Cassation appeal dismissed due to procedural defect: client waived appeal, causing loss of interest and inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer submitted a formal waiver of the proceedings. Although the waiver was initially filed, the Court determined that the requisite legal interest to pursue the appeal had ceased to exist at the time of the decision. Consequently, the appeal was rejected, and the costs of the litigation were fully compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: A waiver of appeal submitted by the party renders the proceeding inadmissible if the legal interest to pursue the appeal no longer subsists at the time of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19359-2019 proposto da: BERDONDINI ENRICO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato MASSIMO MAMBELLI; - ricorrente - contro CLUB HOUSE ITALIA S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 895 in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SICILIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO DE LUCA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 395/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 79/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott.
VALERIA PICCONE. RG. 19359/2019 RILEVATO che Con sentenza in data 18 aprile 2019, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da Enrico Berdondini avverso la decisione del 'fribunale di Forlì che aveva respinto la impugnativa del licenziamento intimato al ricorrente dalla Club House Italia S.p.A.; in particolare, la Corte ha ritenuto l'addebito contestato astrattamente idoneo a costituire giusta causa di recesso e proporzionata la sanzione espulsiva; per la cassazione della sentenza propone ricorso Enrico Berdondini, affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, la Club House Italia S.p.A.;
CONSIDERATO che va preliminarmente rilevato come il difensore del ricorrente abbia depositato rinuncia al ricorso che risulta ritualmente formulata e sottoscritta; deve, quindi, reputarsi essere sopravvenuto il difetto di interesse alla definizione del ricorso, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l' interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (sul punto, fra le altre, Cass. n. 25625 del 2020); la intervenuta rinunzia induce, nel rispetto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale a reputare sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite; ai sensi dell'art. 13, gomma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo (Yx 03 introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoyer il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. (3,AP( C.r174s( (11 20 15 , O •-9 c__K)-rg cvl PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa integralmente le spese di lite. , comma -cua et, e. .1t.-3-(t-maggio 20-1327n. 1 I-5,--iiel-re3To--- introdotto dall'art. 1, co a-7, della legge 24 ciJ 2012, n. 228, I ano della sussistenza dei upposti processuali per i ersamento, da par della ricorrente dell'ulterio importo a titolo di contrib o unificato, pari a qu o previsto per il ricorso • a del comma 1-bis dello s esso art. 13, se dovuto.\ Così deciso nella Adunanza camerale del 17 marzo 2022 IL FUN7.T..)N! Il Presidente í (Lucia Tria) Funzionario Giudiziario Deposit2to in oggi, 2 9 .APR 20