato comporterebbe per la loro posizione professionale.
19. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
21. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente a! 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto iI comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 27 ottobre 2021. /../indOmsi