Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new factual issues regarding administrative delegation for the first time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Consorzio raised a new factual issue regarding the nature of the employee's work for the first time in this stage. The lower court had already rejected the opposition based on the entity's public economic status, while the appellant argued the work fell under an administrative delegation. The court ruled that such factual determinations cannot be introduced for the first time in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1419, comma 2, c.c.; Art. 2, 40, 40-bis, d.lgs. n. 165/2001: A cassation appeal is inadmissible if it relies on a new factual assessment regarding the classification of work activities that was not examined in the previous degrees of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23357-2017 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO, (già CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAO E DEI BACINI TIRRENICI DEL COSENTINO), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato ANTONIA FRANCA VITTORIA DI PRINCIPE; 2022 - ricorrente - 853 contro RICCIO ANTONIO; - intimato - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 23357/2017 avverso la sentenza n. 1092/2017 della CORTE Numero sezionale 853/2022 Numero di raccolta generale 15221/2022 D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/07/2017 Data pubblicazione 12/05/2022 R.G.N. 1334/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere Dott.
CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta dal Consorzio in epigrafe indicato avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato allo stesso di pagare, in favore di Antonio Riccio, differenze retributive a titolo di indennità di mensa relativa agli anni 2004-2005, in base al contratto collettivo integrativo regionale del 9.1.2006.
2. Avverso tale pronuncia il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. Antonio Riccio Serpa non ha svolto difese. Considerato che:
3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1419, comma 2, c.c., in combinato disposto con gli artt. 2, 40 e 40-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la Corte di merito ritenuto che la sua natura giuridica di ente pubblico economico rendesse inapplicabile in re il divieto per la contrattazione collettiva integrativa di attribuire trattamenti di miglior favore rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo di diritto pubblico, nonostante che, in specie, la prestazione lavorativa svolta dall'odierno intimato non rientrasse nel novero delle attività istituzionali dell'ente ma avesse formato oggetto di delega amministrativa prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b), l. reg. Calabria n. 20 del 1992.
4. Deve rilevarsi che la circostanza secondo cui l'intimato fosse addetto ad attività di esecuzione di progetti idraulico-forestali F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 estranea alle attività istituzionali dell'ente e in carico a Numero registro generale 23357/2017 quest'ultimo in virtù di una delega amministrativa è vicenda di Numero sezionale 853/2022Numero di raccolta generale 15221/2022 cui la pronuncia impugnata nulla dice ed è stata dedotta in sede Data pubblicazione 12/05/2022 di legittimità senza precisare quando, dove e come sarebbe stata allegata nei precedenti gradi di merito, con la conseguenza che il motivo di censura va reputato inammissibile, non essendo consentito dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che involgono accertamenti di fatto, quale in specie deve ritenersi quello concernente l'inclusione dell'attività svolta dall'odierno intimato nell'ambito dell'anzidetta delega e, prima ancora, l'ampiezza di quest'ultima (così, in fattispecie pressoché sovrapponibili alla presente, Cass. n. 7600 del 2019, n. 7648 del 2019, n. 7854 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 20518 del 2008 e successive conformi).
5. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Non si provvede sulle spese di lite poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 15.3.2022 Il Presidente Dott. Guido Raimondi F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .