Cassation court dismisses pensioner's appeal to totalize contributions across different social security management systems.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giorgio Fontana's appeal against the Brescia Court of Appeal's decision denying his request to totalize pension contributions from two distinct management systems. Fontana argued that the law allowed him to combine his artisan and separate management contributions to increase his pension, while INPS contended that the specific option was only available to active members who had not yet received a pension. The court ruled that the statutory language limiting the option to 'members' excludes those who have already been granted a pension, thereby prohibiting the totalization of contributions for an existing benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 D.M. n. 282 del 1996; The right to opt for contribution calculation in a specific pension management is strictly limited to active members who have not yet acquired a pension right, thus excluding those who have already received a pension from the possibility of totalizing contributions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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te SENTENZA sul ricorso 19021-2016 proposto da: FONTANA GIORGIO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 745 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 271/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere Dott.
DANIELA CALAFIORE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. n. 19021/2016 FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 24 del 2016, ha rigettato l'impugnazione proposta da Giorgio Pasquale Fontana nei confronti dell'INPS e di S.C.C.I. s.p.a., avverso la sentenza di primo grado che pure aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al computo, ex art. 3 D.M. n. 282 del 1996 ed ai fini dell'incremento del trattamento pensionistico già in essere, dei contributi versati nella gestione artigiani dal 1973 al 1980, con conseguente condanna dell'INPS a rideterminare la pensione di vecchiaia di cui era già titolare, tenendo conto del supplemento pensionistico derivante dal computo, oltre che al pagamento delle differenze sui ratei pregressi e degli interessi legali.
Per quanto ora di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza della domanda in quanto l'opzione prevista dal citato art. 3 DM 282 del 1996 era stata esercitata dopo aver conseguito la pensione di vecchiaia, con l'effetto, se ritenuta ammissibile, di far operare il cumulo dei due diversi periodi contributivi al fine di ottenere l'unica pensione di vecchiaia liquidata presso la gestione separata con il sistema contributivo; la liquidazione della pensione presso la gestione separata era avvenuta con decorrenza dal gennaio 2007, data dalla quale l'interessato aveva raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi necessari; il Fontana aveva pure ottenuto la ricostituzione della stessa pensione mediante la considerazione dei contributi versati successivamente al gennaio 2007 e con la domanda del 16 marzo 2012, infine, il Fontana era tornato a chiedere la ricostituzione della pensione in relazione alla contribuzione versata nella gestione artigiani, mirando nella sostanza ad una totalizzazione dei contributi versati presso la gestione artigiani e di quelli versati nella gestione separata, non prevista dal sistema normativo.
Avverso tale sentenza ricorre Giorgio Pasquale Fontana con un motivo. Resiste l'INPS con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE R.G. n. 19021/2016 Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.M. n. 282/1986 nonché dell'art. 6 I. n. 155/1981. Il ricorrente insiste nella tesi della legittimità della richiesta di fruire della facoltà indicata dal citato articolo 3, anche dopo la liquidazione della pensione; in particolare, dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 2, commi 23, 26 e 31, I. n. 335/1995, nonché del D.M. n. 282 del 1996, il ricorrente evidenzia che l'art. 2 d.
I. n. 355 del 2001 conv. in I. n. 417 del 2001 ha interpretato autenticamente il citato comma 23 dell'art. 2 I. n. 335 del 1995, consentendo la facoltà in oggetto anche a chi poteva far valere una anzianità contributiva maggiore di 18 anni alla data del 31.12.1995, a condizione che il diritto di opzione fosse esercitato entro il primo ottobre 2001. A fronte di tale quadro normativo, ad avviso del ricorrente, dovendosi dare atto che il cumulo di cui all'art. 3 D.M. n. 282 del 1996 era dichiaratamente utile sia ai fini del diritto che dell'importo della pensione liquidata dalla gestione separata, si trae la conclusione che non vi sarebbe ragione per escludere la facoltà successivamente alla liquidazione del trattamento; neppure vi sarebbe l'ostacolo derivante dall'effetto di calcolare la stessa pensione sia con il sistema contributivo che con quello retributivo, dovendo i contributi oggetto di cumulo essere considerati sempre con il sistema contributivo.
