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Ordinanza — n. 15589/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding local entity employee exclusion from economic progression due to prior ASL tenure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15589/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Nicola Savino's appeal against the dismissal of his claim for economic progression at the Comune di Chieti. Savino argued that his prior tenure at the ASL of Foggia should count towards the three-year residency requirement, but the lower courts ruled that ASLs are not local entities and that decentralized contracts could impose stricter rules than national ones. The court upheld this decision, affirming that the specific requirements of the decentralized collective agreement for local entities take precedence and that the national contract only sets a minimum standard.

Regesto Legislator

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Art. 16 CCNL 31/03/1999; Art. 9 CCNL 11/04/2008; Art. 2 D.Lgs. 267/2000: The decentralized collective agreement for local entities may establish stricter requirements for economic progression than the national contract, and time served in non-local entities like ASLs cannot be counted towards the required tenure.

Parole chiave

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local entities economic progression decentralized contracts tenure calculation public administration collective bargaining ASL status contratti collettivi di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 16 CCNL 31 marzo 1999
9 CCNL 11 aprile 2008, che aveva disciplinato compiutamente la materia della progressione economica orizzontale, senza rinviare (a differenza dell'art. 16 CCNL 31 marzo 1999) alla contrattazione integrativa decentrata per la disciplina dei criteri di tale progressione.
Art. 9 CCNL 11 aprile 2008
Art. 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
La Corte ha inoltre osservato come, ai sensi dell'art. 2 d.lgs.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
Art. 1 comma 17 I. n. 228/2012
2 d.lgs. 18 agosto 2000, n.
art. 2 d.lgs. n. 267/2000
Con il secondo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 267/2000 e dell'art.
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
267/2000 e dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per avere la sentenza erroneamente ritenuto che l'Azienda Sanitaria Locale non potesse essere considerata un ente locale, trascurando di considerare che essa è un ente strumentale della regione e cioè di un ente locale ai sensi dell'art.
art. 114 Cost
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19938/2010
Corte Costituzionale n. 49/2013
Sez. U n. 22800/2010
10933/2011; Sez. U n. 22800/2010;
Sez. U n. 4315/2020
115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 3319-2015 proposto da: SAVINO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato MARIO VINCOLATO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO BUDINI; - ricorrente - contro COMUNE DI CHIETI, in persona del Sindaco pro tempore, 2021 elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO 3247 EMANUELE II n. 209, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TRACANNA, MARCO MORGIONE; - controricorrente - , avverso la sentenza n. 684/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 11/07/2014 R.G.N. 764/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO NEGRI DELLA TORRE. R.G. 3319/2015 Premesso che 1. Nicola Savino, già dipendente della ASL di Foggia transitato a seguito di mobilità al Comune di Chieti con decorrenza 1 dicembre 2006, ha agito in giudizio nei confronti di quest'ultimo lamentando di essere stato escluso dalla selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2008 a motivo della carenza del requisito - introdotto con l'art. 4 del contratto integrativo decentrato stipulato il 18 ottobre 2001 (come modificato dall'Accordo 23 dicembre 2008) - della permanenza nella posizione economica in godimento per tre anni nel comparto enti locali, sebbene il CCNL 11 aprile 2008 di tale comparto prevedesse (art.

9) un requisito minimo di permanenza pari a ventiquattro mesi e comunque egli risultasse in possesso anche del requisito stabilito nel contratto integrativo decentrato, poiché, con la mobilità, era da ritenersi trasferita per intero la posizione giuridica ed economica già goduta presso l'Amministrazione di provenienza.

