Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14345/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders appellant to pay litigation costs due to withdrawal without respondent's consent.

Numero d'incarto Decreto — n. 14345/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal process extinguished and ordered the appellant to reimburse the respondent's litigation expenses. Although the appellant formally withdrew the appeal, the respondent did not formally adhere to this withdrawal, creating a procedural gap. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the costs of the cassation proceedings as a penalty for the unilateral withdrawal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: When an appellant withdraws an appeal without the respondent's adherence, the process is extinguished and the appellant is condemned to pay the litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal litigation costs process extinguishment cassation procedure unilateral withdrawal ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

decreto nella causa vertente tra: LACALAMITA NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinal De Luca 1 presso lo studio dell’avvocato Gianfranco RAVA’, rappresentato e difeso dall’avvocato Oronzo SIMEONE, giusta delega in atti; ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; controricorrente Avverso la sentenza n. 1127/2018 della Corte di Appello di Bari depositata il 06.07.2018 N.R.G. 397/2017. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte, ma non adesione da parte di quest’ultima, per cui occorre provvedere alla condanna del rinunciante alle spese del giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna il rinunciante alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, spese che si liquidano in euro 3000 per compensi oltre S.P.A.D. Roma, 4 maggio 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b