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Ordinanza — n. 14056/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal and settlement between employer and workers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14056/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the employer's formal withdrawal and the workers' acceptance of a settlement. The lower court had previously ruled that the company's dismissals were illegal and ordered significant severance payments. Since both parties agreed to resolve the dispute without further litigation, the court applied the statutory rule for extinguishing proceedings upon mutual settlement.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: When parties reach a settlement and the appellant formally withdraws the appeal with the counterparty's acceptance, the judgment is declared extinct without ruling on costs.

Parole chiave

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formal withdrawal of appeal mutual settlement agreement extinction of proceedings dismissal dispute resolution severance payment claim cassation procedure rules employer employee settlement protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
constatata la regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione, il giudizio deve dichiararsi estinto senza che si dia luogo a pronuncia sulle spese, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 391, comma terzo, cod.proc.civ.;
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688/2016; n.
Cass. n. 23175/15
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 27190-2019 proposto da: K.S.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, dt- presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; - ricorrenti - contro 2022 CARDELLA FRANCESCO PAOLO, SPERTI MARCO, CANDELA 33 GIROLAMO GIUSEPPE, PENNINO GIACOMO FRANCESCO, D'ALEO LUCA FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CELLI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato IGNAZIO FIORE; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 756/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 1334/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO. R.G. n. 27190/2019 Rilevato che:

1. La Corte di appello di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto dalla Francesco Paolo Cardella, Girolamo Giuseppe Candela, Giacomo Francesco Pennino, Marco Sperti e Luca Filippo D'Aie°, dichiarava l'illegittimità dei licenziamenti intimati ai suddetti lavoratori da K.S.M. s.p.a., condannando la società al pagamento, in favore di ciascuno di essi, di una indennità pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge;

2. avverso la decisione di secondo grado la K.S.M. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;

3. i lavoratori hanno resistito con controricorso; 4. è pervenuta all'ufficio rinuncia al ricorso della società, corredata da accettazione dei lavoratori; Considerato che:

1. la società ricorrente ha prodotto atto di formale rinuncia al ricorso per Cassazione, rappresentando che le parti hanno raggiunto un accordo in sede sindacale;

2. l'atto di rinuncia è stato accettato dalle controparti costituite;

3. constatata la regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione, il giudizio deve dichiararsi estinto senza che si dia luogo a pronuncia sulle spese, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 391, comma terzo, cod.proc.civ.;

4. non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti;

P.Q.M.

i R.G. n. 27190/2019 La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 12 gennaio 2022 \Il Consigliere r e Il Presidente , a Esposito , Giuseppe Bronzini ~Onatio Giuiiziarfr Giovanni LI ei/ t-LÌ nriTE SUMEMA D? CASSO2' IV Sc ,- ONE ,