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Ordinanza — n. 12920/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses INPS appeal, ruling mobility contributions are subject to five-year prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12920/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared social security contributions for job mobility time-barred. The INPS argued these were employer obligations rather than contributions, seeking the ordinary prescription period instead. The court dismissed this claim by citing established precedent that such payments possess contributory nature and automatically fall under the five-year limitation rule.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 4 legge 223/1991; Art. 3 comma 9 legge 335/1995: Oneri previdenziali per l'accesso alla mobilità hanno natura contributiva e soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale.

Parole chiave

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mobility contributions five-year prescription employer obligations social security law INPS appeal contributory nature time-barred claims sussidio per le spese di pendolare

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 4 della legge 223 del 1991
646551 - 01) che, in tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della I.
Art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995
mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 30699 del 21/12/2017
Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 30699 del 21/12/2017, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 28605 del 08/11/2018
Sez. L, Ordinanza n. 25592 del 10/10/2019
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 23984-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA 779 SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro MECFLEX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COLELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO D'AMBROSIO, FRANCESCO D'AMBROSIO; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 844/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 177/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 3 marzo 2022 - Pres. Berrino, rei. Buffa - Causa numero 21 - INPS contro Mecflex srl Con sentenza del 12.4.16 la corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 2011 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non dovuta -in quanto prescritta- la somma di euro 40.043 portata dalle cartelle esattoriali opposte dalla società in epigrafe, in ragione della applicabilità del termine quinquennale al contributo di ingresso in mobilità in ragione della sua natura contributiva. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, resiste con controricorso la società, che si è costituita con nuovo difensore.

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 5 comma 4 legge 223 del 91 e 3 comma 9 legge 335 del 95, per avere la corte territorrale trascurato che si tratta di oneri a carico del datore per accesso alla mobilità e non di contributi, con conseguente inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione e applicabilità del termine ordinario. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 30699 del 21/12/2017, Rv. 646551 - 01) che, in tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della I. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della I. n. 335 del 1995.

Nello stesso senso, Sez. L - , Sentenza n. 28605 del 08/11/2018 (Rv. 651689 - 01), secondo la quale il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della I. n. 335 del 1995 (così pure Sez. L - , Ordinanza n. 25592 del 10/10/2019, Rv. 655135 - 01).

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2022. Il Presidente Umberto Berrino A iMiMaft0 GUCCarit Gio