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Ordinanza — n. 13360/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13360/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13360/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29515-2016 proposto da: ASCONE CARMELO, IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA "PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA", elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI, 23, presso lo studio dell'avvocato MATTEO ADDUCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO; - ricorrente - contro I.N.P.S. 601 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 612/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/05/2015 R.G.N. 379/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 13360/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 601 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 612/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/05/2015 R.G.N. 379/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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nuova domanda di rendita d'invalidità contributo per l'assistenza aumento della rendita assistenza sociale retroattiva procedura straordinaria di fissazione dei contributi incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc.civ
6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.proc.civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 29515-2016 proposto da: ASCONE CARMELO, IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA "PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA", elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI, 23, presso lo studio dell'avvocato MATTEO ADDUCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO; - ricorrente - contro I.N.P.S. 601 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 612/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/05/2015 R.G.N. 379/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 29515/2016 RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. con sentenza n. 612 del 2016, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo dei crediti pretesi dall'INPS per contributi omessi dalla Parrocchia Maria Santissima Addolorata di Rosarno, iscritti a ruolo e portati da cartelle emesse fra il 1995 e il 2001, e rigettato la domanda di risarcimento dei danni;

2. avverso tale sentenza Ascone(SacerdotelCarmelo, in proprio e quale legale rappresentante della Parrocchia Maria Santissima Addolorata di Rosarno, ha proposto ricorso affidato a due articolati motivi, avverso il quale l'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notifica del ricorso;

3. con memoria depositata in prossimità dell'Adunanza camerale, il legale rappresentante pro-tempore della Parrocchia (Don Rosario Attisano) ha rappresentato e documentato di avere promosso procedura per la definizione agevolata (rottamazione-ter), con rateizzazione ancora in corso, e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio;

4. in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.proc.civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;

5. in entrambe le ipotesi, deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018 cit. e, tra le numerose più recenti, Cass. n. 5822 del 2019);

6. risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola la definizione agevolata;

7. la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata mentre l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dall'art. 6, comma 4, d.I.22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, richiamato in via di estensione temporale dall'art. 1 dl. n. 148 del 2017 conv. in legge n. 172 del 2017;

8. non si provvede alla regolazione delle spese perché la definizione agevolata assorbe anche il costo del processo pendente (fra tante, Cass.nn. 6298 del 2020 e 28366 del 2021);

9. non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2022 Il Presidente Giuseppe B onzini IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi