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Sentenza — n. 13978/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing proceedings without substantive ruling on salary bands.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13978/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the proceedings following the plaintiffs' formal withdrawal of their appeal. The original dispute concerned administrative staff seeking economic salary bands for the year 2001, which the lower court had rejected based on the specific nature of their roles versus medical staff. Because the plaintiffs voluntarily abandoned the case, the court ruled that the process ended without addressing the merits of the salary classification arguments.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, precluding any judgment on the merits and exempting the withdrawing party from the unified contribution fee.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution fee administrative staff salary bands scala dei salari prestazioni compensative prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l'estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l'accettazione manifestata da parte controricorrente (ex art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art.
art. 390 cod. proc. civ
L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l'estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l'accettazione manifestata da parte controricorrente (ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 settembre 2015, n. 19560
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
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Testo completo

iato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso 6606-2016 proposto da: Ud. 23/02/2022 CHIODI TIZIANA, FERRIGNO SERENELLA, LUCAFERRI SILVIA, PU tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FABIO MASSIMO n. 60, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISTOLESE, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI- ADDOLORATA ROMA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO n.16, presso lo studio dell'avvocato DARIO IMPARATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9067/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2016 R.G.N. 6559/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2022 23/02/2022 dal Consigliere Dott.

CATERINA MAROTTA; 689 il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 1 P a g . R.G.N. 6606/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6606/2016 Numero sezionale 689/2022 Numero di raccolta generale 13978/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, respingeva la domanda proposta da Tiziana Chiodi, Silvia Lucarelli e Serenella Ferrigno, inquadrate nella qualifica di ‘collaboratore amministrativo professionale esperto livello Ds1 (Lucaferri e Chiodi) e Ds2 (Ferrigno), intesa ad ottenere l’applicazione del combinato disposto dell’art. 31 del c.c.n.l. 2002/2005 Comparto sanità e 12 c.c.n.l. biennio economico 2000/2001, vale a dire il riconoscimento di due fasce economiche con decorrenza 1/2/2001, alla stregua di quanto già riconosciuto dall’Azienda ad altri dipendenti con la medesima posizione.

Riteneva la Corte territoriale dirimente il rilievo che il meccanismo dello ‘scavalco’ di cui alle disposizioni contrattuali invocate dalle ricorrenti poteva trovare applicazione solo con riferimento al personale sanitario ed al ruolo tecnico delle assistenti sociali (e non a quello amministrativo), trattandosi di meccanismo da leggersi alla stregua del complessivo riordino del ruolo sanitario e del ruolo tecnico delle assistenti sociali. Rilevava che l’art. 12, collocato sotto la rubrica “Norma programmatica”, demandava alla contrattazione integrativa il compito, nell’utilizzo delle risorse disponibili, di garantire con priorità l’acquisizione delle fasce economiche al personale della categoria D non beneficiario della trasformazione dei profili professionali di cui all’art. 9, il che confermava che le norme invocate erano destinate a trovare applicazione solo per il personale già inquadrato alla data dell’1/9/2001 nella categoria D, purché appartenente al ruolo sanitario.

Aggiungeva che la contrattazione integrativa non era intervenuta a disciplinare le concrete modalità per l’applicazione della norma antiscavalco e che anche sotto questo profilo non sussisteva alcun diritto azionabile. Da ultimo, riteneva non invocabile il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. 165/2001 in relazione all’avvenuto riconoscimento del suddetto meccanismo in favore di altri dipendenti.

4. Per la cassazione della sentenza le dipendenti hanno proposto ricorso sulla base di due motivi.

5. l’Azienda Ospedaliera ha resistito con controricorso, poi illustrato da memoria.

6. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

7. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente 2 P a g . comunicate alle parti, insistendo per il rigetto del ricorso. R.G.N. 6606/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6606/2016 Numero sezionale 689/2022 Numero di raccolta generale 13978/2022 8. È stato successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso. Data pubblicazione 03/05/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l'estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l'accettazione manifestata da parte controricorrente (ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).

2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022. Il Cons. Est. Il Presidente Dott. Caterina Marotta Dott. Antonio Manna P a g . R.G.N. 6606/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B