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Ordinanza — n. 13771/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal dismissal for invalid notification to former lawyer, allowing retrial under new counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13771/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The INPS challenged a lower court's dismissal of an appeal regarding a supplementary pension, arguing the appeal was invalidly notified to the appellant's former lawyer. The court found the lower court erred by treating the notification as null and void, whereas established precedent allows for cure or renewal upon the new lawyer's appearance. Consequently, the cassation court quashed the dismissal and remanded the case for a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 156, 160, 170, 291, 330 c.p.c.; While notification defects are generally null and void, they are curable if the party constitutes themselves with a new lawyer or if the notification is renewed, provided the defect does not render the act entirely non-existent.

Parole chiave

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civil procedure invalid notification cure of defect renewal of appeal substitute lawyer nullity of act remittal to appellate court aumento della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 160 c.p.c.
Art. 170 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 330 c.p.c.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 14916 del 2016
Cass. n. 4667 del 2017
Cass. n. 7703 del 2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 28173-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; - ricorrente - 2022 contro 611 PIERRI ENZO PATRIZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI DELL'ANNA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1360/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 27/05/2016 R.G.N. 2030/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. 4_, RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.5.2016, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di Enzo Patrizio Pierri volta alla corresponsione della pensione supplementare di vecchiaia ex art. 1, comma 2, d.m. n. 282/1996; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Enzo Patrizio Pierri ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.156, 160, 170, 291 e 330 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l'improcedibilità dell'appello siccome notificato al precedente difensore dell'appellato, già sostituito nel corso del giudizio di primo grado, e nonostante che, comunque, l'appellato si fosse costituito in sede di gravame con il nuovo difensore; che, al riguardo, va rilevato che i giudici territoriali hanno argomentato la declaratoria d'improcedibilità muovendo dall'assunto che la notifica dell'appello effettuata nei confronti del precedente difensore della parte appellata sarebbe inesistente e insuscettibile sia di sanatoria che di rinnovazione, difettando ogni collegamento con il destinatario; che le Sezioni Unite di questa Corte hanno tuttavia chiarito che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (e precisamente allorché l'attività di trasmissione venga svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, oppure allorché difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento e l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell'ipotesi di nullità della notifica; che, conseguentemente, è stato escluso che il luogo in cui la notificazione viene eseguita attenga agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, ritenendosi che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadano pur sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (così Cass.

S.U. n. 14916 del 2016, cit., e più recentemente Cass. n. 4667 del 2017 e 7703 del 2018); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio;che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.2.2022. IL PRESIDENTE Giuseppe Bronzini TL FUNZION/ O GIUDIZIARIO Maria acoia Il Funzien2r5 ); Depositato