Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14845/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 14845/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14845/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26707-2018 proposto da: FANFANI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO n. 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ANDRETTA; - ricorrente - contro 2022 FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del legale 786 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n.8, presso lo studio degli avvocati MARCOF i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 378 cod. proc. civ; Sentenza — n. 14845/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con allegato verbale di conciliazione sottoscritto il 27 settembre 2021.

Parole chiave

Generato dall'IA
udienza di conciliazione concordato stragiudiziale risanamento finanziario scioglimento del contratto a termine moratoria concordataria sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 378 cod. proc. civ
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con allegato verbale di conciliazione sottoscritto il 27 settembre 2021.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26707-2018 proposto da: FANFANI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO n. 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ANDRETTA; - ricorrente - contro 2022 FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del legale 786 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n.8, presso lo studio degli avvocati MARCOF i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26707/2018 MARAZZA, MAURIZIO MARAZZA e DOMENICO DE FEO, che la Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 14845/2022 rappresentano e difendono;

Data pubblicazione 10/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 4894/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2018 R.G.N. 2186/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Silvia Fanfani avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande volte ad ottenere: l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi con la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dall’ottobre 2006 all’ottobre 2011; la conversione in rapporto a tempo indeterminato; la condanna della resistente alla reintegrazione nelle mansioni di tersicorea ed al risarcimento dei danni.

2. Per la cassazione della sentenza Silvia Fanfani ha proposto ricorso sulla base di due motivi, articolati in più punti, ai quali ha opposto difese con controricorso la Fondazione.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con allegato verbale di conciliazione sottoscritto il 27 settembre 2021.

4. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, chiedendo «dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26707/2018 materia del contendere». Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 14845/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass.

S.U. 11 aprile 2018 n. 8980). Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, «i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite», la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.

2. Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto entrambe le parti hanno depositato il verbale di conciliazione e dato atto della raggiunta composizione della lite. Va precisato al riguardo che la Fanfani non si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ed anzi l’ha sollecitata depositando il verbale di conciliazione contenente l’impegno a rinunciare al ricorso, sicché non possono essere in alcun modo apprezzate le deduzioni svolte nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. sulla fondatezza dell’originaria pretesa né quelle inerenti alla validità della conciliazione, atteso che la ricorrente non ha manifestato F i r m a t o D a :

G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26707/2018 la volontà di impugnarla e si è limitata ad insinuare dubbi sulla validità Numero sezionale 786/2022 dell’atto, del quale, però, non ha disconosciuto gli effetti.

Numero di raccolta generale 14845/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 Le conclusioni rassegnate (… qualora dubiti della validità ed efficacia dell’intercorsa conciliazione per le ragioni innanzi esposte, tali da non doversi provvedere alla cessazione della materia del contendere per sopravvenuta conciliazione della lite che determina l’inefficacia della sentenza impugnata …), in disparte ogni valutazione sulla linearità e correttezza della condotta processuale, non negano l’intervenuta cessazione della materia del contendere, sicché in tal senso va definito il giudizio.

3. Non occorre provvedere sulle spese perché anche il regolamento delle stesse è stato stabilito dalle parti con l’atto di transazione. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. Infatti il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018 cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’ 8 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Annalisa Di Paolantonio Antonio Manna F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a