Cassation court dismisses Inps appeal, ruling the 120-day statute of limitations did not apply during the legislative gap.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court order reinstating a worker's agricultural labor status. The INPS argued the 120-day statute of limitations had expired, but the lower court correctly noted the relevant law was abrogated and not yet reinstated at the time of the administrative proceeding. The court affirmed that the limitation period could not run during the legislative gap, validating the timely filing of the lawsuit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. n. 7 del 1970, art. 22; L. n. 133 del 2008, art. 24: The statute of limitations provision is inapplicable during the period of legislative abrogation and non-reinstatement, meaning the limitation period does not run and the action remains timely filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso 8290-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; 2022 - ricorrente - contro 1 N.R.G. 8290/2016 PERAGINE BENEDETTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO DE VIVO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3222/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/02/2016 R.G.N. 2062/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:
1. con sentenza nr. 3222 del 2016, la Corte d'appello di Bari ha accolto l'impugnazione proposta dall'attuale controricorrente e, per l'effetto, ha ordinato all'Inps di reiscrivere il lavoratore nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2007, accreditando la relativa contribuzione;
2. a fondamento del decisum, per quel che solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disposizione di cui al D.L. nr. 7 del 1970, art. 22, che impone, a pena di decadenza, alla parte che intende proporre azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del detto decreto, di azionare il relativo diritto nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dei provvedimenti. In proposito, la Corte di appello ha osservato che, N.R.G. 8290/2016 alla data di proposizione del ricorso giudiziario (22.12.2010), la disposizione di cui all'art. 22 cit. non era in vigore, essendo stata abrogata dal D.L. nr. 112 del 2008, art. 24, (convertito in L. nr. 133 del 2008) a decorrere dal 21 dicembre 2008, per essere poi ripristinata, in data 6 luglio 2011, dal D.L. nr. 98 del 2011, art. 38, comma 5, convertito in L. nr. 111 del 2011. Al momento dell'abrogazione (il 21 dicembre 2008) la fattispecie decadenziale concreta non si era ancora perfezionata;
3. avverso la sentenza, l'Inps propone ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, cui resiste Benedetto Peragine, con controricorso, successivamente illustrato con memoria. Diritto CONSIDERATO CHE:
4. in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dalla sentenza impugnata -ed è incontestato-, il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro espletate è stato notificato dall'Inps in data 16 maggio 2008; in seguito, l'interessato ha proposto ricorso, in sede amministrativa, il 13 giugno 2008, con formazione del silenzio rigetto; il ricorso giudiziario è stato, quindi, depositato in data 23 luglio 2010;
5. il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, nr. 7, art. 22, conv. con modif. nella L. nr. 83 del 1970, e di altro complesso normativo, è da rigettare;
6. la questione sollevata è stata, infatti, esaminata compiutamente da numerosi precedenti di questa Corte, alle cui motivazioni integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. (v. fra tante, v. Cass.nr. 4305 del 2020 con i richiami ivi effettuati; v. anche, più di recente, Cass. nr. 41470 e nr. 23615 del 2021);
7. in questa sede, va solo riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la N.R.G. 8290/2016 decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi, prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione della L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15, ma non del comma 17, la cui lett.
e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
8. la norma sulla decadenza di cui al D.L. nr. 7 del 1970, art. 22, ha, tuttavia, ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011), sicché, in definitiva, essa non è stata operante nel periodo compreso dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011;
9. per i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comunicati anteriormente al 6 luglio 2011- e per i quali la decadenza non era maturata al 21.12.2008- il termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ha, dunque, ripreso a decorrere ex novo il 6 luglio 2011 ( v. Cass.nr. 16661 del 2018 per l'applicabilità dell'art. 252 disp. att. cod.proc.civ.);
10. ciò posto, alcun errore risulta commesso dalla Corte di merito. I giudici hanno, in primo luogo, considerato come il ricorrente avesse intrapreso il procedimento amministrativo contenzioso (v., sulla decorrenza del termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, all'esito della definizione del procedimento amministrativo contenzioso, Cass. nr. 813 del 2007 e, tra le più recenti, ex multis, Cass nr. 6259 del 2019) e, quindi, correttamente, fissato il dies a quo del termine in discussione dalla definizione di quest'ultimo; hanno, poi, osservato come, prima ancora che la fattispecie decadenziale si perfezionasse, fosse intervenuta la norma di abrogazione dell'art. 22 cit., per affermare, coerentemente, che il ricorso giudiziario, depositato il N.R.G. 8290/2016 23 luglio 2010, nel periodo in cui ancora non aveva ripreso ad operare la norma sulla decadenza, dovesse considerarsi tempestivo;
11. in applicazione del criterio della soccombenza, parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 cod.proc.civ.;
12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'Istituto ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15 per e altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Marcello De Vivo, anticipatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 gennaio 2022. IL PRESIDENTE -1111ZiOtgii0 Giultark Ott Giovangn Dott. Umberto Berrino OVAIAA'1—