Italian court dismisses appeal regarding employee classification and seniority start date in banking dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by an employee against a lower court ruling on his job classification and seniority start date. The employee argued that his superior duties began earlier than the formal indefinite-term contract, but the court found the evidence only supported a later start date. Consequently, the court upheld the original decision, ruling that the lower court's factual assessment was not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2096 cod. civ.; D.L. n. 726/1984; Art. 67 CCM: The court of cassation cannot re-evaluate the factual findings of the lower court regarding the timing of senior duties or the start of seniority periods unless there is a clear error in law.
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ORDINANZA sul ricorso 35900-2018 proposto da: BOLOGNINI VALDIMIRO ALESSIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso avvocato PATRIZIA GIAMMARRUCO; - ricorrente - contro BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A., in persona del 2022 legale rappresentante pro tempore, domiciliata in 249 ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall avvocato PAOLO FEDERICO FEDELE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 482/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/05/2018 R.G.N. 121/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere Dott.
VALERIA PICCONE. RG. 35900/2018 RILEVATO che con sentenza in data 29 ottobre 2013 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'appello principale proposto da Banca Monte dei Pascili di Siena S.p.A. nei confronti di Vladimiro Alessio Bolognini avverso la sentenza del locale Tribunale del 29 ottobre 2013 e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Bolognini, ha dichiarato il diritto di quest'ultimo ad essere inquadrato come Quadro di Primo Livello a far data dal 3/7/2002, confermando nel resto l'impugnata sentenza che aveva individuato la decorrenza nel febbraio 2003; in particolare, la Corte, nello statuire sulla retrodatazione, ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte e, segnatamente, di quanto riferito dal teste De Rossi, che lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica di Quadro di Primo livello fosse collocabile temporalmente nel luglio 2002, in considerazione del fatto che era lo stesso De Rossi a coordinare le procedure legali straordinarie, settore presso il quale espletava la propria attività legale il Bolognini; per la cassazione della pronuncia propone ricorso assistito da memoria Vladimiro Alessio Bolognini, affidandolo a due motivi; resiste, con controricorso, la Banca Monte dei Pascili di Siena S.p. .;
CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 cod. civ. e dell'art. 3, comma 5, D. L. n. 726 del 1984 con conseguente erronea e contraddittoria individuazione del termine di decorrenza del diritto all'inquadramento nella qualifica di Quadro Direttivo di I livello; con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 67 del CCM di categoria in materia di fungibilità di funzioni e con riguardo alla attribuzione del primo anziché del quarto livello richiesto; il primo motivo è infondato; si duole parte ricorrente del mancato riconoscimento del superiore inquadramento a decorrere dalla assunzione con contratto di formazione e lavoro per essere stato, invece, riconosciuto soltanto a partire dalla formale assunzione con contratto a tempo indeterminato; va rilevato, al riguardo, che la Corte ha testualmente condiviso le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, laddove, sintetizzando l'esame delle medesime, affermava che "già nei mini mesi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi subito dopo" il contratto di formazione e lavoro, "con la stessa Banca 121, il ricorrente abbia cominciato a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell'impiegato di terza area rale ss-ionale"; ha precisato poi la Corte che tale affermazione appariva contraddetta dal riconoscimento, contenuto nel dispositivo della sentenza, del diritto all'inquadramento superiore soltanto a partire dal febbraio 2003, posto che, ferma restando la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive, il diritto all'inquadramento si prescrive ordinariamente in dieci anni; molto chiaro [iter motivazionale del giudice di secondo grado che, in modo argomentato, ha ritenuto dimostrato soltanto per il periodo successivo al contratto di formazione e lavoro lo svolgimento di mansioni superiori sulla base delle risultanze probatorie acquisite in primo grado; nella specie, quindi, la Corte territoriale, alla luce della mancata contestazione circa il periodo di formazione e lavoro presso la Segreteria Generale e delle dichiarazioni rese dal teste De Rossi, confermate dal teste Anguilla che ha riferito che il Bolognini lavorava presso il settore procedure legali straordinarie del quale era responsabile il De Rossi e che, come impiegato, svolgeva attività di supporto di quest'ultimo, ha ritenuto) dimostrato l'espletamento delle richieste mansioni superiori esclusivamente a decorrere dalla data di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato; tale valutazione, per quanto attiene al merito, risulta sottratta al sindacato di legittimità; a conclusioni non dissimili deve giungersi con riguardo al secondo motivo di censura afferente al mancato riconoscimento del livello superiore nell'ambito dell'inquadramento richiesto; la Corte, con motivazione diffusa, si è occupata dell'attività di gestione reclami nell'ambito della Task Force in cui operava il ricorrente, precisando che la partecipazione al team non giustificava, per ciò sola, il riconoscimento dell'ulteriore superiore inquadramento invocato, affermando, fra l'altro, che la circostanza che alcuni colleghi coinvolti nella stessa attività godessero di un inquadramento superiore (si tratta esclusivamente di diversi livelli retributivi all'interno della medesima area) non implicasse automaticamente il riconoscimento del medesimo livello al ricorrente, atteso che non m da escludersi che gli stessi lo avessero acquisito in precedenza o che venissero convogliati verso l'attività inerente ai reclami connessi all'incorporazione della Banca 1 2 I dipendenti in possesso di qualifiche superiori; in assenza, quindi, di puntuali allegazioni di segno contrario, anche tale profilo di doglianza non può trovare accoglimento; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte respinge il ricorso).
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 6000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. sensi dell'art. 13 comma 1 cater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del