2. Il Tribunale di Chieti ha respinto la domanda.

3. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza n. 684/2014, pubblicata I'll luglio 2014, ha respinto il gravame del Savino e confermato la sentenza di primo grado. 3.1. La Corte, richiamate le fonti collettive, ha rilevato a sostegno della propria decisione che era la contrattazione nazionale a rimettere alla contrattazione integrativa decentrata la concreta determinazione dei criteri per l'accesso alla progressione economica e che, in ogni caso, anche a voler considerare l'art. 9 del CCNL 11 aprile 2008, era da escludere la sussistenza del denunciato contrasto tra la contrattazione collettiva nazionale e quella integrativa decentrata. 3.2. La Corte ha inoltre osservato come, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ASL non potessero essere considerate enti locali, sicché il periodo trascorso dal Savino alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria di Foggia non avrebbe potuto essere computato ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per partecipare alla selezione.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Savino con due motivi, cui ha resistito il Comune di Chieti con controricorso. Rilevato che 5. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.9 CCNL 11 aprile 2008 con riferimento all'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, per la progressione economica orizzontale oggetto di causa, in quanto relativa all'anno 2008, trovava applicazione la sola disposizione collettiva indicata (e non le norme anteriori cui il giudice di appello aveva fatto riferimento): disposizione, quella dell'art. 9 CCNL 11 aprile 2008, che aveva disciplinato compiutamente la materia della progressione economica orizzontale, senza rinviare (a differenza dell'art. 16 CCNL 31 marzo 1999) alla contrattazione integrativa decentrata per la disciplina dei criteri di tale progressione.

6. Con il secondo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per avere la sentenza erroneamente ritenuto che l'Azienda Sanitaria Locale non potesse essere considerata un ente locale, trascurando di considerare che essa è un ente strumentale della regione e cioè di un ente locale ai sensi dell'art. 114 Cost., non rilevando in senso contrario la circostanza che diversi siano i contratti collettivi applicati ai dipendenti delle ASL e ai dipendenti degli enti locali. Ritenuto che 7.

Il primo motivo è infondato. 7.1. Come riaffermato da questa Corte con la sentenza n. 4389/2020, in continuità con Cass. n. 10528/2018 e n. 11164/2018 (cfr. anche, fra le più recenti, n. 13622/2020), le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, perché la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. 7.2.

Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Sez. U n. 22800/2010;

Cass. n. 17081/2007). 7.3. L'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Sez. U n. 22800/2010; Cass. n. 25021/2014 cit.), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti, non delle aspettative, già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto. 7.4. Il nuovo datore, pertanto, ben può ai fini della progressione di carriera valorizzare l'esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto (Cass. n. 17081/2007;

Sezioni Unite n. 22800/2010; Cass. n. 22745/2011 citate e, in relazione all'impiego privato, Cass. n. 7202/2009). 7.5. Inoltre questa Corte ha già specificamente affermato che "La disciplina concernente il diritto del lavoratore a conservare l'anzianità maturata presso altro Comune al fine di ottenere la progressione economica nell'ambito della stessa categoria di inquadramento, è rimessa, dall'art. 16 del contratto collettivo nazionale per il personale del Comparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999, alla contrattazione decentrata, senza che i limiti siano desumibili dagli artt. 30 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 o dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale, le quali non contengono alcuna regolamentazione al riguardo, dovendosi ritenere che, nell'attuale sistema delle progressioni economiche orizzontali, si sia inteso salvaguardare la specificità delle situazioni presenti nei singoli enti" (Cass. n. 19938/2010). 7.6.

Non è peraltro di ostacolo all'applicazione della contrattazione integrativa decentrata la disposizione di cui all'art. 9 del CCNL 11 aprile 2008, dovendosi ritenere, anche alla luce dei principi sopra richiamati, che essa ponga un requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento ma non escluda l'introduzione di requisiti ulteriori o più stringenti che meglio rispondano alla situazione concreta e all'interesse del singolo ente locale. 7.7. Appare coerente con tale conclusione la stessa formulazione letterale della norma, che, attraverso il richiamo alla disciplina dell'art. 5 CCNL 31 marzo 1999, e nell'assenza di elementi testuali di segno contrario, riconosce che i criteri dalla stessa previsti trovino "completamento ed integrazione" da parte della contrattazione decentrata, secondo la previsione dell'art. 16 del medesimo CCNL.

8. Il secondo motivo è parimenti infondato. 8.1. L'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 definisce il perimetro degli enti locali come comprendente (c. 1) "i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni". 8.2. In tal senso è anche la giurisprudenza costituzionale (n. 49/2013) richiamata e alla quale si rinvia.

9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

11. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 27 ottobre 2021. Il Presidente (dott. Antonio Manna) o Giedikti4k) A Giovanni , Fj