Cassation Court declares inadmissible appeal regarding unauthorized defense mandate authorization under Art. 43 R.D. 1611/1933.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Teatro alla Scala Foundation inadmissible due to a lack of required authorization for the defense mandate. The Foundation argued that the defense mandate granted to the lawyer was valid, while the opposing party contended that the specific authorization under Article 43 of the Royal Decree of 1611/1933 was missing. The court ruled that without the explicit administrative approval mandated by the cited regulation, the legal representation was procedurally defective, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 R.D. 1611/1933; In the absence of the specific administrative authorization required by this provision, a defense mandate granted to a private lawyer is invalid, rendering the related appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8454-2018 proposto da: FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio degli avvocati AMEDEO RAMPOLLA e ANDREA GIUSSANI, che la rappresentano e difendono - ricorrente - 2022 contro 785 MILANI FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO N.69, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BOER, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8454/2018 rappresentato e difeso dall'avvocato TIZIANA LAMARINA;
Numero sezionale 785/2022 Numero di raccolta generale 14843/2022 - controricorrente - Data pubblicazione 10/05/2022 avverso la sentenza n. 1418/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/09/2017 R.G.N. 48/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato SIMONE CADEDDU per delega verbale Avvocato AMEDEO RAMPOLLA; udito l'Avvocato TIZIANA LAMARINA.
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto il ricorso, ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra Filippo Milani e la Fondazione Teatro Alla Scala dal 14 settembre 2014 al 24 luglio 2015 e ha condannato l’appellata a riammettere in servizio il ricorrente con inquadramento nel livello IV Area Artistica C.C.N.L. Enti lirici ed a corrispondere allo stesso l’indennità risarcitoria ex art. 32 della legge n. 183/2010, quantificata in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
2. La Corte territoriale ha premesso che all’appellante era stato conferito l’incarico di «strumentista viola di fila», nell’ambito della stagione lirica 2014/2015 «per tutte le attività di balletto/lirica e sinfonica che dovessero essere decise dalla committente Fondazione», e ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, che la prestazione fosse stata eterodiretta in quanto il Milani era stato pienamente inserito nell’organizzazione del Teatro, senza alcun margine di autonomia perché obbligato a prestare l’attività in relazione alle produzioni decise dal datore, anche eventuali e non F i r m a t o D a :
G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8454/2018 calendarizzate.
Ha accertato i cosiddetti indici sussidiari della Numero sezionale 785/2022 subordinazione, ossia l’obbligo di rispettare gli orari, la corresponsione Numero di raccolta generale 14843/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 di retribuzione mensile fissa, la continuità della prestazione, l’utilizzazione della struttura e degli strumenti della Fondazione ed ha di conseguenza ritenuto non giustificata la cessazione del rapporto risalente al 24 luglio 2015.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Fondazione Teatro alla Scala di Milano sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese Filippo Milani con controricorso, illustrato da memoria.
4. Con ordinanza n. 13946/2019 la Sesta Sezione Civile, all’esito della camera di consiglio, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, ex art. 380 bis cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la Fondazione ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 368/2001 e sostiene, in sintesi, che, una volta ritenute le prestazioni di natura subordinata, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la legittimità della clausola appositiva del termine alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, come modificata dal d.l. n. 34/2014, e respingere, di conseguenza, la domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato perché il contratto rispondeva al modello legale del contratto a termine.
2. Con la seconda censura la ricorrente addebita alla sentenza gravata il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 2094 cod. civ.. Sostiene che la natura subordinata del rapporto doveva essere esclusa in quanto non era emersa la soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Precisa che il controllo da parte dell’ispettore di sala era limitato a verificare la correttezza dell’esecuzione della prestazione richiesta al lavoratore autonomo. Aggiunge che tutte le circostanze valorizzate dal giudice del merito, in quanto compatibili anche con il lavoro autonomo, non sono idonee a provare l’eterodirezione.
Deduce, infine, la non decisività nella fattispecie dei cosiddetti indici sussidiari, considerato che il rispetto degli orari è necessariamente connaturato alla F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a :
M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 prestazione d’opera da rendere insieme agli altri orchestrali ed inoltre Numero registro generale 8454/2018 l’unico strumento indispensabile ai fini della prestazione richiesta, Numero sezionale 785/2022 Numero di raccolta generale 14843/2022 quello musicale, era di proprietà esclusiva del Milani. Data pubblicazione 10/05/2022 3. La terza critica, formulata ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., eccepisce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e sottolinea l’insanabile «incongruenza fra l’affermazione della sussistenza di un potere disciplinare e le chiare risultanze di causa di segno opposto».
4. Il quarto motivo denuncia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ravvisato nella mancata valutazione dell’insussistenza del potere disciplinare, della proprietà dello strumento principale di lavoro, delle finalità che la predisposizione degli orari e l’utilizzazione della struttura assicuravano.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali la Fondazione Teatro Alla Scala di Milano ha conferito procura speciale. L’art. 1 del d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001 n. 6, al comma 1 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e, al comma 3, ha previsto che « La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità…...
Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.». All’autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell’affermata natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun’altra disposizione di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere quella dettata dal Testo Unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo.
L’art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :
D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 provvedimento approvato con regio decreto», ed ai successivi commi Numero registro generale 8454/2018 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l’autorizzazione e fatto Numero sezionale 785/2022 Numero di raccolta generale 14843/2022 salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la Data pubblicazione 10/05/2022 rappresentanza e la difesa sono «assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva….» con la conseguenza che ove, «in casi speciali», l’ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria l’adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».
La ratio della disciplina va ricercata, non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico, ma anche nell’obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l’interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato è che difetta una piena discrezionalità dell’ente patrocinato nella scelta tra l’Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l’incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore. 5.1.
Valorizzando detta ratio nonché la natura derogatoria della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l’atto deliberativo si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del controricorso, rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte ( punto 24 della motivazione).
Il richiamato principio è stato ribadito, in motivazione, dalle stesse Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 3008 del 19 novembre 2019 che, dopo aver evidenziato le peculiarità della disciplina speciale dettata in relazione alla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quanto a quella generale, che si trae dall’art. 43 del R.d. e che resta applicabile nelle materie convenzionalmente riservate all’Avvocatura, ha osservato che per la sottrazione al patrocinio autorizzato «sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione F i r m a t o D a :
G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass.
Sez. U. 24876/17: e, Numero registro generale 8454/2018 pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior Numero sezionale 785/2022 Numero di raccolta generale 14843/2022 ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 cod. Data pubblicazione 10/05/2022 proc. civ. - l'avvenuta rituale adozione di tale delibera». 5.2. Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018 n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021 n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che «Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.» ( Cass. 21 novembre 2018 n. 30118).
Alla richiamata pronuncia va data continuità, perché la Fondazione non può fare leva sulla natura privatistica per sottrarsi all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 43 del R.d. n. 1611/1933. La volontà di estendere all’ente, seppure privatizzato, il regime del patrocinio autorizzato, con tutte le conseguenti implicazioni, è stata chiaramente espressa dal legislatore con il d.l. n. 345/2000, che integra la «disposizione di legge» di cui al comma 1 dell’art. 43, con la conseguenza che alla stessa non dovevano fare seguito ulteriori atti di natura regolamentare o amministrativa. 5.3.
Una volta ritenuta la delibera requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo, gravano sulla parte i conseguenti oneri di allegazione e di prova (Cass. S.U. n. 30008/2019), dei quali la Corte è tenuta a verificare il rispetto anche in assenza di tempestiva eccezione della controparte, perché la mancanza delle condizioni richieste dall’art. 43 del R.d. rende il libero professionista privo del necessario ius postulandi. Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, è pervenuta Cass. n. 16 gennaio 2020 n. 823, atteso che il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni, F i r m a t o D a :
G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8454/2018 seppure rilevabili d’ufficio, che richiedano accertamenti di fatto, non è Numero sezionale 785/2022 estensibile alle questioni di carattere processuale inerenti alla corretta Numero di raccolta generale 14843/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 instaurazione del giudizio ed alla validità degli atti introduttivi dello stesso. 5.4.
Alle questioni meramente processuali ed interne al giudizio di cassazione, quale è quella della validità della procura speciale conferita all’avvocato del libero foro, non si applicano nè l’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. né l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sia perché le stesse sono normalmente inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, sia in quanto queste ultime devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l'esercizio dei poteri processuali ( Cass. n. 4 marzo 2019 n. 6218).
E’ stato anche osservato, ed al principio va data continuità, che «il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi» ( Cass. 21 luglio 2016 n. 15019 e negli stessi termini Cass. 7 marzo 2022 n. 7356).
Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che all’udienza di discussione le parti sono state sollecitate a prendere posizione sulla questione processuale, rilevata d’ufficio dal Collegio, ed il difensore della Fondazione non ha evidenziato l’intervenuta adozione dell’atto deliberativo richiesto dall’art. 43 R.d. n. 1611/1933, non richiamato nella procura speciale o nel ricorso e non prodotto ex art. 369 cod. proc. civ.. 5.5. Infine non può essere invocato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, F i r m a t o D a :
G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili Numero registro generale 8454/2018 della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo Numero sezionale 785/2022 Numero di raccolta generale 14843/2022 sterilizzandoli (Cass.
S.U. 12 febbraio 2019 n. 4135; Cass. S.U. 11 Data pubblicazione 10/05/2022 luglio 2011 n. 15144), atteso che, da un lato, sino all’arresto del 2018 non si rinvengono pronunce che abbiano espressamente escluso la riconducibilità al patrocinio ex art. 43 del R.d. n. 1611/1933 dell’autorizzazione concessa dal d.l. n. 345/2000, dall’altro, quanto ai requisiti necessari per il valido conferimento del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, le Sezioni Unite del 2017 si sono poste in linea di continuità con un orientamento risalente nel tempo ed hanno ribadito un principio già affermato da Cass.
S.U. n. 4512 del 5 luglio 1983.
6. Sulla scorta delle argomentazioni sopra espresse, in assenza di produzione della delibera richiesta dal richiamato art. 43 del R.d. n. 1611/1933, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della Fondazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Annalisa Di Paolantonio Antonio Manna F i r m a t o D a :
G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8454/2018 Numero sezionale 785/2022 Numero di raccolta generale 14843/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 F i r m a t o D a :
G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2