Cassation appeal dismissed for lack of decisiveness; lower court's reasoning on collective bargaining absorbed the cited statutory violation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of decisiveness in the cited grounds. The appellant argued that a specific 1952 decree fixed teaching hours at twenty, but the lower court ruled that collective bargaining agreements for the relevant period reduced mandatory hours to eighteen. The Court held that the lower court's decision was based on the applicable collective agreement rather than the specific statutory violation alleged by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the grounds cited do not address the decisive reasoning of the lower court, which in this case rested on the application of collective bargaining agreements rather than the specific statutory provisions invoked.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27697-2016 proposto da: CAVICCHI ETTORE ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato INNOCENZO D'ANGELO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 2022 DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 315 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - resistente con mandato - contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VENEZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 160/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata jl 12/07/2016 R.G.N. 553/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 27697/2016 RG RILEVATO CHE 1.Con sentenza del 12 luglio 2016 la Corte d'Appello di Venezia, per quanto ancora in discussione— riuniti il giudizio di rinvio a seguito di Cass. SU nr. 10508/2010, introdotto davanti al Tribunale di Venezia ed il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso— confermava le due sentenze di primo grado, che avevano respinto la domanda proposta da ETTORE ANTONIO CAVICCHI, docente di ruolo della scuola secondaria superiore statale, per la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti che gli avevano assegnato, negli anni scolastici dal luglio 1998— (momento dal quale la sentenza rescindente dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario)— alli agosto 2005, diciotto ore di insegnamento invece di venti ore e per il pagamento delle differenze retributive. 2.La Corte territoriale riteneva infondata la tesi del CAVICCHI, che nel proporre appello avverso le due sentenze, relative ad anni scolastici diversi, sosteneva che la cattedra di cui era titolare— «Disegno e Storia dell'Arte»— era strutturata in venti ore di insegnamento in forza delle disposizioni del DM 1 febbraio 1952.
3. Osservava che l'appellante non teneva conto delle successive disposizioni di cui all'articolo all' articolo 88 DPR nr. 417/1974 ed all'articolo 6, comma due, DPR nr. 209/1987. 4.Inoltre, gli anni di causa erano riferiti ad un periodo in cui il rapporto di lavoro era contrattualizzato: a tenore dell'articolo 41 CCNL del Comparto Scuola 1995 l'orario di insegnamento era di diciotto ore settimanali, senza distinzione per materia di insegnamento; l'insegnante aveva diritto alla retribuzione delle ore di insegnamento superiori alle diciotto se ed in quanto attribuite e svolte quali ore «eccedenti», secondo la previsione dell'articolo 70 dello stesso CCNL. 5.La circostanza che delle ore eccedenti effettivamente svolte dal docente si tenesse conto ai fini della buonuscita e della pensione, secondo le determinazioni dell'INPDAP richiamate dall'appellante, indicava soltanto che il compenso percepito rientrava nella retribuzione fondamentale ove quelle ore aggiuntive fossero state svolte, ma non comportava il diritto del docente a percepire la retribuzione ove non le avesse svolte.
PROC. nr. 27697/2016 RG 6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ETTORE ANTONIO CAVICCHI, articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria; il MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERACA si è costituito per la partecipazione alla udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 7.Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione o falsa applicazione del DM 1 dicembre 1952, del DPR nr. 209/1987, articolo 6, del DPR nr. 417/1974, articolo 88, del DM 16 agosto 1996, articolo 3. 2.Si contesta la interpretazione dell'articolo 88 DPR 417/1974 posta a base della sentenza impugnata, secondo la quale la norma avrebbe ricondotto a diciotto ore l'orario di insegnamento, indipendentemente dalla cattedra; si assume che la norma non incideva sull'orario della cattedra di «Disegno e Storia dell'Arte nel Liceo Scientifico», che restava fissato dal DM 1 dicembre 1952, istitutivo della cattedra.
A sostegno di questa tesi parte ricorrente ha trascritto stralci di atti del MIUR e delle sue articolazioni territoriali, dell'INPDAP, del Ministero della Funzione Pubblica. 3.11 ricorso è inammissibile per difetto di decisività delle censure. 4.Esso, infatti, non coglie la assorbente ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui, essendo il periodo di causa in regime di contrattualizzazione, trovava applicazione quanto disposto dalla contrattazione collettiva di comparto. In particolare, la sentenza ha osservato che con l'articolo 41 CCNL 1995 Comparto scuola l'orario di insegnamento obbligatorio era stato portato a diciotto ore settimanali, senza distinzione per materia di insegnamento. 5.Detta ratio, di per sé idonea a sorreggere la decisione, non è colta dai contenuti della impugnazione. 6.Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la sostanziale assenza di attività difensiva del MIUR.PROC. nr. 27697/2016 RG 7.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 27 gennaio 2022 IL PRESIDENTE IL CANCELLIE