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Ordinanza — n. 14340/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses municipal workers' claim for uniform supply delay damages as unproven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14340/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the appeal by municipal police officers seeking damages for delayed uniform provision. The lower court found that while the municipality eventually supplied the uniforms, the specific amount of financial loss and reputational damage remained unproven by the plaintiffs. Consequently, the court upheld the dismissal of the claim based on the failure to meet the burden of proof required for compensation.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 1218 c.c.: Damages for non-performance or delay must be proven with specific evidence; mere breach does not automatically entitle the claimant to compensation for image or dignity without concrete proof of loss.

Parole chiave

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delayed uniform supply municipal employees damages liability burden of proof reputational damage indemnity claim civil procedure indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2043 c.c.
Art. 1218 c.c.
Art. 380 cod. proc. civ.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
civ., i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità̀ conseguente alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 91 cod. proc. civ
con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 380 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20889/2016
Cass. n. 31537/2018
Cass. 27 febbraio 2017, n. 4906
197 del 2016 - 30 ottobre 2016 -, pur a fronte di un controricorso tardivo: si veda Cass. 27 febbraio 2017, n. 4906);
Cass. S.U. n. 4315/2020
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Testo completo

seguente Cron. ORDINANZA Rep. sul ricorso 24341-2016 proposto da: DI DATO FEDERICO, CURCIO CARMINE, DE FALCO LUIGI, DEL Ud. 22/02/2022 DUCA ROSARIO, FASCIA ANTONIO, tutti domiciliati in ROMA CC PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO RICCARDI; - ricorrenti - contro COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACIREALE N.19 B, presso lo studio dell’avvocato MICHELA PALUMBO, rappresentato e difeso dagli avvocati ADELE CARLINO, LUCIA CICATIELLO; 2022 - controricorrente - 652 avverso la sentenza n. 6773/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2015 R.G.N. 2821/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Rilevato che:

1. con sentenza n. 6773/2015 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione 1 del locale Tribunale che aveva rigettato le domande proposte da Federico Di Dato, P a g . R.G.N. 24341/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24341/2016 Numero sezionale 652/2022 Numero di raccolta generale 14340/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 Carmine Curcio, Luigi De Falco, Rosario Del Duca e Antonio Fascia, tutti vigili urbani in servizio presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di San Giorgio a Cremano, per l’accertamento del loro diritto alla fornitura dei capi di vestiario da indossare in servizio e per la condanna del Comune, rimasto inadempiente, al pagamento dell’indennità sostitutiva, parametrata al valore di acquisto dei capi di vestiario non forniti, oltre che al risarcimento dei danni all’immagine ed alla dignità personale e professionale;

2. la Corte di appello premetteva che il Comune aveva provveduto alla fornitura delle uniformi, sia pure in ritardo rispetto a quanto previsto; osservava che l’onere del Comune di fornire le divise ai vigili urbani trovava precisi riferimenti normativi negli artt. 4 e 6 della l. 65/86 e che l’indennità di vestiario si configurava come un ‘quid’ forfetario, attribuito ai vigili urbani solo per compensare i dipendenti della spesa sostenuta per dotarsi del vestiario; aggiungeva che l’indennità in questione non era prevista né dalla legge né dalla contrattazione collettiva né da atti dell’ente datore di lavoro e che non costituiva remunerazione per l’attività lavorativa prestata in quanto svincolata dal carattere della corrispettività; rilevava, infatti, che le delibere comunali del 1998 e del 2006 citate in ricorso dai vigili urbani non contenevano la corresponsione di una specifica indennità nel caso di mancata o ritardata fornitura della massa vestiaria ivi prevista e che del tutto inconferente era la sentenza del TAR invocata dai ricorrenti; precisava che, in ogni caso, l’obbligo del Comune di fornire la massa vestiaria non implicava un automatico diritto alla indennità di vestiario in caso di mancata fornitura; rilevava che non era stata allegata e provata alcuna spesa dei ricorrenti sull’acquisto di vestiario sostitutivo e che non poteva sostenersi nemmeno una domanda di indebito arricchimento della PA in quanto, ad ogni modo, tale azione presuppone un riconoscimento, esplicito o implicito, dell’utilità dell’opera o della prestazione, che nel caso di specie non era stato né dedotto né provato; riteneva che la domanda risarcitoria non patrimoniale non potesse trovare accoglimento per difetto di allegazione e prova sull’effettivo nocumento subito dai ricorrenti;

4. ricorrono per la cassazione della sentenza i vigili urbani sulla base di quattro motivi di ricorso;

5. il Comune ha opposto difese con controricorso;6. entrambe le parti hanno depositato memoria. P a g . Considerato che: R.G.N. 24341/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24341/2016 Numero sezionale 652/2022 Numero di raccolta generale 14340/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 1. va preliminarmente dichiarata la tardività del controricorso del Comune di San Giorgio notificato dopo che era spirato il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, termine fissato dal combinato disposto degli artt. 370 e 369 cod. proc. civ. (il ricorso è stato notificato il 10 ottobre 2016 ed il controricorso è stato notificato il 16 dicembre 2016);

