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Sentenza — n. 14962/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 14962/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14962/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo la ricorrente evidenzia errore revocatorio riguardante l'addebito disciplinare effettivamente rivoltole, poiché la Corte di cassazione, nello scrutinare il primo motivo di ricorso per cassazione, avrebbe erroneamente considerato mancanza rilevante il ritardo colpevole nel comunicare la fine del periodo di congedo, piuttosto che l'assenza ingiustificata. 2.La censura investe il primo motivo del ricorso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di cui si chiede la revocazione, motivo qualificato dalla stessa Corte, nell'esercizio dei suoi poteri, avuto riguardo alle esposte ragioni della censura, al di là della formale indicazione contenuta nella rubrica, come vizio di contraddittorietà della motivazione.

Regesto Legislator

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art. 395 c.p; Sentenza — n. 14962/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La qualificazione del motivo attiene all'attività interpretativa del giudice, e, in quanto, tale esula dal sindacato ex art. 395 c.p.c. E' da rilevare, inoltre, che, nell'esporre le ragioni del rigetto della censura per insussistenza della dedotta contraddittorietà, secondo i parametri dettati Cass. S.U. 8053/2014, la Corte ha dato conto della concatenazione di elementi che, unitamente al ritardo nella comunicazione del congedo„ sono confluiti nel giudizio di legittimità del licenziamento per assenza dal servizio, e ciò sulla base all'esercizio dell'attività di giudizio che non può essere sindacata mediante revocazione (ex multis Cass. n. 27570 del 30/10/2018).

Parole chiave

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protezione dalla disdetta soppressione delle prestazioni revoca dell'opposizione abbandono del posto di lavoro espulsione nonostante gravi patologie revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 395 c.p
La qualificazione del motivo attiene all'attività interpretativa del giudice, e, in quanto, tale esula dal sindacato ex art. 395 c.p.c.
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 18262-2018 proposto da: BIA ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA; - ricorrente - 2022 contro 136 AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO GHERA, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO GAROFALO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 29237/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/12/2017 R.G.N. 18268/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato GHERA FRANCESCO per delega verbale avvocato GAROFALO DOMENICO.

RITENUTO IN FATTO

1.Elena Bia propone ricorso per revocazione della sentenza n. 20237/2017, con la quale questa Corte aveva rigettato il ricorso per cassazione da lei proposto avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello di Potenza che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole dalla Asl Matera. 2.La Corte territoriale aveva rilevato che la stessa, rientrando dopo un periodo di congedo per motivi di studio, non aveva reso la sua prestazione lavorativa, senza che ciò fosse addebitabile al datore di lavoro, risultando generiche e non dimostrate le allegazioni addotte dalla lavoratrice sul "pericolo contingibile per la integrità morale e materiale".

3. La ricorrente ha dedotto due motivi di revocazione.

4. La Asl si è costituita con controricorso, illustrato mediante memoria. 5.11 Procuratore Generale, con propria requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente evidenzia errore revocatorio riguardante l'addebito disciplinare effettivamente rivoltole, poiché la Corte di cassazione, nello scrutinare il primo motivo di ricorso per cassazione, avrebbe erroneamente considerato mancanza rilevante il ritardo colpevole nel comunicare la fine del periodo di congedo, piuttosto che l'assenza ingiustificata. 2.La censura investe il primo motivo del ricorso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di cui si chiede la revocazione, motivo qualificato dalla stessa Corte, nell'esercizio dei suoi poteri, avuto riguardo alle esposte ragioni della censura, al di là della formale indicazione contenuta nella rubrica, come vizio di contraddittorietà della motivazione.

3. La qualificazione del motivo attiene all'attività interpretativa del giudice, e, in quanto, tale esula dal sindacato ex art. 395 c.p.c. E' da rilevare, inoltre, che, nell'esporre le ragioni del rigetto della censura per insussistenza della dedotta contraddittorietà, secondo i parametri dettati Cass. S.U. 8053/2014, la Corte ha dato conto della concatenazione di elementi che, unitamente al ritardo nella comunicazione del congedo„ sono confluiti nel giudizio di legittimità del licenziamento per assenza dal servizio, e ciò sulla base all'esercizio dell'attività di giudizio che non può essere sindacata mediante revocazione (ex multis Cass. n. 27570 del 30/10/2018).

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce errore percettivo della Corte di cassazione in relazione alla data di comunicazione del rientro in servizio, non collocabile nella data del protocollo (4 aprile) ma in quella portata da altro timbro apposto sulla comunicazione, recante la data del 28 maggio.

5. Il motivo investe lo scrutinio da parte della Corte di Cassazione del secondo motivo di ricorso, nel quale la Corte ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di mero fatto compiuto dalla Corte d'appello riguardo alla data di ufficiale conoscenza della nota, attribuito a quanto risultante dalla protocollazione. Il relativo giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte di Cassazione si sottrae a censure di revocazione perché investe una valutazione della Corte circa gli ambiti riservati al giudice del merito, e, specificamente, all'accertamento in fatto compiuto, fermo restando che il rilievo investe solo un aspetto di contorno, di per sé non fornito dei caratteri della decisività. nell'ambito delle ragioni poste a fondamento della decisione, fondata essenzialmente, come argomentato sub 3, sull'ac:certata mancanza relativa all'assenza dal servizio.

6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza.

8. Si ravvisano i presupposti processuali per l'attribuzione a carico della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'udienza del 19 gennaio 2022. IL Consigliere relatore Il Presidente Luci Esposito Guido Raimondi r -funzionario Giu