Cassation court overturns lower court ruling on tax notice notification, remanding case for new trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the Taranto Tribunal's decision which had dismissed Equitalia's appeal regarding the validity of tax notice notifications. The lower court incorrectly rejected Equitalia's evidence of service based solely on the lack of a public official's certification, despite the debtor contesting the copies. The Court ruled that judges must evaluate specific discrepancies against available evidence rather than automatically dismissing probative value, leading to the case's remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2719 c.c.; In tax notice cases where the collection agent produces a photocopy of the notification report and the obligor contests its conformity, the judge must evaluate specific differences against available evidence rather than automatically dismissing the copies' probative value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19835-2016 proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., incorporante EQUITALIA SUD S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE - ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO N. 21 presso lo studio dell'Avvocato FABRIZIO CARBONETTI, rappresentata e difesa dall'Avvocato SALVATORE D'ORSO; 2022 - ricorrente - 603 contro SCARCIA ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIANNUZZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PAOLO MANSUETO, NICOLA GRAVINA; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 447/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 11567/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.
R.g. n. 19835-2016 Rilevato che: il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 477 del 2016 - resa in sede di opposizione a preavviso di fermo amministrativo basato, per quanto ora di interesse, sulla mancanza di notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso, sulla mancata indicazione dell'autorità presso cui ricorrere, sulla violazione dell'art.4 della Costituzione, dell'art. 64 del d.P.R. n. 602 del 1973, della violazione dell'ordinanza n. 3259/04 del Consiglio di Stato- ha accolto l'opposizione; in particolare, il Tribunale ha ritenuto inidonea a dimostrare l'avvenuta notificazione delle cartelle la produzione, da parte di Equitalia Sud s.p.a., di copia <assertivamente> certificata come conforme agli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui sarebbero state notificate le due cartelle esattoriali, consegnate alla cognata ed al nipote del destinatario, che l'opponente aveva disconosciuto ai sensi dell'art. 2712 c.c.; ciò perché i dipendenti di Equitalia Sud s.p.a. non avrebbero rivestito la qualità di pubblici ufficiali muniti del potere di attestare la conformità agli originali delle copie prodotte; avverso tale sentenza, ricorre Equitalia, sulla base di due motivi;
Arcangelo Scarcia resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso, ritenuto che l'azione proposta dovesse intendersi quale opposizione agli atti esecutivi con consequenziale inappellabilità della sentenza resa ex art. 617 c.p.c., in mancanza di esplicita qualificazione data dal giudice all'azione proposta ma rilevato il carattere assorbente riconosciuto alla questione della esistenza della notifica delle cartelle, deduce la violazione dell'art. 617 c.p.c. perché il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la stessa perché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella;R.g. n. 19835-2016 con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 25 e dell'art. 26 d.p.r. n. 602/1973 e dell'art. 1, commi 1 e 2, D.M. n. 321 DEL 1999, laddove la sentenza ha negato l'efficacia probatoria dell'estratto di ruolo ai fini della prova della notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo; in particolare, si deduce che l'agente della riscossione, quale depositario degli atti della riscossione stessa, è abilitato ai sensi dell'art. 2719 c.c. al rilascio di copia, costituente prova del credito da far valere, quale adiectus solutíonis causa; l'estratto di ruolo, quindi, è atto proveniente dal concessionario, confezionato quale depositario del ruolo, che costituisce documento originale circa l'affidamento del medesimo; il ruolo formato dall'ente creditore viene inviato mediante trasmissione telematica al concessionario, ai sensi del d.m. n, 321 del 1999, art. 2, comma 1, e la legge ( art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996 ) autorizza il rilascio da parte del concessionario di certificati, visure e documenti amministrativi rilasciati dal concessionario che ne assevera la provenienza; gli estratti prodotti erano conformi alle previsioni di legge e non poteva, quindi, il giudice disattendere la previsione di legge in presenza di una generica contestazione della loro conformità al ruolo; il secondo motivo va esaminato per primo, attesa la evidente priorità logica; lo stesso è fondato in continuità con Cass. n. 20769 del 2021, che ha affermato che dalla previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4, secondo cui "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione", si desume che ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica; nel caso di specie, l'agente della riscossione, ha prodotto, a riprova dell'avvenuta notificazione delle cartelle in oggetto, le copie fotostatiche delle relate di notifica che fanno riferimento al carico di cui agli estratti di ruolo impugnati dalla contribuente; l'estratto di ruolo è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese R.g. n. 19835-2016 creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria ( in questo senso, tra altre, Cass.16121/2019;
Cass. 3356372018; Cass. 23902/2017); inoltre, (vd. Cass. n. 2033 del 2022) in ogni caso, e pur riguardandosi la fattispecie attraverso il prisma dell'art. 2719 e non dell'art. 2712 c.c. (come dedotto in ricorso), va ricordato il consolidato orientamento di legittimità in materia, secondo cui (tra le altre, v. Cass. n. 23426/20, in termini; ed anche Cass. n. 23902/17, che mostrano l'avvenuto superamento dell'isolato precedente citato dalla sentenza impugnata, costituito da Cass. n. 8446 del 2015 ): "In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso"; il Tribunale di Taranto, non si è attenuto a tale principio ed ha ritenuto priva di efficacia probatoria la produzione delle copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sarebbero state notificate, rispettivamente il 12 novembre 2008 ed il 20 dicembre 2008, le due cartelle a monte del preavviso di fermo; e ciò seppure asseverate dal concessionario e sulla base della mera contestazione di conformità delle copie agli originali; pertanto, restando assorbito il primo motivo, la sentenza deve essere cassata quanto al secondo motivo e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame della fattispecie alla luce del principio sopra formulato.
P.Q.M.
R.g. n. 19835-2016 La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022. Il Presidente Giuseppe B