2. con il primo motivo, formulato ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità̀ conseguente alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed addebitano alla Corte territoriale di avere pronunciato su una domanda diversa da quella proposta perché́, stante l’inadempimento del Comune, erano stati richiesti il pagamento dell’indennità̀ sostitutiva della fornitura dei capi di vestiario ed il risarcimento del danno, non già̀ il rimborso delle spese di acquisto delle uniformi; sostengono che la Corte è incorsa nel vizio di ultrapetizione, interferendo nel contraddittorio delle parti;

3. con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 1218 e 1223 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostengono che il Comune è responsabile della mancata fornitura dei capi di vestiario (responsabilità per inadempimento), integrante un illecito, e che per tal motivo deve essere riconosciuto loro il risarcimento del danno emergente, danno da parametrare al valore di mercato della divisa non tempestivamente sostituita; a parere dei ricorrenti, inoltre, il Comune deve risarcire anche il danno all’immagine e alla dignità personale perché lo svolgimento del servizio in abiti civili ha comportato un evidente imbarazzo nel contatto con il pubblico;

4. il terzo motivo denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.2697 cod. civ. ed addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto non provato il danno che, al contrario, poteva essere liquidato con valutazione equitativa, assumendo come parametro la spesa che gli agenti avrebbero dovuto sostenere per l’acquisto; aggiungono che l’inadempimento del Comune li aveva costretti ad indossare una divisa ‘già̀ vecchia’ e, pertanto, il danno non patrimoniale era da ritenersi in re ipsa, non essendo necessaria ulteriore allegazione;

5. con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ; censurano la sentenza impugnata sostenendo che, in ragione della fondatezza della domanda, il Comune avrebbe dovuto sopportare integralmente le spese di lite;6. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni già indicate da questa Corte con P a g . l’ordinanza n. 21986/2018 pronunciata in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella R.G.N. 24341/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24341/2016 Numero sezionale 652/2022 Numero di raccolta generale 14340/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 che oggi viene in rilievo (si vedano anche le successive conformi Cass. n. 183/2021; Cass. n. 184/2021; Cass. 437/2021);

7. il primo motivo ̀ inammissibile perché́ non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata che, come evidenziato nello storico di lite, ha inteso la domanda proprio nei termini indicati nel ricorso, ed ha poi svolto considerazioni sull’infondatezza della stessa, argomentando sia sulla natura non retributiva dell’indennità̀ rivendicata sia sull’insussistenza, in concreto, di un danno risarcibile; il rigetto dell’appello non si riferisce, come sostengono i ricorrenti, ad una domanda di rimborso mai formulata, sicché́ non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché́ il richiamo alla spesa mai sostenuta attiene alle ragioni per le quali la pretesa risarcitoria ̀ stata ritenuta non meritevole di accoglimento;

8. il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dagli stessi ricorrenti, che ha ravvisato nella mancata fornitura della massa vestiaria un inadempimento contrattuale che legittima l’azione risarcitoria, ma a condizione che il lavoratore alleghi e dimostri di avere subito un pregiudizio economico, qual ̀ l’usura di abiti propri (Cass. n. 4100/1995), o di avere dovuto sopportare un costo per l’acquisto dei beni non forniti dal datore (Cass. n. 23897/2008); 8.1. alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l’esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l’onere della parte di dimostrare l’an debeatur del risarcimento (Cass. n. 20889/2016), onere che la Corte territoriale, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto nella fattispecie; 8.2. il danno all’immagine per la mancata tempestiva sostituzione delle divise non può essere ritenuto in re ipsa perché, al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, non coincidendo con l’inadempimento ma essendone mera conseguenza (Cass. n. 31537/2018);

9. il quarto motivo ̀ inammissibile perché́ il giudice del merito ha correttamente liquidato le spese in ragione della soccombenza e la censura formulata, seppure riferita al capo della decisione relativo al regolamento delle spese, denuncia un vizio della sentenza che non attiene al capo impugnato, bensì alle statuizioni sulla fondatezza della domanda; 4 10. il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato ed alla soccombenza segue la P a g . condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con la R.G.N. 24341/2016 F i r m a t o D a :

G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24341/2016 Numero sezionale 652/2022 Numero di raccolta generale 14340/2022 precisazione che, stante la tardiva costituzione della parte intimata, tali spese vanno Data pubblicazione 05/05/2022 limitate ai compensi per la memoria ex art. 380 cod. proc. civ. (da considerarsi ammissibile nel regime transitorio di cui alla legge n. 197/2016, trattandosi di ricorso depositato il 28 ottobre 2016, prima dell’entrata in vigore della citata legge di conversione n. 197 del 2016 - 30 ottobre 2016 -, pur a fronte di un controricorso tardivo: si veda Cass. 27 febbraio 2017, n. 4906);

11. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di San Giorgio a Cremano, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 22 febbraio 2022. Il Presidente Dott. Antonio Manna P a g . R.G.N. 24341/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6