In ultimo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 I. n. 155 del 1981, posto che non corrisponde al vero che, nel caso di applicazione del chiesto computo, si sarebbe avuta la decorrenza della pensione dalla data di esercizio della facoltà di computo, trovando anche in questo caso applicazione il disposto del citato art. 6 I. n. 155 del 1981. Il motivo è infondato. Il ricorrente, in sostanza, ritiene che l'art. 3 D.M. n. 282 del 1996 gli riconosca il diritto ad ottenere la ricostituzione della pensione in godimento mediante il" computo" dei contributi versati presso la gestione artigiani tra il 1970 ed il 1980, richiesta con domanda del 16 marzo 2012, nonostante già fruisse, su domanda del gennaio 2010, del trattamento pensionistico di R.G. n. 19021/2016 vecchiaia liquidato presso la gestione separata, con decorrenza dal gennaio 2007 e sulla base di contribuzione versata interamente in tale gestione.
L' art. 3 del citato D.M. n. 282 del 1996 prevede : < Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1,comma 23, della legge n. 335 del 1995.>.
Il detto comma 23, prevede: <Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che, a tal fine, resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo>.
Il D.L. n. 355 del 2001, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 417 del 2001, ha interpretato autenticamente il predetto secondo periodo "nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 (...)che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo" Questa Corte di cassazione (vd. Cass. n. 21244 del 2014; n. 13486 del 2014; 21057 del 2017), ha già avuto modo di interpretare, sebbene ad altri fini, la portata del preciso riferimento ai <lavoratori> che si rinviene nelle disposizioni sopra riportate ed in tali occasioni si è precisato che da tali disposizioni si ricava che le anzianità contributive considerate (sia ai fini dell'applicazione del sistema misto di cui al comma 12, sia ai fini del R.G. n. 19021/2016 mantenimento del sistema retribuivo di cui al comma 13) sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, riferendosi espressamente dette disposizioni ai "lavoratori iscritti" e non già ai pensionati.
Ne discende che, proprio in applicazione del criterio di interpretazione letterale, non possono venire in rilievo quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico. Il che è del resto conforme alla ratio legis, individuabile nell'esigenza avvertita dal legislatore di garantire un passaggio graduale dal previgente sistema retributivo a quello contributivo e che non poteva avere ragion d'essere con riferimento a quelle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, avevano dato causa all'erogazione di un distinto trattamento pensionistico.
E', dunque, errata l'interpretazione dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 invocata dal ricorrente. Anche in questo caso la platea dei destinatari del diritto di opzione è limitata testualmente agli iscritti alla gestione separata e, quindi, si ripropone la questione se tra tali destinatari possa annoverarsi anche il soggetto che ha già avuto liquidato- come nel caso di specie- il trattamento pensionistico. Ritiene questa Corte, ribadendo quanto già espresso nella sentenza n. 21057 del 2017, che la risposta debba essere negativa dal momento che il riferimento agli < iscritti > lascia intendere in modo non equivoco che la posizione assicurativa di riferimento debba essere attiva e tale non è quella dalla quale ha tratto origine il riconoscimento e la erogazione della pensione, oggetto dell'assicurazione stessa.
Inoltre, il computo della contribuzione esistente presso la gestione generale obbligatoria nella gestione separata è reso possibile solo < ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa>, dunque, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione ed insieme del suo ammontare e non per un mero incremento della stessa pensione già in godimento.R.G. n. 19021/2016 Va, quindi, condivisa l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la domanda proposta dal ricorrente si basa sulla sostanziale richiesta di totalizzazione di tutta la contribuzione versata presso le diverse gestioni e che tale possibilità non è presente nel sistema pensionistico nazionale.
Su questo tema, con la sentenza n. 198 del 2002, la Corte costituzionale ha posto in evidenza come la totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento, allo stato, un carattere generale. Ha precisato altresì che, in senso diverso, non può invocarsi la sentenza costituzionale n. 61 del 1999, che lo ha sì enucleato, ma delimitandone chiaramente l'operatività al caso in cui l'assicurato libero professionista non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, ipotesi estranea al caso di specie.
La sentenza impugnata si è attenuta ai detti principi ed ha correttamente individuato i soggetti destinatari della norma invocata dal pensionato, per cui non incorre nel vizio denunciato ed il ricorso va rigettato. Il consolidamento dei richiamati principi in epoca successiva alla proposizione del ricorso determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di